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ESPOSIZIONE

DELLA

CONTROVERSIA SU LA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI

ANTERIORI AL CODICE NAPOLEONE

DI

GIANDOMENICO ROMAGNOSI

Questo lavoro fu publicato la prima volta in Milano nell'anno 1811.

Est aliquod novum inventum, vel occulte positum, quod dissonantiae querelam dissolvit, et aliam naturam inducit discordiae fines effugientem.

L. 2. § 15. Cod. De veteri Jure enucleando.

Dichiarazione preliminare dell'Autore.

$ 661. Se questo scritto altro non contenesse che la nuda esposi

zione delle ragioni contradittoriamente allegate fin quì su la celebre controversia ancor pendente Se ed in qual modo siano riducibili

le donazioni fra vivi fatte prima dell'attivazione del Codice Napoleone dai padri morti dopo la medesima attivazione io mi sarei astenuto dal publicarlo. Ma dopo quello che fu disputato pro e contro da persone rispettabili, mi parve che la discussione fosse ancora suscettibile d'un maggiore sviluppamento.

Sopra tutto m'è sembrato che per la soluzione del punto controverso fosse cosa importante, anzi decisiva, l' esaminare se, considerato lo stato positivo della Legislazione sì romana che del Regno d'Italia, la materia delle donazioni fra vivi e della legitima sia oggetto di ragione reale, e sottoposta ai principj e alle regole delle cose di privata proprietà; o pure se sia materia di ragione puramente civile, sottoposta ai principj e alle regole degli statuti personali.

Quando la questione su la riduzione delle donazioni involgesse questa ispezione, e si trovasse che la materia è di diritto personale, ognun vede che la sua soluzione dipenderebbe da un principio ancora non contemplato. Ma nello stesso tempo si scorge di leggieri che la discussione sarebbe assaissimo abbreviata e resa facilissima, perchè escluderebbe le varie disquisizioni teoriche che si sono finora poste in campo.

In forza di quest'ultima considerazione potrei forse venire censurato, perchè io non abbia trattata la questione in pochissime pagine. La censura sarebbe giusta, se io mi fossi proposto di esternare un'opinione definitiva. Ma l'officio ch' io assumo in questo scritto è più tosto quello di espositore, che di definitore.

Forse taluno mi domanderà perchè io non abbia parlato di molte decisioni nate nell' Impero francese su 'l punto della riduzione delle donazioni. Ecco la mia risposta. Io non mi sono proposto di dare un Trattato generale su la riducibilità o irreducibilità delle donazioni fra vivi

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DICHIARAZIONE PRELIMINARE DELL' AUTORE.

anteriori alla publicazione del Codice Napoleone; ma unicamente di esporre la controversia della riducibilità di quelle donazioni, nelle quali sono interessate persone che anteriormente avevano un assoluto diritto alla legitima, avuto riguardo alla capacità, alle condizioni e ai diritti fissati dalle Leggi romane e dal Codice Napoleone, riferendomi, come esigeva una questione di Diritto transitorio, ad ambedue le Legislazioni. Io prego invece i miei lettori, ogni qual volta incontrano decisioni in questa materia, a voler riscontrare se si verifichi:

1.° Una donazione fra vivi celebrata sotto l'impero della Legge

romana.

2.° Un legitimario assoluto rivestito delle qualità contemplate nella detta Legge, cioè tale che potesse influire anticipatamente su le condizioni della donazione.

3.o Una continuazione di Legislazione, per cui il Codice Napoleone sia succeduto senza intervallo alla Legge romana.

4.o La morte del donatore dopo l'attivazione del Codice Napoleone. Una sola di queste circostanze, che manchi, fa variare interamente i rapporti di diritto, e quindi rende assolutamente inapplicabile ogni decisione emanata al caso nostro, nel quale convien computare il concorso di tutte, come ognun vede, e si può vittoriosamente dimostrare.

E poichè parliamo di decisioni, siami permesso di prescindere dalle giudiziarie, e d'invitare i lettori ad esaminare se in questa materia esista o no qualche dichiarazione o disposizione legislativa, la quale possa definitivamente illuminare la controversia. Così, per esempio, si potrebbe indagare se in fatto sia vero o no che il nuovo Legislatore abbia effettivamente ridotte, in favore dei legitimarj assoluti, alcune donazioni fra vivi, anteriori al Codice Napoleone, alla quota disponibile stabilita dallo stesso Codice, mentre pure tali donazioni, come contratti di privata proprietà reale, non soffrivano veruna eccezione; dichiarando nello stesso tempo energicamente, che con tale riduzione non diede alla legge del Codice stesso verun effetto retroattivo.

Questa indagine, come ognun vede, è di puro fatto, e quasi non abbisogna che di occhi per essere eseguita. Quando risultasse l'affermativa, la questione non solamente si potrebbe sciogliere in favore dei legitimarj, ma, quel ch'è più, sarebbe già definita in una maniera invariabile, perchè la definizione sarebbe derivata dalla suprema autorità del Legislatore. Ecco ciò di cui trattasi negli ultimi paragrafi di questo scritto. I lettori, che ho lasciati giudici di tutta la controversia, lo saranno pure di questo punto.

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CAPO I.

PREMESSE GENERALI SU LA QUESTIONE.

I. Posizione della questione in fatto e in diritto.

§ 662. Si domanda =« se ed in qual modo siano riducibili le donazioni tra vivi fatte prima dell'attivazione del Codice Napoleone dai padri mancati di vita posteriormente.» =

A fine di giungere ad una soluzione sicura della proposta questione è necessario determinarne prima le condizioni di fatto e di Diritto. Suppongo dunque in fatto:

1.o Che le leggi romane relative alla successione dei legitimarj ad un padre, e più precisamente quelle relative all'azione della legitima su le donazioni dei padri, fossero in vigore nel tempo in cui furono celebrate le donazioni, delle quali si tratta. Io suppongo perciò che fosse in vigore la Novella XCII., e che al tempo della donazione tutti i figli avessero diritto d'usare di quella Novella.

2.° Che la promulgazione del Codice Napoleone sia accaduta nell'intervallo che passò fra la donazione e la morte del donatore, e che a questo siano sopravissuti i figli.

3.o Che l'azione dei legitimarj non sia diretta ad impugnare l'atto della donazione, domandando che sia dichiarata sostanzialmente invalida; ma che unicamente sia diretta a domandare su la sostanza passata al donatario il supplemento della legitima fino al ragguaglio della quota stabilita dal Codice Napoleone.

4. Che dall'altra parte i donatarj non impugnino assolutamente la riduzione delle donazioni, ma solamente neghino ch'essa possa effettuarsi in una misura diversa da quelle che furono stabilite dalla Legge

romana.

Poste queste condizioni di fatto, che risultano dallo stato della controversia realmente agitata, ne viene che la vera posizione della questione è la seguente: cioè « se i figli o altri legitimarj d'un donatore vivente sotto l'impero della Legge romana, e morto dopo l'attivazione del Codice Napoleone, possano o no pretendere il supplemento della legitima o riserva ad essi stabilita dal Codice medesimo su i beni donati ad altri nel tempo che vigevano le Leggi romane. »>=

Io non debbo temere che contro la posizione di tale questione si possano trovare difficoltà; poichè:

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