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Quartiermastro, degli ospedali, della Scuola di Marina, e dei bagni nello stesso dipartimento esistenti.

I Commissari controllori dei bagni anzidetti esercitano le loro funzioni in qualità di delegati dal Commissario al personale. b) Dirige in modo immediato il servizio delle sussistenze e delle caserme.

Conseguentemente:

Art. 165.

Tiene i ruoli annuali del personale tutto ascritto ai Corpi, agli istituti, ed agli stabilimenti summentovati, ed i ruoli dei bastimenti armati e in disponibilità.

Appone il visto agli ordini tutti di destinazione (volgarmente basse) del personale anzidetto, e registra le licenze accordate dalla Autorità militare agli individui tutti appartenenti al personale medesimo.

In seguito ad invito dei competenti Capi di Corpo o di servizio rilascia a favore di coloro che hanno ragione a questo assegno i fogli di via, e le richieste di trasporto sulle strade ferrate e sui piroscafi postali.

In fine di ogni trimestre verifica i fogli di competenza, i giornalieri dei viveri, e le ricapitolazioni relative dei Corpi, istituti e stabilimenti amministrati da particolari Consigli, fa eseguire le rettificazioni necessarie, e certifica colla propria firma l'esattezza dell'effettuata verificazione.

fatte

Esercita il sindacato delle operazioni fatte dai Commissari di bordo imbarcati sui bastimenti armati e in disponibilità, per quanto riguarda la contabilità delle competenze tutte di imbarco, e il servizio delle sussistenze a bordo; verifica e registra le spese per trattamento di tavola, supplementi spese d'ufficio, paghe ai commessi, cuochi e domestici, restando egli risponsabile di qualunque spesa indebitamente approvata; verifica le richieste dei viveri, i giornalieri e le ricapitolazioni relative, ei ruoli delle riviste passate a bordo, certifica colla propria firma l'esattezza delle verificazioni come sopra seguite.

Art. 166.

Il Commissario al personale è responsabile verso del Commissario generale e questi verso del Ministero della regolarità ed esattezza di tutti i documenti indicati nel precedente articolo.

Alla fine di ogni trimestre i fogli di competenza dei Corpi, le recapitolazioni delle quantità di viveri distribuiti a terra ed a bordo, i ruoli di rivista ed i conti aperti degli ospedali sono dal Commissario generale trasmessi al Ministero.

Art. 167.

Il Commissario al personale dirige il servizio interno del Commissariato, soprintende all'archivio, tiene le matricole ed i ruoli annuali degli Ufficiali allo stesso Commissariato ascritti, dei magazzinieri, uscieri, e guardiani di magazzino. Tiene pure un ruolo matricola dei commessi ai viveri.

Art. 168.

Ha l'ispezione di tutti gli oggetti pel servizio delle caserme appartenenti alla Marina, e dati in consegna agli appaltatori. Tiene registro e conto corrente degli oggetti medesimi.

Art. 169.

Propone al Commissario generale gli Ufficiali del Commissa riato che devonsi imbarcare sui legni dello Stato, o noleggiati, in qualità di Commissari di bordo.

Art. 170.

Il Commissario al personale è membro della Commissione per le proposte ad avanzamento di Ufficiali del Corpo del Commis sariato, e di quelle per la formazione dei fogli caratteristici e di condotta per gli stessi Ufficiali. Presiede alla Commissione indicata nel precedente articolo 156.

$ 3.

Dell'ufficio delle provvisioni.

Art. 171.

Il Capo di quest'ufficio chiamato Commissario alle provvisioni,

è, a norma del Regolamento per la contabilità del materiale della Marina, particolarmente incaricato,

a) Di curare che il magazzino generale della Marina nel dipartimento sia sempre fornito delle qualità e quantità di materie prime e lavorate che possano abbisognare, restando esso Commissario risponsabile, per quella parte che gli compete, dei danni che la mancanza di tali materie potrebbe cagionare al servizio;

b) Di provvedere all'ordine interno ed alla conservazione dei materiali deposti nel magazzino generale anzidetto, salva la facoltà attribuita al Direttore delle costruzioni rispetto al movimento dei legnami;

c) Di soprantendere alla regolarità ed esattezza dei libri, e delle scritture tenute dai contabili dei magazzini, di vigilare sulla condotta di tutto il personale contabile degli stessi magazzini che è sottoposto all'immediata autorità sua, e di ripartire i guardiani fra i diversi magazzini.

Art. 172.

Il Commissario alle provvisioni dà l'ordine ai fornitori d'introdurre nell'arsenale le materie prime e gli oggetti lavorati che devono consegnare in virtù dei contratti stipulati. Tiene registro degli stessi ordini.

La sala in cui si depongono i materiali sovraindicati innanzi alla ricezione, e il servizio dell'assistente di magazzino destinato alla custodia di quella sala, sono oggetto di vigilanza per parte del Commissario alle provvisioni.

Art. 173.

Egli convoca la Giunta di ricezione, e le comunica le condizioni generali e particolari di ciascun contratto, e le fatture Consegnate dai fornitori. Ha facoltà di assistere alle operazioni della Giunta medesima, ed ha cura che i processi verbali da lei formati siano regolari.

Custodisce i bolli che apposti ai materiali dinotano accettazione o rifiuto.

Ingiunge ai fornitori di ritirare dall'arsenale nel termine stabilito gli oggetti rifiutati.

Art. 174.

Il Commissario alle provvisioni ha un registro di conto corrente con ciascun fornitore, e vigila per l'esatta esecuzione dei contratti e delle sottomissioni.

È incaricato della trasmissione al Ministero delle ricevute del contabile principale di magazzino e di ogni altro documento che sia necessario.

Art. 175.

Poichè furono registrate nel suo Ufficio e riconosciute in piena regola, il Commissario alle provvisioni appone il visto alle richieste tutte di materiali fatte dai Capi delle officine, dai Capi di carico di bordo, e da qualunque altro agente.

Art. 176.

Nel modo prescritto dai Regolamenti provvede per la vendita degli oggetti che le Commissioni di visita dichiararono inservibili. Art. 177.

Tiene registro delle richieste fatte da persone private per ottenere l'imprestito di macchine, apparati, attrezzi, e di altri materiali appartenenti alla Marina, o l'uso temporaneo dei bacini per carenare, e procede alla liquidazione dei diritti per dovuti a tenore del Regolamento.

Art. 178.

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Il Commissario alle provvisioni adempie ad ogni altro incarico che gli è dato dal Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

È membro della Commissione indicata nel precedente ticolo 170, 1.° alinea.

Art. 179.

Sotto gli ordini del Commissario alle provvisioni è

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a

Commissario di 2. classe o Sotto-Commissario di 1.a classe cui saranno conferite le facoltà notarili allo scopo di abilitarlo a rogare gli atti che occorra di stipulare nello interesse dell'amministrazione marittima.

Questo Ufficiale in tutte le operazioni d'incanto e di contratto che sia chiamato a compiere, deve attenersi strettamente alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.

Art. 180.

A lui sono consegnati i capitolati d'appalto trasmessi dal Ministero al Commissario generale con delegazione di aprire incanti, o private licitazioni, e le sottomissioni che si hanno a ridurre in formale contratto.

Egli, prima di addivenire alla stipulazione di qualunque atto, conferisce col Commissario alle provvisioni, o con quello al personale, secondo i casi, affinchè l'atto medesimo soddisfaccia in ogni sua particolarità all'interesse del servizio amministrativo affidato a ciascuno dei due Commissari predetti.

Art. 181.

Allo stesso Ufficiale spetta di pubblicare nella forma prescritta gli avvisi d'asta.

Se l'incanto si pratica a schede segrete, la scheda che deve servire di base al deliberamento gli è consegnata dal Commissario alle provvisioni, l'abbia questi formata per ordine del Commissario generale, o sia stata trasmessa dal Ministero.

Art. 182.

È debito dell'Ufficiale cui furono conferite le facoltà notarili: a) Di accertarsi che tutti i concorrenti all'appalto abbiano fatto il prescritto deposito;

b) Di chiedere ad essi concorrenti le attestazioni della idoneità loro all'impresa cui aspirano;

c) Di promuovere l'esclusione dalle licitazioni di quelle persone che nell' eseguimento d'imprese precedenti si fossero

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