N." 1165. REGIO DECRETO col quale i fondi della Congregazione della R. Basilica di Soperga sono provvisoriamente destinati ad essere convertiti in assegni a Sacerdoti benemeriti della Chiesa e dello Stato. 5 marzo 1863 VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Visto il Nostro Decreto in data del 29 maggio 1855; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue : Art. 1. Finchè non sia provveduto all' istituzione presso la Nostra Reale Basilica di Soperga della Congregazione di cui è cenno nel succitato Nostro Decreto o di altro consimile Istituto, i fondi, destinati a formare parte della dote di detta Congregazione e le rimanenze cumulate di essi dal 1855, saranno rivolti in assegni temporanei o vitalizi a beneficio di Sacerdoti chiari per ingegno, dottrina e servigi resi alla Chiesa e allo Stato e singolarmente benemeriti del Governo Nazionale. Art. 2. I detti assegni saranno conferiti da Noi sopra relazione del Nostro Ministro Guardasigilli. Art. 3. Dai fondi suddetti sarà ogni anno prelevata quella somma che sarà riputata necessaria, sopra concerti da prendersi fra il Nostro Ministro Guardasigilli ed il Ministero della Nostra Real Casa, all'esercizio del culto ed alle spese ordinarie e straordinarie per la conservazione della Nostra Real Basilica di Soperga. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino li 5 di marzo 1863. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1865 N. 1166. G. PISANELLI. LEGGE colla quale è autorizzato un prestito di settecento milioni di lire, ed è ridotta l'emissione dei Buoni del Tesoro. 11 marzo 1863 VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. È data facoltà al Ministro delle Finanze di alienare tanta rendita 5 p. / da inscriversi nel Gran Libro del Debito pubblico quanta valga a far entrare nel Tesoro settecento milioni di lire. Art. 2. L'emissione dei 300 milioni di Buoni del Tesoro già accordata da leggi precedenti al Governo del Re, sarà ridotta a 150 milioni entro l'anno corrente. Art. 3. Il Ministro delle Finanze, compiuta l'operazione del prestito, ne renderà conto al Parlamento. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. a Torino addì 11 marzo 1863. VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. PISANELLA. M. MINGHETTI N.' 1167.. REGIO DECRETO CON cui si danno disposizioni per l'esecuzione della legge che autorizza il prestito di settecento milioni. 11 marzo 1863 VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Vista la legge in data d'oggi, n.o 1166; Art. 1. La rendita 5 p. da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico in virtù dell'art. 4 della legge in data d'oggi sarà alienata, in parte a partiti privati ed in parte per pubblica sottoscrizione. Art. 2. La parte della rendita destinata alla pubblica sottoscrizione in Italia è di lire cento milioni di capitale nominale, pari a lire cinque milioni di rendita, decorrenza dal 1. gennaio 1863. Π Art. 3. con prezzo d'acquisto per ogni 5 lire di rendita sarà determinato con decreto del Ministro delle Finanze e dovrà pagarsi in dieci rate eguali, cioè: Primo decimo all'atto della sottoscrizione; Terzo >> il 1.o luglio 1863; Quarto >> 1' 8 agosto Ottavo >> l' 8 dicembre Nono >>> il 1.° gennaio 1864; il 20 marzo Art. 4. La sottoscrizione rimarrà aperta nei giorni 16, 17, 18, 19 del corrente mese di marzo. Art. 5. Le dichiarazioni per la sottoscrizione saranno ricevute presso tutte le sedi e tutte le succursali della Banca Nazionale. Saranno pure ricevute presso le sedi e le succur sali della Banca Toscana. Art. 6. Le sottoscrizioni non potranno essere minori di lire dieci di rendita, nè contenere frazioni di decine di lire di rendita. Art. 7. Le dichiarazioni di sottoscrizione aventi in calce la quietanza del pagamento del 1.° decimo saranno cambiate, dopo chiusa la sottoscrizione ed accertato il risultamento della medesima, con certificati provvisori al |