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Art. 272.

Tutti i sovraccennati individui dipendono per il servizio e per la disciplina dal Comandante in capo del 3.o dipartimento, ma sono amministrati, compreso il medesimo Comandante in стро, dal Consiglio principale della 1a divisione del Corpo Reale Equipaggi, per mezzo di un Consiglio secondario di amministrazione stabilito in Ancona.

Le matricole dei suddetti individui rimangono presso del Consiglio principale, cui da quello secondario hanno ad essere date le indicazioni opportune.

Art. 273.

Per effetto dei premessi principii non possono competere al Comandante in capo del 3.o dipartimento le attribuzioni indicate agli articoli 19, 20, 23, primo a linea, 24, 25, 37 e 38 di questo Regolamento.

Neppure sono applicate al 3.o dipartimento le disposizioni dell'art. 56 dello stesso Regolamento.

Art. 274.

Il Comandante in capo del 3.° dipartimento è tenuto a trasmettere al Ministero, nel mese di dicembre di ogni anno, un rapporto da cui risultino le informazioni tutte, mercè le quali formare gli specchi caratteristici e di condotta degli Ufficiali incaricati stabilmente o temporalmente di un servizio a terra nel 3. dipartimento, compresi gli Ufficiali dello Stato Maggiore dei porti.

si

possano

Art. 275.

S'intendono pure modificate analogicamente alle massime Sovra stabilite, le attribuzioni dell'Aiutante generale, del Commissario generale, del Direttore degli armamenti, dell'Ufficiale del Genio navale, incaricato della direzione delle costruzioni, e di ogni altro Capo di servizio nel 3.o dipartimento.

Art. 276.

Per ciò che riguarda al Commissariato del 3. dipartimento,

il servizio che gli è affidato non essendo ripartito come quello degli altri Commissariati di dipartimento, sarà diretto immediatamente in ogni sua parte dal Commissario generale.

Il personale ascritto al Commissariato del 3.° dipartimento si intende amministrativamente aggregato al Commissariato del 1.° dipartimento, ma non ne dipende per la disciplina e per il servizio.

Gli Ufficiali addetti al Commissariato del 3.° dipartimento sono però compresi nel turno d'imbarco per gli Ufficiali applicati a quello del 1.° dipartimento.

Art. 277

All'amministrazione del materiale nel 3.° dipartimento è provveduto con particolare disposizione del Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

Nel caso che il Ministro autorizzi compre dirette di materie e di oggetti per parte delle Autorità marittime del suddetto dipartimento, alle operazioni relative procederà, ove d'uopo, Comitato composto come in appresso:

Il Comandante in capo Presidente;
L'Aiutante generale

Il Commissario generale

Il Direttore degli armamenti

L'Ufficiale del Genio navale incaricato

della direzione delle costruzioni navali

Art. 278.

Contrariamente al disposto dell'art. 59 di

membri.

un

questo Regolamento, all'ufficio del Comandante in capo del 3.° dipartimento sono applicati soltanto un Luogotenente di vascello come Capo dell'ufficio medesimo, ed un Sottotenente di vascello come Aiutante di bandiera.

Il personale per la scrittura, e per il servizio che deve essere addetto tanto all'ufficio del Comandante in capo quanto

agli uffizi dei Capi di servizio da lui dipendenti è stabilito dalla

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tabella n. 1 unita al presente.

CAPO VII.

Dei Capi di servizio negli stabilimenti marittimi secondari.

S 1.

Dei Comandanti militari locali.

Art. 279.

A Comandante militare di ciascun stabilimento marittimo secondario di un dipartimento è delegato un Ufficiale di vascello in servizio sedentario del grado sottoindicato.

Cantiere di Castellamare. Un Capitano di fregata.

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Stabilimento al Varignano. Un Luogotenente di vascello. Art. 280.

I Comandanti militari dipendono immediatamente dallo Aintante generale del dipartimento al quale appartiene lo stabilimento marittimo cui sono destinati.

Essi non hanno corrispondenza ufficiale che con la detta Autorità per quanto riguarda il servizio a loro affidato. Corrispondono con le Autorità militari e civili del luogo quando a ciò siano autorizzati dal Superiore loro diretto, ed allorquando urge provvedere al servizio dello Stato.

Per ciò che concerne le relazioni loro con le altre Autorità marittime dello stabilimento si uniformeranno a quanto è prescritto per le relazioni tra l'Aiutante generale, i Direttori dei lavori, e l'ufficio del Commissariato nel capo-luogo del dipar

timento.

Art. 281.

Tutti gli ordini dei Comandanti militari relativi al servizio militare dello stabilimento marittimo che da loro dipende saranno dati a nome dell'Aiutante generale, ed ognuno dovrà tosto eseguirli.

Art. 282.

Tutto il personale militare marittimo dipendente dall'Aiutante generale, e destinato a prestar servizio in uno stabilimento se condario, è posto sotto gli ordini immediati del rispettivo Comandante militare.

Art. 283.

I Comandanti militari dovranno invigilare sulla condotta, e porre studio ad avere una cognizione esatta del merito e della intelligenza degli Ufficiali da loro dipendenti, per potere con certezza fornire all'Aiutante generale le notizie che fossero chieste al riguardo.

Coi mezzi che i Regolamenti mettono a loro disposizione i predetti Comandanti richiameranno al dovere gli Ufficiali colpevoli di negligenza nel servizio, e quando sia necessario ne riferiranno all'Aiutante generale per le ulteriori determinazioni. Art. 284.

I Comandanti militari parteciperanno al Commissario dello stabilimento ed ai Sotto Direttori dei lavori, a ciascuno per la parte che ad essi spetta, i cambiamenti di personale che avvengono nello stabilimento per ordine dell'Aiutante generale. Art. 285.

la

I Comandanti militari sulla richiesta dei Sotto Direttori, e tenuta presente la situazione giornaliera, dispongono per somministrazione del personale di bassa forza dei Corpi militari da loro dipendente, necessario per l'eseguimento delle corso. Riferiranno all'Aiutante generale quando non possono soddisfare a tali richieste.

opere

in

Art. 286.

Nelle pubbliche riunioni i Comandanti militari figureranno come Capi del personale militare del rispettivo stabilimento

marittimo.

Indipendentemente dai Comandanti militari nelle pubbliche riunioni anzidette sta a capo degli Ufficiali del Genio navale, e degli Ufficiali del Commissariato, quell'Ufficiale dell'uno o dell'altro Corpo che sia più elevato in grado, o più anziano.

Art. 287.

I Comandanti militari hanno cura dell'uniformità delle divise e del corredo stabilite pei Corpi della Marina, ed invigilan sullo stato sanitario e sul vitto dei distaccamenti di truppa della Marina.

Art. 288.

I Comandanti militari trasmettono all'Aiutante generale unitamente all'avviso loro, le richieste e reclami degli individui ad essi subordinati.

Sono obbligati a punire le mancanze degli Ufficiali ed altri individui di loro dipendenza, a norma dei Regolamenti in vigore. Art. 289.

Cessando di vivere un Ufficiale qualunque destinato ad uno stabilimento marittimo secondario, il rispettivo Comandante militare provvede perchè siano resi alla salma gli onori dovuti.

Art. 290.

I Comandanti militari hanno l'obbligo di osservare e fare osservare il prescritto dal titolo 2.° del presente Regolamento sul servizio militare degli arsenali e cantieri marittimi dello Stato,

In conformità degli ordini dell'Aiutante generale emanano le istruzioni e consegne relative alla polizia, vigilanza e custodia dello stabilimento al cui comando sono preposti.

Regolano il turno del servizio d'ispezione prescritto per gli Ufficiali d'arsenale da loro dipendenti.

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