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marittima, militare, o civile d'un altro dipartimento, se non per mezzo del proprio Comandante in capo, salve le eccezioni stabilite in questo Regolamento.

Art. 70.

Ogni giorno all'ora stabilita riferisce al Comandante in capo tutto quanto riguarda il servizio militare del dipartimento, riceve gli ordini dello stesso, e ne cura lo adempimento.

Art. 71.

L'Aiutante generale ha lo incarico di rendere noti gli ordini del Comandante in capo riguardanti il servizio militare del dipartimento, ed a questi ordini, partecipati sì a voce che per iscritto, tutti indistintamente devono dare eseguimento.

Gli ordini direttamente dati dall'Aiutante generale hanno ad essere considerati come emanati dal Comandante in Art. 72.

саро.

All'Aiutante generale è affidato il comando superiore degli Ufficiali di vascello, dei piloti, degli Ufficiali di arsenale e di maggiorità, macchinisti, cappellani, e degli Ufficiali del Corpo sanitario, come pure della divisione del Corpo Reale Equipaggi e della fanteria di Marina.

Art. 73.

L'Aiutante generale ha autorità sui bastimenti armati e in disponibilità che sono sotto gli ordini del Comandante in capo, e sui bastimenti armati di altro dipartimento che fossero temporariamente posti sotto la stessa giurisdizione.

Art. 74.

Egli deve invigilare e provvedere alla guardia ed alla sicurezza del porto militare capo-luogo del dipartimento, degli arsenali, cantieri ed altri stabilimenti marittimi secondari, come pure dei forti, batterie, posti militari, bagni e prigioni che dipendono dalla Marina.

È eccettuata la Scuola di Marina, la quale dipende direttamente dal Comandante in capo.

L'Aiutante generale ha pure autorità sulla Biblioteca e sull'Osservatorio del dipartimento.

Art. 75.

L'Aiutante generale invigilerà che nel dipartimento eď a bordo delle navi che ne dipendono, abbiano pieno eseguimento le prescrizioni di servizio militare stabilito dai Regolamenti e di ogni trasgressione agli stessi riferirà al Comandante in capo.

Invigilerà eziandio all'esatto adempimento di quanto è prescritto pella disciplina, per le divise, per le insegne, e per i saluti del personale militare ed amministrativo marittimo ascritto al dipartimento.

Art. 76.

L'Aiutante generale fa parte del Comitato del dipartimento, della Commissione per le proposte di avanzamento degli Ufficiali, di quella deputata a formare i fogli caratteristici e di condotta.

Art. 77.

Egli presiede la Commissione delle rassegne di rimando, e quella degli avanzamenti della bassa forza, non che la Commissione per l'armamento e disarmamento dei bastimenti dello Stato, di cui nel Regolamento di contabilità del materiale.

Art. 78.

L'Aiutante generale procurerà di acquistare la più esatta cognizione possibile della condotta e dell'attitudine particolare di tutti gli Ufficiali da lui dipendenti, all'oggetto di potere informare di ciò il Comandante in capo del dipartimento, ogni qualvolta ne sia richiesto.

Riconoscendo negli Ufficiali indolenza o trascuratezza, userà tutti i mezzi che sono in suo potere per richiamarli al dovere, e se farà d'uopo ne avvertirà il Comandante in capo.

Art. 79.

Spetta all'Aiutante generale la vigilanza sull'istruzione teoricopratica degli Ufficiali e degli uomini di bassa forza dei Corpi

da lui dipendenti, così a terra come a bordo delle navi sottoposte agli ordini del Comandante in capo del dipartimento.

Art. 80.

L'Aiutante generale deve di tempo in tempo, coll'annuenza del Comandante in capo, valersi delle lancie dei bastimenti armati od in disponibilità per esercitare i Luogotenenti ed i Sottotenenti di vascello, e le guardie marine nelle evoluzioni navali, sotto la direzione di quelli Ufficiali superiori che, volta per volta, stimerà destinare a tale incarico.

Art. 81.

Egli propone al Comandante in capo gli Ufficiali da lui dipendenti necessari alla formazione degli Stati Maggiori dei bastimenti e di tutti quelli per destinazioni di servizio a terra la di cui nomina avviene di autorità del Comandante in capo anzidetto.

A questo fine egli stabilisce ed osserva un turno secondo è prescritto dagli articoli 125 e seguenti.

Art. 82.

All'armamento di un legno dello Stato, l'Aiutante generale presenta al Comandante in capo del dipartimento il ruolo in triplo originale di tutti gli individui delle diverse categorie, gradi e classi, i quali devono comporne l'Equipaggio a norma delle tabelle regolamentari, perchè, approvandolo il Comandante in capo, lo munisca del suo visto, ne trasmetta un originale al Commissario generale, e restituisca a lui gli altri due, l'uno servire all' uffizio dell'Aiutante generale, l'altro per essere consegnato al Comandante del bastimento.

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Art. 83.

Per la esecuzione delle disposizioni del precedente articolo, annunziato che sarà all'ordine del giorno del Comandante in capo l'armamento di un bastimento, tutti i Capi di servizio che hanno diritto di nomina o di proposta d'individui

per le desti

nazioni, ne trasmetteranno nota direttamente all'Aiutante generale per la formazione del ruolo.

Art. 84.

Se trattasi dell'armamento di un bastimento destinato ad una missione speciale, spettando al Ministro di stabilirne, ove occorra, in modo eccezionale, lo Stato Maggiore e lo Equipaggio, l'Aiutante generale provoca gli ordini in proposito del Comandante in capo del dipartimento.

Art. 85.

Dopo l'anzidetta primitiva fissazione di ruolo, tutti i cambiamenti e movimenti che avverranno successivamente negli individui di bassa forza, saranno dall' Aiutante generale partecipati con biglietti di destinazione tanto ai Comandanti di bordo, che al Commissario generale.

I Capi di Corpo ed i Capi di servizio che hanno diritto di nomina e di proposta per la destinazione di individui sottopongono alla firma dell'Aiutante generale, in seguito a sua richiesta, biglietti di destinazione.

L'Aiutante generale dà comunicazione diretta ai competenti Direttori dei lavori del rientramento in caserma di ogni individuo della maestranza militare.

Art. 86.

Per la destinazione degli uomini di bassa forza sui bastimenti in disponibilità, ed in generale per qualunque altra destinazione di dato personale a posti dipendenti dallo Aiutante generale, si praticherà conforme è prescritto nel precedente articolo.

Art. 87.

L'Aiutante generale, sulla richiesta diretta dei competenti Capi di servizio, tenuta presente la situazione giornaliera, dispone acciò sia dai Corpi militari da lui dipendenti fornito il personale di bassa forza necessario alla esecuzione dei lavori in corso. Art. 88.

In tutte le pubbliche riunioni degli Ufficiali della Marina

l'Aiutante generale è considerato come il Capo dello Stato Maggiore generale del dipartimento marittimo.

Art. 89.

L'Aiutante generale vigila per l'esatta uniformità delle divise stabilita pei Corpi della Marina, vigila pure sullo stato sanitario e sul vitto degli Equipaggi e delle truppe della Marina a terra ed a bordo. Art. 90.

Sulle relazioni dei Capi dei Corpi da lui dipendenti presenta al Comandante in capo di dipartimento le domande di matrimonio per parte d'individui della bassa forza, le quali, a tenore dei Regolamenti sono trasmesse al Ministro per la sua decisione. Art. 91.

A norma delle Leggi e dei Regolamenti in vigore l'Aiutante generale propone al Comandante in capo di dipartimento le promozioni della bassa forza dei Corpi militari della Marina.

Riferisce al predetto Comandante in capo sui passaggi da un Corpo ad altro chiesti dagl'individui da lui dipendenti, e firma i fogli di congedo assoluto della bassa forza, che sottopone al visto del Comandante in capo.

Art. 92.

L'Aiutante generale ha facoltà di accordare sino a 5 giorni di permesso nei limiti del proprio dipartimento a tutti gli individui da lui dipendenti, che per validi motivi ne facciano domanda per via gerarchica.

Per qualunque altro permesso e per qualsivoglia reclamo l'Aiutante generale deve trasmettere le petizioni al Comandante del dipartimento, esprimendo intorno ad esse il proprio

in parere.

capo

Art. 93.

L'Aiutante generale ha l'obbligo di punire le mancanze degli Ufficiali ed altri individui di sua dipendenza a norma dei Regolamenti in vigore.

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