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Sublime Porta. Il suo lavoro dovrà esser terminato fra otto mesi, a datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato.

31. I territorj occupati durante la guerra dalle LL. MM. l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e il re di Sardegna, a' termini delle convenzioni sottoscritte a Costantinopoli il 12 marzo 1854 tra la Francia, la Gran Bretagna e la Sublime Porta, e il 4 giugno dello stesso anno tra l'Austria e la Sublime Porta, e il 15 marzo 1855 tra la Sardegna e la Sublime Porta, saranno sgombrati dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato, tosto che sarà fattibile. Le dilazioni ed i mezzi d'esecuzione formeranno l'oggetto di accomodamento tra la Sublime Porta e le Potenze le cui truppe occupano il suo territorio.

32. Fintantochè i trattati o le convenzioni esistenti prima della guerra tra le Potenze belligeranti sieno stati o rinnovati o surrogati da atti nuovi, il commercio d'importazione o d'esportazione avrà luogo reciprocamente in base dei regolamenti vigenti prima della guerra e i loro sudditi in qualsiasi altra materia saranno rispettivamente trattati sul piede delle nazioni più favorite.

33. La convenzione conclusa in questo giorno tra le LL. MM. l'imperatore dei Francesi e la regina del Regno unito della Gran Bretagna e di Irlanda da una parte, e S. M. l'imperatore di tutte le Russie dall'altra, relativamente alle isole di Aland, è e rimane annessa al presente trattato, ed avrà la stessa forza e valore come se ne facesse parte.

34. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nello spazio di quattro settimane, o prima se è possibile.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno sottoscritto, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856.

(Seguono le firme).

Articolo addizionale e transitorio.

Le stipulazioni della convenzione degli Stretti firmata in questo giorno, non saranno applicabili ai bastimenti di guerra impiegati dalle Potenze belligeranti per l'evacuazione per mare dei territorj occupati dalle loro armate; ma le dette stipulazioni riprenderanno il loro intiero effetto subito dopo che l'evacuazione sarà terminata.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore di tutte le Russie, che hanno firmato la convenzione del 13 luglio 1841, e Sua Maestà il re di Sardegna, volendo constatare in comune la loro unanime determinazione di conformarsi all'antica regola dell'Impero ottomano, secondo la quale gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo sono chiusi ai bastimenti di guerra stranieri finchè la Sublime Porta si trova in pace;

Le dette Maestà da una parte, e S. M. I. il sultano dall'altra hanno risoluto di rinnovare la convenzione conchiusa a Londra il 13 luglio 1841, salvo alcune modificazioni di dettaglio che non colpiscono il principio sul quale essa riposa.

In conseguenza le LL. MM. hanno nominato a quest'effetto per loro plenipotenziarj ecc., i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. S. M. I. il sultano, da una parte, dichiara ch'egli ha la ferma risoluzione di mantenere all'avvenire il principio invariabilmente stabilito, come antica regola del suo impero, e in virtù del quale è stato in ogni tempo vietato ai bastimenti di guerra delle Potenze estere di entrare negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo; e che, tanto che la Sublime Porta si trova in pace, S. M. non ammetterà nessun bastimento di guerra estero nei detti stretti. E le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Sardegna, il re di Prussia, e l'imperatore di tutte le Russie, dall'altra parte, s'impegnano a rispettare questa determinazione del sultano, ed a conformarsi al principio qui sopra enunziato.

2. S. M. I. il sultano si riserva, come per lo passato, di dare dei firmani di passaggio ai bastimenti leggieri sotto bandiera di guerra, i quali saranno impiegati, com'è di uso, al servizio delle legazioni delle Potenze amiche.

3. La medesima eccezione si applica ai bastimenti leggieri sotto bandiera di guerra che ogni Potenza contraente è autorizzata a far stanziare alle foci del Danubio, per assicurare l'esecuzione dei regolamenti relativi alla libertà del fiume, e il cui numero non dovrà oltrepassare due per ogni Potenza.

4. La presente convenzione, annessa al trattato generale firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto, se si può fare.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

I Plenipotenti delle stesse Maestà, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. Le alte Parti contraenti s'impegnano mutualmente a non avere nel mar Nero altri bastimenti di guerra che quelli il cui numero, forza e dimensione sono qui appresso stipulate.

2. Le alte Parti contraenti si riservano di mantenere, ognuna, in quel mare sei bastimenti a vapore di cinquanta metri di lunghezza, sopra acqua, d'un tonnellaggio di ottocento tonnellate al maximum, e quattro bastimenti leggieri a vapore o a vela d'un tonnellaggio che non oltrepasserà duecento tonnellate ognuno.

3. La presente convenzione annessa al trattato generale, firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto se si può fare.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

I Plenipotenti stessi, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. S. M. l'imperatore di tutte le Russie, per rispondere al desiderio che gli è espresso dalle LL. MM. l'imperatore dei Francesi, e la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, dichiara che le isole d'Aland non saranno fortificate, e che non vi sarà mantenuto nè creato nessuno stabilimento militare o navale.

Art. 2. La presente convenzione annessa al trattato generale, firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto se si può fare.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

L'ultima eco del Congresso di Parigi e il suo ultimo risultato fu il regolamento definitivo della situazione dei Principati danubiani. Dopo lunghe conferenze fu conchiuso il trattato seguente:

1858, 19 agosto. A Parigi, trattato tra Francia (conte Walewski), Austria (barone Hübner) Inghilterra (barone Cowley), Prussia (barone Hatzfeld), Russia (barone Kisseleff), Sardegna (marchese di Villamarina) e Turchia (Mohammed-Juad pascià). I principati di Moldavia e di Valacchia sono riuniti sotto la denominazione di Principati Uniti e sotto la supremazia (suzeraineté) del sultano (art. 1); le immunità e i privilegj consacrati dagli atti e capitolazioni sono consacrati e posti sotto la garanzia delle potenze contraenti; i Principati si reggeranno liberamente, senza nessuna ingerenza del sultano (art. 2); in ciascun principato, i poteri pubblici saranno conferiti ad un ospodaro e ad una assemblea elettiva, col concorso, nei casi previsti dal presente trattato,'di una commissione centrale comune ai due Principati (art. 3); le leggi d'interesse locale preparate dall'ospodaro saranno votate dall'assemblea elettiva; quelle di interesse comune saranno preparate dalla Commissione centrale e votate dalla due assemblee elettive (art. 6); la Moldavia pagherà al Sultano un annuo tributo di 1,500 piastre, la Valacchia uno di 2,000; i trattati stipulati dal sultano si applicheranno ai Principati (art. 6); in caso di violazione delle immunità dei Principati, gli ospodari, se il loro ricorso al sultano è respinto, potranno rivolgere i loro reclami alle potenze garanti per mezzo degli agenti di queste a Costantinopoli (art. 9); l'ospodaro è nominato a vita dall'assemblea (art. 10).

Trattati relativi alla formazione del regno d'Italia; guerra austrofranco-sarda del 1859. Senza entrare anche qui in accenni storici, che sarebbero superflui per la intelligenza dei trattati, ci limiteremo a riferire le disposizioni essenziali di questi:

1859, 11 luglio. A Villafranca, preliminari di pace fra l'imperatore dei Francesi e l'imperatore d'Austria. I due sovrani favoriranno la formazione di una Confederazione italiana (art. 1); questa Confederazione sarà sotto la presidenza onoraria del Santo Padre (art. 2); l'imperatore d'Austria cede all'imperatore dei Francesi, i suoi diritti sulla Lombardia ad eccezione delle fortezze di Mantova e di Peschiera, di maniera che la frontiera del territorio austriaco parta dal raggio estremo della fortezza di Peschiera e si estenda in linea retta lungo il Mincio sino alle Grazie, di là a Scurzarolo e a Luzzara al Po, d'onde le frontiere attuali continueranno a formare il confine dell'Austria (art. 2); I territorj ceduti saranno dall' imperatore Napoleone rimessi al re di Sardegna (art. 4); la Venezia farà parte della Confederazione italiana, pur restando dipendente dalla corona d'Austria (art. 4); il granduca di Toscana e il duca di Modena rientreranno nei loro Stati dando un'amnistia generale (art. 5); i due imperatori domanderanno al Santo Padre di introdurre nei suoi Stati le riforme indispensabili (art. 6); amnistia piena e intiera è accordata da una parte e dall'altra alle persone compromesse in occasione degli ultimi avvenimenti nei territorj delle parti belligeranti (art. 7).

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1859, 10 novembre. A Zurigo, pace tra Francia (rappresentata da De Bourqueney e De Bonneville) e Austria (Karolyi e Meysenbug). La pace è ristabilita fra i due Stati (art. 1); l'imperatore d'Austria rinuncia a tutti i suoi diritti sulla Lombardia, a eccezione delle fortezze di Peschiera e Mantova; la frontiera, partendo dal limite meridionale del Tirolo sul lago di Garda, seguirà il mezzo del lago sino all'altezza di Bardolino e di Manerbio, d'onde essa raggiungerà in linea retta il punto di intersecazione della zona di difesa della piazza di Peschiera col lago di Garda; seguirà la circonferenza di questa zona, il cui raggio dal centro della piazza è fissato a 1500 metri, più la distanza dal detto centro al centro del forte più avanzato; dal punto di intersecazione della circonferenza così designata col Mincio, la frontiera seguirà il thalweg del fiume sino alle Grazie, dalle Grazie, in linea retta, si estenderà sino a Scurzarolo, seguirà il thalweg del Po sino a Luzzara, punto, a partire dal quale nulla è cambiato ai confini attuali, quali esistevano prima della guerra (art. 4); l'imperatore dei Francesi dichiara la sua intenzione di rimettere al re di Sardegna i territorj ceduti (art. 5); convenzioni sono fatte pel regolamento dei debiti dei paesi ceduti, delle concessioni delle ferrovie da eseguirsi o continuarsi ecc. (art. 7-12); i sudditi lombardi domiciliati sul territorio ceduto potranno conservare la loro qualità di austriaci trasportando nell'anno i loro beni mobili e il loro domicilio fuori dei paesi ceduti; essi saranno liberi di conservare i loro immobili; la stessa facoltà è accordata agli originarj dei paesi ceduti stabiliti negli Stati dell'imperatore d'Austria; quelli stabiliti fuori di questi Stati avranno un termine di due anni (art. 17); i due sovrani si obbligano a favorire con tutti i loro sforzi la creazione di una Confederazione fra gli Stati italiani sotto la presidenza del Santo Padre; la Venezia rimane sotto la dominazione dell'Austria, ma farà parte di questa Confederazione (art. 18); i confini degli Stati italiani indipendenti che non furono parte nell'ultima guerra non potendo essere modificati senza il consenso delle potenze, che concorsero alla loro formazione e garantirono la loro esistenza, i diritti del granduca di Toscana, del duca di Parma e del duca di Modena sono espressamente riservati (art. 19); i due sovrani uniranno i loro sforzi per ottenere dalla Santa Sede le riforme riconosciute indispensabili nell'amministrazione degli Stati della Chiesa (art. 20); amnistia è accordata ecc. (art. 21). 10 novembre. A Zurigo, trattato tra Francia (rappresentata da Des Bourqueney e De Banneville) e il regno di Sardegna (De Ambrois e Jocteau). L'imperatore dei Francesi trasferisce al re di Sardegna i diritti e titoli acquistati sulla Lombardia in virtù dell'art. 4 del precedente trattato di Zurigo tra

Francia e Austria (art. 1); il re di Sardegna, accettando questa cessione, accetta i carichi e le condizioni che vi furono annesse dagli art. 7-16 del trattato precitato, condizioni riferentisi alla porzione del debito del Monte lombardo-veneto, che il nuovo governo della Lombardia deve accollarsi, a quella che esso deve accollarsi del prestito nazionale del 1854, fissata a 40 milioni di fiorini, alla facoltà di opzione lasciata ai sudditi lombardi fra la nazionalità austriaca e l'italiana, al regolamento delle pensioni servite finallora dal governo austriaco, al regolamento della questione degli archivj e delle corporazioni religiose ecc. (art. 2); con un patto addizionale l'imperatore dei Francesi essendosi obbligato a pagare all'imperatore d'Austria la somma di 40 milioni per la parte sopportata dal governo della Lombardia nel debito del Monte lombardo-veneto, il re di Sardegna si obbliga a rimborsare tale somma alla Francia, rimettendo al governo francese titoli di rendita sarda 5 % per 100 milioni al corso della borsa di Parigi (art. 3); per attenuare i carichi incontrati dalla Francia per la guerra, il governo sardo pagherà al governo francese la somma di 60 milioni con una iscrizione di 3 milioni di rendita sul gran libro del debito pubblico sardo (art. 4). 1859, 10 novembre. A Zurigo, pace tra Francia, regno di Sardegna e Austria.

Testo del trattato 10 novembre 1859 tra Francia, regno di Sardegna e Austria.

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. Les prisonniers de guerre, autrichiens et sardes, seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3. Par suite des cessions territoriales stipulées dans les traités conclus en ce jour, entre Sa Majesté l'empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français d'un côté, et S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et de la Sardaigne sera à l'avenir la suivante:

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra la milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerbio, d'où elle rejoindra, en ligne droite, le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Elle suivra la circonférence de cette zone, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance du dit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence, ainsi désignée, avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à le Grazie, s'étendra de le Grazie en ligne droite jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire, instituée par les Hautes Parties contractantes, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

Art. 4. Les territoires encore occupés, en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les troupes sardes et autrichiennes, qui se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'article précédent.

Art. 5. Le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte Lombardo-Veneto:

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

Art. 6. A l'égard des quarante millions de florins stipulés dans l'article précédent, le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français renouvelle l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche, d'en effectuer le payement, selon le mode déterminé dans l'article additionnel au traité signé, en date de ce jour, entre les deux Hautes Parties

contractantes.

D'autre part, le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagegement qu'il a contracté, par le traité signé également aujourd'hui entre la France et la Sardaigne, de rembourser cette somme au gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans l'article 3 du dit traité.

Art. 7. Une commission composée de délégués des Hautes Parties contractantes sera immédia

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