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portatore rilasciati dalla Banca Nazionale col visto del Commissario del Governo.

Questi certificati saranno commutati in corrispondenti cartelle del Debito pubblico al portatore dopo che sarà eseguito il pagamento dell' ultimo decimo a saldo, e mediante rimborso del consueto dritto di bollo. Art. 8.

I certificati provvisori saranno distinti nelle seguenti serie, giusta la domanda che dovrà farsene nella dichiarazione di sottoscrizione :

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1,000.

Le quietanze dei versamenti dei decimi saranno apposte sugli stessi certificati provvisori.

Il pagamento del secondo decimo e degli altri suc- • cessivi dovrà farsi alla Cassa stessa presso cui ebbe luogo il pagamento del primo decimo.

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Art. 9.

Nell'atto del pagamento del 2.° decimo, o nel tempo successivo, si potrà anticipare il pagamento dei rimanenti decimi. In caso di anticipazione per saldo verrà abbuonato dal giorno del versamento l'interesse alla ragione del 5. p. all'anno. Sulle anticipazioni di decimi che non formino il saldo del certificato provvisorio non sarà abbuonato interesse.

Art. 10.

Il 1.° luglio 1863 e il 1.° gennaio 1864 saranno pagati gl'interessi semestrali agli esibitori dei certificati provvisori sui quali risultino soddisfatti i decimi scaduti. Art. 11.

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Nel caso che il totale ammontare delle rendite di cui si è chiesto l'acquisto col mezzo della sottoscrizione pubblica superi la somma di cinque milioni stabilita all'art. 2, si farà luogo a riduzione proporzionata su tutte le dichiarazioni eccedenti le lire dieci di rendita Art. 12.

sarà

In caso di ritardo nel pagamento del 2.° decimo e dei decimi successivi per più di otto giorni computati da quello della scadenza, questo non compreso, dovuto l'interesse in ragione del 7 p. 。 all'anno, partire dal giorno della scadenza di ciascun decimo.

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paga

a

Trascorso un mese dal giorno della scadenza di ciascun decimo, senza che siasene effettuato il mento, il Ministro delle Finanze potrà prescrivere alla Banca Nazionale di far vendere il relativo certificato provvisorio, prevalendosi delle somme già versate in conto per supplire tanto alla differenza che sarà per risultare fra il prezzo ottenuto dalla vendita e quello stabilito per la sottoscrizione, quanto per gl' interessi dovuti e per rimborso di qualunque spesa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 11 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 14 marzo 1865

Reg. 22 Atti del Governo a c. 118. Salvaja. Luogo del Sigillo. V. П Guardasigilli G. PISANELLI.

M. MINGHETTI.

N. 1168.

REGIO DECRETO che stabilisce per cinque anni il cambio fra la lira sterlina e la lira italiana.

11 marzo 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Articolo unico

Il cambio fra la lira sterlina e la lira italiana, all'effetto del pagamento delle cedole o coupons del Debito pubblico italiano in Londra, è fissato, per cinque anni, a italiane lire 25. 30 per lira sterlina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 11 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addı 14 marzo 1865

Reg. 22 Atti del Governo a c. 117. Salvaja. Luogo del Sigillo. V. N Guardasigilli G. Pisanelli.

M. MINGHETIL

N. 1169.

REGIO DECRETO contenente le norme per l'uniforme esercizio del diritto d'Exequatur in tutte le Provincie del Regno.

5 marzo 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le diverse leggi che nelle varie Provincie del Regno regolano l'esercizio del supremo diritto del Regio Exequatur;

Volendo ridurre ad uniformità, per quanto le speciali condizioni delle dette Provincie il consentano, l'esercizio di cotesto supremo diritto del civile Principato; Visto l'art. 18 dello Statuto;

Preso il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualunque provvisione ecclesiastica proveniente da Autorità non residente nel Regno non potrà ricevere pubblicazione od esecuzione esterna, pubblica o privata, se non dopo che sia munita del Nostro assenso, ossia del Regio Exequatur, sotto le pene sancité pe' contravventori alle leggi dello Stato.

Art. 2.

Ogni pubblico funzionario, al quale venisse presentata una delle provvisioni anzidette non munita del Regio Exequatur, dovrà trasmetterla d'ufficio al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui si trova, pei procedimenti prescritti dalla legge.

Qualunque trasgressione di questo dovere darà luogo a procedimenti disciplinari, salva l'applicazione delle pene maggiori menzionate nel precedente articolo 1.

Art. 3.

Chiunque intenda di far uso di una provvisione proveniente da Autorità ecclesiastica non residente in Regno dovrà presentarla in originale al Nostro Procuratore Generale presso la Corte di Appello da cui dipende il luogo dove si vuole eseguirla, e chiedere con apposita istanza la concessione del Regio Exequatur.

Le provvisioni riguardanti interessi generali dello Stato, o di più Provincie, saranno da colui o da coloro che le avranno ricevute, rassegnate direttamente al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

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