Images de page
PDF
ePub

1854, 12 marzo. A Constantinopoli, alleanza tra Francia (rappresentata dal generale Baraguey-d'Hilliers), Inghilterra (visconte Stratford di Redcliffe) e Turchia (Mustapha Reschid pascià). L'Inghilterra e la Francia si obbligano di fornire al Sultano quel numero di truppe di terra, che sarà giudicato conveniente per sostenerlo contro l'aggressione russa e difendere il territorio ottomano (art. 1); ciascuna delle parti si obbliga di comunicare immediatamente alle altre parti tutte le comunicazioni emananti dall'imperatore di Russia e a non fare trattato separato (art. 2); alla fine delle ostilità e alla conclusione della pace, la Francia e l'Inghilterra si obbligano di ritirare le loro truppe e di evacuare il territorio e le fortezze dell'impero ottomano nel termine di 40 giorni (art. 31).

10 aprile. A Londra, trattato tra Inghilterra (lord Clarenton) e Francia (conte Walewski). Le parti si obbligano di fare quanto dipenderà da esse per ristabilire la pace fra la Russia e la Porta (art. 1); esse concorderanno i mezzi atti a liberare il territorio musulmano dall'invasione straniera e si obbligano ad impiegarvi forze di terra e di mare sufficienti, di cui un accomodamento ulteriore determinerà il numero, la qualità e la destinazione (art. 2); rinunziano anticipatamente a ritrarre qualsiasi vantaggio dagli avvenimenti che si produrranno (art. 4); ammetteranno nell'alleanza quelle altre potenze che vorranno entrarvi.

La Prussia e specialmente l'Austria non vedevano senza qualche inquietudine la lotta che si combatteva alle loro porte, lotta, che poteva determinare profonde mutazioni nei loro rapporti colla Russia, nelle forze rispettive delle tre potenze e poteva, finalmente, compromettere l'equilibrio così penosamente stabilito dai trattati di Vienna del 1815. Di qui il trattato seguente:

20 aprile. A Berlino, trattato fra Prussia (barone di Manteuffel) e Austria (barone di Hess e conte di Thun). Le due parti contraenti si garantiscono reciprocamente i loro territorj tedeschi e non tedeschi, di guisa che qualsiasi attacco contro l'una sarà considerato come diretto anche contro l'altra (art. 1); si ritengono obbligate di proteggere i diritti e gli interessi della Germania contro qualsiasi offesa (art. 3); si obbligano a tenere sul piede di guerra una parte della loro forze (art. 2); gli Stati della Confederazione saranno invitati ad accedere a questo trattato e ad osservare le obbligazioni federali previste dall'Atto finale del congresso di Vienna (art. 4); nessuna delle due potenze contrarrà con altra un'alleanza, la quale non sia in perfetto accordo colle basi stabilite da questo trattato (art. 5). Un articolo addizionale portava che un'azione offensiva non sarebbe stata decisa se non in seguito alla incorporazione dei Principati danubiani od al passaggio della linea dei Balcani da parte della Russia.

Evacuati in parte dalla Russia i Principati danubiani, gli austriaci, d'accordo coi turchi, entrano nella Valacchia per far baluardo, sul Danubio, alla Turchia. Questa occupazione fu regolata dal trattato seguente: 14 giugno. A Boyadji'Keui, trattato fra Austria (barone di Bruck) e Turchia (Mustafa Reschid pascià). L'Austria si obbliga ad impiegare tutti i mezzi di negoziazione atti a determinare la evacuazione dei Principati e, al bisogno, il numero di truppe necessario (art. 1); essa ristabilirà nei Principati lo stato di cose risultante dai privilegi assicurati dalla Porta per l'amministrazione di questi paesi (art. 3); non entrerà in nessun accomodamento colla Russia, che non sia fondato sulla integrità dell' Impero ottomano e sul riconoscimento dei diritti del sultano (art. 4); i Principati saranno da lei evacuati appena firmata la pace (art. 5). Colla Francia e coll'Inghilterra, poi, l'Austria, che forse si riservava di intervenire nella

lotta se le sorti della guerra fossero state propizie alla Russia, conchiudeva intanto il trattato seguente: 1854, 2 dicembre. A Vienna, trattato fra Inghilterra, Francia e Austria. Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga di non trattare colla Russia se non di comune accordo (art. 1); l'Austria si obbliga a difendere le frontiere dei Principati da lei occupati e a prepararsi contro ogni ritorno offensivo delle truppe russe (art. 2); venendo fra Russia e Austria a scoppiare le ostilità, Austria, Inghilterra e Francia saranno in alleanza offensiva e difensiva (art. 3); se la pace non sarà stabilita nell'anno, le parti contraenti delibereranno sui mezzi efficaci per arrivare a questa conclusione (art. 5); la Prussia sarà invitata ad accedere a questo trattato (art. 6).

A questi succede un trattato, che segna una delle pagine più belle nella storia della politica italiana, il trattato, cioè, di accessione del regno di Sardegna all'alleanza della Francia e dell'Inghilterra contro la Russia. Sebbene gli avvenimenti d'Oriente sembrassero dover lasciare indifferente il Piemonte, che non vi aveva alcun interesse diretto da tutelare, la mente sagace del conte di CAVOUR vi scorse una propizia occasione per colorire i suoi patriottici disegni, in quanto, specialmente, gli avrebbe aperta la via per far penetrare nelle aule diplomatiche la questione della indipendenza italiana e guadagnare ad essa le simpatie e l'appoggio delle potenze, specie della Francia.

1855, 26 gennaio. A Torino, trattato fra il regno di Sardegna, Francia e Inghilterra. Il trattato comincia col riprodurre il trattato di alleanza tra Francia e Inghilterra del 10 aprile 1854, poi contiene la clausola, con cui il re di Sardegna vi accede.

La presa, da parte degli alleati, di Bomarsunda, nelle isole di Aland, il cui cannone era una minaccia perpetua per Stockolma e dominava il Baltico, determinò la Svezia ad allearsi anch'essa coi vincitori. 21 novembre. A Stockolma, trattato tra Francia, Inghilterra e Svezia. La Svezia si obbliga a non cedere alla Russia nessuna parte di territorio e nessun diritto di pesca sulle sue coste (art. 1) ed a comunicare ai suoi co-contraenti qualsiasi proposizione le venga fatta dalla Russia a tale riguardo. Dal canto loro Francia ed Inghilterra si obbligano di fornire alla Svezia le forze navali e di terra sufficienti per resistere alle pretese della Russia (art. 2).

La morte dell'imperatore Nicolò, l'accessione della Svezia all'alleanza anglo-franco-sarda, l'attitudine dell'Austria, le sorti contrarie della guerra e specialmente la caduta di Sebastopoli (8 settembre 1855), tutto consigliava alla Russia la pace. I rappresentanti della Francia (conte Walewski e barone di Bourqueney), dell'Inghilterra (conte di Clarendon e barone Cowley), del Piemonte (conte di Cavour e marchese di Villamarina), della Turchia (Aali e Mehemmed-Djemit), dell'Austria (conte di Buol-Schauenstein e barone di Hübner), della Prussia (barone di Manteuffel e conte di Hatzfeld) e della Russia (conte Orloff e barone Brunnow) si riuniscono in Congresso a Parigi il 25 febbrajo 1856.

1856, 30 marzo. A Parigi, pace tra Francia, Inghilterra, regno di Sardegna, Turchia e Russia con intervento dell'Austria e della Prussia.

Testo (dal francese) dell'Atto finale di Parigi del 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e di Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna e l'imperatore degli Ottomani, animati dal desiderio di porre un termine alle calamità della guerra, e volendo prevenire il ritorno delle complicazioni che la fecero nascere, hanno risoluto d'intendersi con S. M. l'imperatore d'Austria sulle basi da darsi al ristabilimento ed alla consolidazione della pace, assicurando, mediante garanzie efficaci e reciproche, l'integrità dell'impero Ottomano.

I plenipotenziarj di essi e del re di Prussia convennero degli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato, pace ed amicizia tra S. M. l'imperatore dei Francesi, S. M. la regina della Gran Bretagna ed Irlanda, S. M. il re di Sardegna, S M. Imperiale il sultano da una parte, e S. M. l'imperatore di tutte le Russie dall'altra, del pari che tra i loro eredi e successori, loro Stati e sudditi rispettivi, in perpetuo.

2. Essendo felicemente stabilita la pace tra le dette LL. MM., i territorj conquistati o occupati dalle loro armate, durante la guerra, saranno reciprocamente sgombrati. Speciali accomodamenti regoleranno il modo dello sgombramento, che dovrà effettuarsi al più presto che sia possibile.

3. S. M. l'imperatore di tutte le Russie s'impegna a restituire a S. M. il sultano la città e la cittadella di Kars, come pure le altre parti del territorio ottomano, di cui le truppe russe si trovano in possesso.

4. Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e di Irlanda, il re di Sardegna ed il sultano s'impegnano a restituire a S. M. l'imperatore di tutte le Russie le città ed i porti di Sebastopoli, Balaklava, Kamiesc, Eupatoria, Kerci, Jenikalé, Kinburo, come tutti gli altri territorj occupati dalle truppe alleate.

5. Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna ed il sultano accordano un' amnistia piena ed intera a quelli fra i loro sudditi che fossero stati compromessi con una partecipazione qualunque agli avvenimenti della guerra in favore della causa nemica.

Egli è espressamente inteso che questa amnistia si estenderà ai sudditi di ciascuna delle parti belligeranti, i quali avessero continuato, durante la guerra, ad essere al servizio di uno degli altri belligeranti.

6. I prigionieri di guerra saranno immediatamente restituiti da una parte e dall'altra.

7. S. M. l'imperatore d'Austria, S. M. l'imperatrice dei Francesi, S. M. la regina del Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, S. M. il re di Frussia, S. M. l'imperatore di tutte le Russie, a S. M. il re di Sardegna, dichiarano la Sublime Porta ammessa a partecipare dei vantaggi del diritto pubblico e del concerto europeo. La LL. MM. s'impegnano, ciascuna dal suo canto, e rispettare l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Impero ottomano; garantiscono, in comune, la stretta osservanza di questo impegno; e considereranno, in conseguenza, ogni atto che potesse recargli offesa, siccome una quistione d'interesse generale.

8. Se sopravvenisse fra la Sublime Porta e l'una o più delle altre Potenze firmatarie un dissenso, che minacciasse il mantenimento delle loro relazioni, la Sublime Porta e ciascuna di queste Potenze, prima di ricorrere all'impiego della forza, porranno le altre parti contraenti in misura di prevenire una tale estremità col mezzo della loro azione mediatrice.

9. S. M. I. il sultano, nella sua costante sollecitudine per il benessere dei suoi sudditi, avendo concesso un firmano, che, migliorando la loro condizione senza distinzione di religione, nè di razza, consacra le sue generose intenzioni verso le popolazioni cristiane del suo impero, e volendo dare una novella testimonianza de' suoi sentimenti a questo riguardo, ha risoluto di comunicare alle Potenze contraenti il detto firmano, spontaneamente emanato dalla sua volontà sovrana.

Le Potenze contraenti constatano l'alto valore di questa comunicazione. È ben inteso che egli non saprebbe, in nessun caso, dare il diritto alle Potenze d'ingerirsi, sia collettivamente, sia sepa-tamente, nelle relazioni tra S. M. I. il sultano ei suoi sudditi, nè tampoco nell'amministrazione interna del suo impero.

10. La convenzione del 13 luglio 1841, che mantiene l'antica regola dell'Impero ottomano relativa alla chiusura degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, è stata riveduta di comune accordo. L'atto conchiuso a tale oggetto, e conformemente a questo principio, tra le Alte parti contraenti, è e rimane annesso al presente trattato, ed avrà

anche forza e valore come se ne facesse parte integrante,

11. Il mar Nero è neutralizzato e aperto alla marina mercantile di tutte le nazioni. Le sue acque e i suoi porti sono, formalmente e in perpetuo, interdetti alle bandiere di guerra, sia delle Potenze litorali, sia di tutt'altra Potenza, salvo le eccezioni mentovate negli articoli 14° e 19o del presente trattato.

12. Libero da qualunque intoppo, il commercio nei porti e nelle acque del mar Nero non sarà soggetto che a regolamenti di sanità, di dogana, di polizia, concepiti in un senso favorevole allo sviluppo delle transazioni commerciali. Per dare agli interessi commerciali e marittimi di tutte le nazioni la sicurezza desiderabile, la Russia e la Sublime Porta ammetteranno dei consoli nei loro porti situati sul litorale del mar Nero, in conformità dei principj del diritto internazionale.

13. Il mar Nero essendo neutralizzato, ai termini dell'articolo 11°, il mantenimento e lo stabilimento sul suo litorale di arsenali militari-marittimi diventa senza necessità come senza oggetto. In conseguenza S. M. l'imperatore di tutte le Russie e S. M. I. il sultano si obbligano a non costruire nè conservare, su questo litorale, alcun arsenale militare-marittimo.

14. Le LL. MM. l'imperatore di tutte le Russie, e S. M. I. il sultano, avendo conchiuso una convenzione all'oggetto di determinare la forza ed il numero dei bastimenti leggieri necessarj al servizio delle loro coste, che esse si riserbano di tenere nel mar Nero, questa convenzione viene annessa al presente trattato, ed avrà la stessa forza e valore come se ne facesse parte integrante. Essa non potrà essere nè annullata nè modificata senza il consenso delle Potenze firmatarie del presente trattato.

15. L'Atto del congresso di Vienna avendo stabiliti i principj destinati a regolare la navigazione dei fiumi che separano o traversano più Stati, le Potenze contraenti stipulano tra loro che per l'avvenire questi principj saranno ugualmente applicati al Danubio ed alle sue imboccature. Esse dichiarano che questa disposizione farà d'ora in poi parte del diritto pubblico dell'Europa, e la prendono sotto la loro guarentigia. La navigazione del Danubio non potrà esser soggetta ad alcun intoppo nè imposizione, che non sia espressamente prevista dalle stipulazioni contenute negli articoli seguenti. In conseguenza, non sarà percetto alcun pedaggio basato unicamente sull'atto della navigazione del fiume, nè alcun diritto sulle mercanzie che si trovano a bordo dei navigli. I regolamenti di polizia e di quarantena da stabilire per la sicurezza degli Stati separati o

9 Trattati internazionali.

traversati dal fiume, saranno concepiti in modo da favorire, per quanto sarà possibile, la circolazione dei navigli. Salvo questi regolamenti, non sarà frapposto alcun ostacolo, qualunque si sia, alla libera navigazione.

16. Nello scopo di realizzare le disposizioni dell'articolo precedente, una Commissione, nella quale la Francia, l'Austria, la Gran Bretagna, la Prussia, la Russia, la Sardegna e la Turchia saranno, ciascuna, rappresentate da un delegato, sarà incaricata di disegnare e far eseguire i lavori necessarj, al di là di Isatcia, per sgombrare le imboccature del Danubio, non che le vicine parti del mare dalle sabbie o altri intoppi che le ostruiscono, affine di metter questa parte del fiume e le dette parti del mare nella miglior condizione possibile di navigabilità. Per coprir le spese di questi lavori, non che quelle degli stabilimenti che hanno per oggetto d'assicurare e facilitare la navigazione alle bocche del Danubio, potranno esser prelevati dei diritti fissi, di una misura conveniente, stabiliti dalla Commissione a maggioranza di voti, sotto la condizione espressa che sotto questo rapporto, come sotto tutti gli altri, le bandiere di tutte le nazioni saranno trattate sul piede d'una perfetta uguaglianza.

17. Sarà stabilita una Commissione, e si comporrà di delegati dell'Austria, della Baviera, della Sublime Porta e del Wurtemberg (uno per ciascuna di queste Potenze), ai quali si uniranno i commissarj dei tre principati Danubiani, la cui nomina sarà stata approvata dalla Porta. Questa Commissione, che sarà permanente: 1o elaborerà i regolamenti di navigazione e di polizia fluviale; 20 farà scomparire gl'imbarazzi di qualunque natura possano essere, che si oppongano tuttavia all'applicazione al Danubio delle disposizioni del trattato di Vienna; 3° ordinerà e farà eseguire i lavori necessarj su tutto il corso del fiume; 4° veglierà, dopo lo scioglimento della Commissione europea, al mantenimento della navigabilità delle imboccature del Danubio e delle vicine parti del mare.

18. È inteso che la Commissione curopea dovrà finire il suo còmpito, e la Commissione fluviale terminare i lavori designati nell'articolo precedente sotto i numeri 1o e 2o nello spazio di due anni. Le Potenze firmatarie, riunite in Conferenza, informate di questo fatto, pronunzieranno, dopo averne preso atto, lo scioglimento della Commissione europea; e da quel punto la Commissione fluviale permanente sarà investita degli stessi poteri di cui la Commissione europea era stata investita fin allora.

19. All'oggetto di assicurare l'esecuzione dei regolamenti che saranno stati stabiliti di comune

accordo, dietro i principj sopra enunziati, ciascuna delle Potenze contraenti avrà il diritto di far stazionare in ogni tempo due bastimenti leggieri alle imboccature del Danubio.

20 In cambio delle città, porti e territorj enumerati nell'articolo 4° del presente trattato, e per viemmeglio assicurare la libertà della navigazione del Danubio, S. M. l'imperatore di tutte le Russie acconsente alla rettificazione della sua frontiera in Bessarabia. La novella frontiera partirà dal mar Nero, ad un chilometro all'est del lago Burna-Sola, raggiungerà perpendicolarmente la strada d'Akerman, seguirà questa strada sino al Vallo Trajano, passerà al sud di Bolgrad, risalirà lungo la riviera di Jalpuck sino all'altura di Saratsika, e andrà a terminare a Katamori sul Pruth. A monte di questo punto, l'antica frontiera fra i due Imperi non subirà alcuna modificazione. Delegati delle Potenze contraenti fisseranno nei dettagli la limitazione della nuova frontiera.

21. Il territorio ceduto dalla Russia sarà annesso alla Moldavia sotto la supremazia (suzeraineté) della Sublime Porta. Gli abitanti di questo territorio godranno dei diritti e privilegi assicurati ai Principati, e durante lo spazio di tre anni sarà loro permesso di trasportar altrove il proprio domicilio, disponendo liberamente delle loro proprietà.

3

22. I principati di Valachia e Moldavia continueranno a godere, sotto la supremazia della Sublime Porta e sotto la guarentigia delle Potenze contraenti, i privilegi e le immunità di cui sono in possesso. Nessun protettorato esclusivo sarà esercitato su d'essi da nessuna delle Potenze garanti. Non vi sarà alcun diritto particolare di ingerenza nei loro affari interni.

23. La Sublime Porta s'impegna di conservare ai suddetti Principati un'amministrazione indipendente e nazionale, non che la piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione. Le leggi e statuti oggidì in vigore saranno riveduti. Per stabilire un completo accordo sopra questa revisione, una Commissione speciale, intorno alla composizione della quale s'intenderanno le alte Potenze contraenti, si riunirà senza indugio a Bukarest con un commissario della Sublime Porta. Questa Commissione avrà per incarico di informarsi dello stato attuale dei Principati, e di proporre le basi della loro futura organizzazione.

24. S. M. I. il sultano promette di convocare immediatamente un divano ad hoc in ognuna delle due provincie, composto in modo da formare la rappresentanza più esatta degli interessi di tutte le classi della società. Questi divani saranno chiamati ad esprimere i voti delle popolazioni relativamente alla organizzazione definitiva dei Princi

pati. Un'istruzione del Congresso regolerà i rapporti della Commissione con questi divani.

25. Prendendo in considerazione l'opinione espressa dai due divani, la Commissione trasmetterà senza indugio alla sede attuale delle conferenze i risultamenti del proprio lavoro. L'accordo finale colla Potenza investita della supremazia sarà consacrato da una convenzione conchiusa a Parigi tra le alte Parti contraenti; e un hattisceriff conforme alle stipulazioni della convenzione costituirà definitivamente l'organizzazione di queste provincie, poste da qui innanzi sotto la guarentigia di tutte le Potenze firmatarie.

26. Resta convenuto che vi sarà nei Principati una forza armata nazionale, ordinata allo scopo di mantenere la sicurezza interna e di assicurare quella delle frontiere. Non si potrà opporre alcun ostacolo ai provvedimenti straordinarj di difesa che, d'accordo colla Sublime Porta, i Principati fossero chiamati a prendere per respingere qualsivoglia aggressione straniera.

27. Se la quiete interna dei Principati si trovasse minacciata o compromessa, la Sublime Porta s'intenderà colle altre Potenze contraenti sulle misure a prendersi per mantenere o ripristinare l'ordine legale; un intervento armato non potrà aver luogo senza un preventivo accordo tra codeste Potenze.

28. Il principato di Servia continuerà a dipendere dalla Sublime Porta, conformemente agli hatti imperiali che fissano e determinano i suoi diritti e immunità, posti quind'innanzi sotto la guarentigia collettiva delle Potenze contraenti. Per conseguenza il detto Principato conserverà la propria amministrazione indipendente e nazionale, come anche la piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione.

29. Il diritto di presidio della Sublime Porta come trovasi stipulato dai regolamenti anteriori, è mantenuto ni un intervento armato potrà aver luogo in Servia, senza previo accordo tra le alte Potenze contraenti.

30. S. M. l'imperatore di tutte le Russie e S. M. I. il sultano mantengono nella sua integrità lo stato dei loro possessi in Asia, come esisteva legalmente avanti la rottura della pace. Per antivenire qualsivoglia contestazione locale, la limitazione della frontiera verrà verificata, e se farà mestieri rettificata, senza che ne possa risultare un danno territoriale per l'una o per l'altra delle due parti. A quest'effetto una commissione mista, composta di due commissarj russi, di due commissarj turchi, di un commissario francese, di un commissario inglese, sarà mandata sul luogo immediatamente dopo il ripristinamento delle relazioni diplomatiche tra la Corte di Russia e la

« PrécédentContinuer »