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Verificandosi il caso a cui accenna il n.o 1. o non producendosi il certificato espresso nel n.° 2.o, non sarà dato corso alla domanda senza un ordine speciale del Ministro dei Culti. Non verificandosi nè l'uno nè l'altro degli accennati ostacoli, si procederà alla occorrente istruzione informativa col mezzo delle Autorità che si reputerà più opportuno di interpellare.

Art. 5.

Le opposizioni che taluno stimasse di fare alla concessione del Regio Exequatur saranno ricevute dall'Autorità delegata a provvedervi, quando siano presentate con ricorso in carta bollata, e ne sarà tenuto quel conto che la natura dei motivi addotti e dei titoli presentati e le assunte informazioni consiglieranno, avuto sempre riguardo allo scopo del Regio Exequatur.

Art. 6.

Ne'casi in cui il Procuratore Generale del Re crederà d'impartire il Regio Exequatur senza bisogno di superiore autorizzazione ed in tutti i casi non contemplati nell'articolo 6 del Regio Decreto, distenderà a tergo o in margine o in piè del ricorso un Decreto concepito nella forma seguente:

Visto o vista (s'indicherà la provvisione o carta con un sunto del suo oggetto);

In virtù di Regia Delegazione - si eseguisca - (soggiungendo, ove occorra, le clausole, le limitazioni o spiegazioni che saranno reputate convenienti per la custodia dei diritti regii, delle leggi del Regno e delle ragioni dei terzi);

Sulle carte Generalizie il Decreto sarà - Si concede il Regio Beneplacito - con le clausole sopra accennate.

Art. 7.

Per tutti i casi in cui siano da provocarsi le superiori determinazioni, giusta gli articoli 6, 7 ed 8 del Regio Decreto, secondo ciò che, sentito il Consiglio di Stato, sarà dal Ministero de Culti partecipato ai Procuratori Generali, dovranno questi

VOL. VI.

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o negare il R. Exequatur, o concederlo con le clausole, riserve e condizioni e limitazioni che saranno superiormente ingiunte.

Il rifiuto del R. Exequatur si farà trattenendo presso l'uf ficio del Delegato la provvisione o carta presentata, e restituendo il ricorso con la seguente annotazione - Non si fa luogo al chiesto Exequatur - La stessa annotazione si farà sul dorso o a piè o a margine della carta originale che resterà nell'Archivio. Nei Decreti di concessione di Exequatur preceduta da superiore an torizzazione, dopo le parole - In virtù di Regia Delegazione-si soggiungerà ed in conformità delle intervenute Sovrane Determinazioni.

Art. 8.

A tutti i Decreti di concessione di R. Exequatur si apporrà sempre la seguente clausola generale - salve le leggi, gli usi e i privilegi del Regno e le ragioni dei terzi. –

Quando dal contenuto delle provvisioni o carte apparissero violate le leggi, gli usi o i privilegi del Regno, od anche la giurisdizione ordinaria dei Vescovi, i Regii Delegati si asterranno dal concedere il R. Exequatur, uniformandosi al disposto degli articoli 7 ed 8 del R. Decreto.

Art. 9.

Nel concedere il R. Exequatur alle provvisioni portanti di spense da impedimenti matrimoniali, i Procuratori Generali sono pure autorizzati a concedere contemporaneamente sopra distinta domanda la dispensa dall'impedimento civile che andasse congiunto all'impedimento canonico.

Similmente le concessioni di R. Exequatur a provvision beneficiarie terranno luogo del R. Placito per immissione in possesso del beneficio.

Art. 10.

Quando vengano apposte al R. Exequatur condizioni ed obblighi che interessino il R. Economato dei beni ecclesiastici, ne

sarà dato al medesimo avviso, acciocchè possa vegliare al loro adempimento.

Art. II.

Presso gli Uffici dei Procuratori Generali sarà tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate per sunto tutte le provvisioni o carte presentate pel R. Exequatur, la loro data, l'Autorità da cui emanano, il montare dei diritti pagati, il giorno della loro presentazione e quello della concessione o del rifiuto

della esecuzione.

Al fine d'ogni quadrimestre i Procuratori Generali invieranno al Ministero dei Culti uno stato delle provvisioni o carte alle quali sia stato concesso o negato l'Exequatur, con succinta indicazione del loro oggetto e delle clausole con cui l'Exequatur

sia stato concesso.

Art. 12.

Nulla è innovato in quanto alla esazione dei diritti che per legge ed uso si sogliono pagare per la spedizione del R. Exequatur.

Art. 13.

Gli Impiegati che si trovano addetti alle Delegazioni del R. Exequatur, ora soppresse, potranno essere destinati a prestar servizio presso gli Uffici dei Procuratori Generali o presso il Gindice della Regia Monarchia in Palermo, secondo la richiesta che ne sarà fatta al Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti; epperò sarà provveduto, ove occorra, all'aumento del personale della Segreteria del detto Giudice della Regia Monarchia in seguito al progetto che a tal fine egli rassegnerà al Ministero dei Culti.

Ciascuno degli Impiegati anzidetti continuerà a ricevere, sino alla definitiva sua collocazione, lo stipendio di cui trovasi in atto in godimento, sui fondi stessi da' quali finora è stato soddisfatto.

Art. 14.

Le carte che si trovano in corso di istruzione, sia presso Uffici delle Autorità a cui finora è stata delegata la impartizione del R. Exequatur, sia presso gli Uffici di altre Autorità a cui sia stato commesso l'incarico di istruire e di riferire, verranno inviate al Procuratore Generale della Provincia a cui si appartengono.

Le carte appartenenti agli Archivi delle soppresse Delegazioni saranno inviate a que' grandi Archivi presso cui sono state depositate le carte dei disciolti Dicasteri da cui le dette Delegazioni dipendevano.

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti
G. PISANELLI.

N. 1170.

DECRETO MINISTERIALE che stabilisce il prezzo della rendita cinque per cento creata colla legge 11 marzo 1865, n.o 1166.

44 marzo 1863

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 3 del Decreto Reale in data 11 marzo 1863, n.o 1167;

DETERMINA QUANTO SEGUE:

Articolo unico.

Il prezzo d'acquisto della rendita cinque per cento

creata colla legge 11 marzo 1863, n.o 1166, è di lire settantuna per ogni lire cinque di rendita.

Torino 14 marzo 1863.

Il Ministro

M. MINGHETTI.

N. 1171.

REGIO DECRETO contenente l'ordinamento
dello Stato Maggiore dei porti.

4. marzo 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sull'avanzamento nell'armata di mare in data 4 dicembre 1858;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il comando, la direzione e la polizia dei porti e delle spiaggie sono attribuiti ad una categoria di Uffiziali della Regia Marina in servizio sedentario denominata Stato Maggiore dei porti.

Art. 2.

Il quadro organico del personale di Stato Maggiore dei porti e le paghe annue assegnate a ciascun grado

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