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Quando un Ufficiale, prima di compiere il tempo stabilito in una destinazione di terra, riceve altra simile destinazione, cumula il tempo passato nella prima pel calcolo del periodo di durata della seconda.

Se per avventura un Ufficiale lascia una destinazione di terra prima di avere compito il periodo per essa stabilito e non ne riceva altra simile, prende posto nel ruolo del turno d'imbarco secondo gli compete per la data del suo ultimo sbarco.

Art. 131.

Ogni Ufficiale che cambia di dipartimento per ordine superiore è collocato al principio del ruolo del turno d'imbarco del dipartimento di cui passa a far parte. È messo alla fine se il cambio di dipartimento avviene di sua richiesta giustificata da validi motivi.

Art. 132.

Gli Ufficiali dello stesso grado, che debbono nello stesso giorno entrare nel ruolo del turno d'imbarco, sono ivi collocati nell'ordine di anzianità rispettiva.

Art. 133.

Se gli armamenti sono rari in un dipartimento marittimo, l'Aiutante generale dovrà provocare, per via del Comandante in capo, le disposizioni del Ministro, perchè gli Ufficiali che sono al principio del ruolo del turno d'imbarco del proprio dipartimento siano presi in considerazione nei posti d'imbarco che risultassero vacanti negli altri dipartimenti.

Art. 134.

Due Ufficiali dello stesso grado possono far domanda all'Aiutante generale di permutare la loro rispettiva posizione nel ruolo de' turno d'imbarco, e sarà loro accordato quando il detto Aiutante

generale riconosca meritevoli di considerazione i motivi addotti. Art. 135.

L'Aiutante generale pel disimpegno della sua carica avrà un composto da

uflicio

1 Capitano di fregata,

2 Luogotenenti di vascello,

e da quel numero d'Impiegati delle segreterie militari, e di sottoufficiali, marinari e soldati che è determinato nella tabella n. 1 unita a questo Regolamento.

Avrà inoltre un Sottotenente di vascello come Aiutante di bandiera.

Art. 136.

Gli Ufficiali indicati nel precedente articolo vengono nominati dal Comandante in capo del dipartimento tra i suoi dipendenti sulla proposta dell'Aiutante generale.

I sotto-ufficiali, i marinari o soldati vengono destinati dall'Aiutante generale, e non hanno diritto ad alcun supplemento. Art. 137.

Il Capitano di fregata, destinato presso l'Aiutante generale, è il Capo del suo ufficio, ne regola l'andamento, apre la corri spondenza di servizio, e riferisce intorno ad essa, cura la esatta esecuzione delle disposizioni, distribuisce la parola d'ordine, e rappresenta l'Aiutante generale nelle sue temporanee assenze

dall'ufficio.

Uno dei sotto-ufficiali indicati all'articolo 135 è addetto presso di lui esclusivamente.

Art. 138.

Il Capitano di fregata destinato presso l'Aiutante generale invigila sotto agli ordini di lui sul servizio militare dell'arsenale del dipartimento.

Egli non ha mai la firma per l'Aiutante generale, sottoscrive però d'ordine del Comandante in capo pel ramo di servizio affidato al detto Aiutante generale nel caso previsto nel primo alinea dell'articolo 143.

Egli presiede alla Commissione di visita per il cambio o la riparazione di materiali appartenenti alle navi dello Stato armate. secondo è prescritto dal Regolamento pella contabilità del materiale della Marina.

Art. 139.

Il servizio dell'ufficio dell'Aiutante generale sarà diviso in due sezioni, ciascuna delle quali sarà diretta da uno dei Luogotenenti di vascello ad esso destinati.

Ad ogni Sezione sarà applicato uno dei sotto-ufficiali e parte dei marinari e soldati indicati all'art. 135.

Art. 140.

La prima Sezione è incaricata della tenuta dei registri n.o 1 e 2, dei protocolli, della corrispondenza, dell'ordine del giorno, e dell'archivio.

La seconda Sezione è incaricata della matricola, del registro n.o 3, dei ruoli dei bastimenti dello Stato, del ruolo del turno d'imbarco e destinazioni, e delle situazioni numeriche del personale.

Art. 141.

Un sotto-ufficiale è applicato alla 1. Sezione colle funzioni di archivista. Esso terrà un inventario esatto di tutti i libri e le carte che gli sono consegnate, diviso per categorie, il quale, firmato dall'Aiutante generale e dall'Ufficiale della Sezione, gli per documento di carico.

serve

Questo sotto-ufficiale potrà essere scelto anche tra quelli collocati a riposo; ed avrà in tal caso un supplemento annuo

di L. 360.

Art. 142.

L'Aiutante generale surroga provvisoriamente il Comandante di dipartimento nelle sue temporanee assenze ed in ogni caso d'impedimento.

in

capo

Se l'assenza non è per servizio e duri più di 30 giorni, che l'impedimento oltrepassi l'istesso periodo di tempo, l'Aiutante generale che ne fa le veci perde la sua indennità di funzioni, ed acquista per contro la indennità di rappresentanza devoluta al Comandante in capo, e ciò trascorso che sia l'anzidetto termine.

Art. 143.

In caso di assenza o d'impedimento temporanec dell'Aiutante generale, le attribuzioni sue sono accentrate nel Comandante in capo del dipartimento, ed il Capitano di fregata applicato all'ufficio dell'Aiutante generale, firma la corrispondenza ed ogni altro foglio d'ordine del predetto Comandante in capo.

Se l'assenza non è per servizio e duri più di 30 giorni, o che l'impedimento oltrepassi lo stesso periodo di tempo, dovrà dal Ministro essere destinato a surrogarlo un contro Ammiraglio, e provvisoriamente un Capitano di vascello, a cui sarà devoluta. la indennità di funzioni assegnata alla carica di Aiutante generale.

CAPO III.

Del Commissario generale.

Art. 144.

A ciascun ufficio di Commissariato di dipartimento è preposto un Commissario generale nominato con R. Decreto sulla proposta del Ministro della Marina.

I Commissari generali dipendono immediatamente dal rispet tivo Comandante in capo di dipartimento, e sono indipendenti tra di loro nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 145.

Al Commissario generale di un dipartimento sono conferite le

attribuzioni sottoindicate.

a) Sindaca a termini dei Regolamenti in vigore l'amministrazione e la contabilità di tutti i Corpi militari marittimi stanziati nel dipartimento, degli ospedali, delle Scuole di Marina, e dei bagni stabiliti nel dipartimento medesimo.

Sindaca la contabilità del Quartier mastro dipartimentale,

procede alla verificazione periodica delle casse affidate a questo

agente.

6) Passa occorrendo in rassegna amministrativa i Corpi militari anzidetti, e gli Equipaggi dei legni armati e in disponibilità, dopo avutane facoltà dal Comandante in capo.

c) Dirige il servizio generale delle sussistenze nel dipartimento.

d) Per delegazione del Ministro apre incanti e stipula contratti coi fornitori, curando in appresso l'esecuzione dei contratti medesimi. Agisce contro ai fornitori che non adempiano agli obblighi loro, e procede tanto in qualità di attore che di convenuto davanti ai Tribunali in tutti gli affari nei quali la Marina figuri come parte.

e) Nel modo stabilito dal Regolamento per la contabilità del materiale, accentra l'amministrazione e la contabilità del materiale tutto che la Marina possiede nel dipartimente.

È membro del Comitato dipartimentale, della Giunta superiore di ricezione, della Commissione per le proposte ad avanzamento di Ufficiali del Corpo del Commissariato e di quella per la formazione dei fogli caratteristici e di condotta per gli stessi Ufficiali, Commissioni ambedue presiedute dal Coman

dante in capo.

f) Sindaca la contabilità dei bastimenti armati e in disponibilità, per quanto riguarda gli averi d'imbarco e il servizio delle sussistenze, eccettuata per quest'ultimo servizio la parte pecuniaria.

g) Sindaca e salda la contabilità dei bastimenti armati, in disponibilità, e disarmati, per quanto riguarda il servizio del materiale, eccettuata pure la parte pecuniaria.

h) È incaricato della registratura e della rassegna di tutti gli operai militari od avventizi lavoranti negli arsenali e nei cantieri del dipartimento, del sindacato, e della direzione della contabilità relativa al pagamento delle mercedi dovute agli stessi operai.

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