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Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente per uso militare il Convento di San Francesco in Pisa, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge suddetta a ciò che può riguardare il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 14 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1863 Reg. 24 Atti del Governo a c. 53. Ayres. uogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. PISANELLI.

A. DELLA ROVERE

68

VOL. VI.

N. 1325.

LEGGE colla quale è approvato il bilancio general passivo dello Stato per l'esercizio dell'anno 1865.

28 giugno 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

Il bilancio della spesa del Regno per l'esercizio del 1863 è approvato nella complessiva somma di novecento quarantatre milioni settecento novantun mila trecentosessantaquattro lire e sessantotto centesimi, ce

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L. 780,758,565. 15

» 163,032,799. 55

L. 943,794,564, 68

ripartite fra i vari Ministeri e capitoli secondo le ta

belle annesse.

Art. 2.

le

di

spese per

Le somme assegnate nel bilancio ordine ed obbligatorie descritte nell'elenco unito all: presente legge possono essere oltrepassate

senza pre

ventiva autorizzazione. Queste maggiori spese sarann

provvisoriamente regolate per decreti reali sulla relazione del Ministro delle Finanze.

La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al Parlamento con un progetto di legge da presentarsi subito dopo la chiusura dell'esercizio del 1863.

Art. 3.

Il bilancio delle spese ordinarie del Regno per lo esercizio 1863, approvate colla presente legge nella complessiva somma di lire 780,758,565. 13, ripartita fra i vari Ministeri e capitoli secondo le tabelle annesse, s'intende pure approvato ed esteso all'esercizio del 1864 nella complessiva somma di lire 775,858,303.30, e quindi colla economia di lire 4,900,261. 83 da essere ripartita come nell'articolo seguente.

Art. 4.

Entro agosto prossimo uno o più decreti reali, approvati in Consiglio dei Ministri, avranno distribuito fra i capitoli nella tabella annessa specificati la parte di economia che a ciascun Ministero viene nella tabella medesima assegnata.

Art. 5.

Entro lo stesso mese di agosto il Governo del Re presenterà alla Camera, e se la Camera dei Deputati non sedesse, comunicherà in anticipazione al Presidente della medesima per presentare poi alla Camera:

A. Uno specchio delle altre variazioni che egli intendesse proporre nella parte delle spese ordinarie del bilancio 1863 pel 1864;

B. Il progetto di bilancio per la parte delle spese straordinarie dello stesso esercizio 1863 pel 1864. Art. 6.

Entro il mese di ottobre successivo la Commissione del bilancio presenterà alla Camera, e qualora la Camera non sedesse, trasmetterà al suo Presidente, per essere stampato e quindi presentato alla Camera, un solo complessivo rapporto sopra tutte le variazioni dal Governo proposte al bilancio ordinario, e su quelle che essa stessa intendesse proporre: presenterà pure nello stesso modo e tempo la sua relazione sulle spese straordinarie dello stesso esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e chiunque dei decreti del Regno d'Italia, mandando a spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 28 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. П Guardasigilli G. PISANELLI.

M. MINGHETTI

TABELLA della economia di lire 4,900,261. 83
distribuita fra i vari Ministeri

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CAPITOLI sui quali dovrà essere ripartita la quota-parte

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Capitoli 2-8-9-20.

Istruzione Pubblica - Capitoli 4-5-6-7-8.

Interni Capitoli 1-6-20-24-25-44-54-55-56-63-75.
Lavori Pubblici Capitoli 1-2-3-4-5-6-41.
Capitoli 1-2-3-4-5-6-37-46-50.

Guerra

Marina

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Capitoli 1-2-7-8-9-11-12-15-17-19-20-37-38.

Vo Il Ministro delle Finanze

M. MINGHETTI.

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