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Art. 291.

Quando i bisogni del servizio esigano che si accenda fuoco in ore straordinarie, od in luoghi diversi da quelli prescritti, i Sotto Direttori devono informarne i Comandanti militari acciò diano le disposizioni necessarie ad evitare qualunque sinistro. Art. 292.

I Comandanti militari non hanno ingerenza nei lavori che si eseguiscono negli stabilimenti marittimi secondari.

Gli individui militari addetti ai lavori medesimi essendo messi nelle ore di lavoro sotto la dipendenza immediata dei Sotto Direttori, i Comandanti militari riceveranno da questi ultimi comunicazione diretta delle punizioni inflitte ̧ai suddetti individui per mancanze commesse. Non potranno essi modificarle, ma riferiranno allo Aiutante generale rispettivo quando avessero a fare osservazioni in proposito.

Art. 293.

Finchè gli operai e gli altri individui militari ed avventizi non siano entrati nelle officine per dar principio ai lavori, e dal momento in cui ne usciranno, la disciplina loro è affidata ai Comandanti militari, i quali provvederanno perchè entrino ed escano dallo stabilimento col massimo ordine, ed a norma del prescritto dal Regolamento sulla contabilità del materiale. Art. 294.

Qualunque permesso dato, sia dal Ministro, sia dal Comandante in capo di visitare gli arsenali ed i cantieri marittimi dello Stato, sarà dall'Aiutante generale comunicato al rispettivo Comandante militare.

Art. 295.

A norma di quanto è prescritto per l'Aiutante generale, i Comandanti militari emanano gli ordini necessari perchè alle Autorità doganali sia facilitato l'esercizio dei loro doveri nello stabilimento marittimo che da loro dipende.

Art. 296.

I Comandanti militari provvedono, conformemente agli ordini dell'Aiutante generale, alla vigilanza, polizia e sicurezza dello stabilimento a cui sono preposti.

In caso di urgenza emanano di autorità propria le disposizioni che stimano convenienti, abbenchè non prescritte dall'Aiutante generale, referendone però senza indugio allo stesso. Art. 297.

I Comandanti militari hanno autorità sui forti, batterie, posti militari e prigioni che dipendono dalla Marina nel recinto dello stabilimento a loro affidato.

Art. 298.

Presiedono ai Consigli secondari di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi costituiti negli stabilimenti cui sono addetti, e dove tali Consigli non esistano, dividono col Commissario, che ne fa le veci, la responsabilità del denaro ad entrambi affidato dal Consiglio principale.

Sono membri della Giunta di ricezione e ad essa presiedono se non havvi un Ufficiale di maggior grado o più anziano.

Art. 299.

Nessuna autorità hanno i Comandanti militari sui bastimenti armati o in disponibilità che trovinsi nei porti degli stabilimenti marittimi secondari. Però quando non sia negli stabilimenti medesimi un Sotto Direttore degli armamenti, la custodia e la sicurezza dei bastimenti in corso di ultimazione e disarmati è afidata al rispettivo Comandante militare.

Art. 300.

I Comandanti militari fanno rapporto ogni sabbato all'Aiutante generale di tutte le circostanze relative al servizio a loro attribuito, le quali meritino di essere portate a conoscenza dello stesso, ed a tali rapporti uniscono la situazione graduale numerica del personale che da loro dipende.

Riferiscono in via straordinaria all'Aiutante generale di

quegli avvenimenti d'importanza che debbono senza ritardo essergli fatti conoscere.

Art. 301.

I Comandanti militari obbligheranno tutti gli Ufficiali ed i Comandanti dei distaccamenti militari da essi dipendenti a predere conoscenza degli ordini del giorno che ricevono dall'Atante generale.

Essi emaneranno un ordine del giorno speciale pel servizi militare interno dello stabilimento al cui comando sono delegati Art. 302.

I Comandanti militari nella corrispondenza coi Capi di distac camento, e con gli Ufficiali da loro dipendenti, osserverauno le norme prescritte per l'Aiutante generale.

Essi terranno i seguenti registri:

1. Un ruolo di tutti gli individui da loro dipendenti che non fanno parte dei distaccamenti militari, nel quale noteranno l'epoca della loro destinazione allo stabilimento, e tutte le mu tazioni avvenute durante la medesima ;

2. Due protocolli simili a quelli stabiliti generale all'art. 123 del presente Regolamento;

per l'Aiutante

3. Due registri degli ordini del giorno, l'uno cioè di quelli trasmessi dall'Aiutante generale, e l'altro di quelli emanati da essi medesimi pel servizio giornaliero.

Art. 303.

I Comandanti militari notificano giornalmente, con le debite cautele, la parola d'ordine ai Capi dei distaccamenti militari, ai Sotto Direttori e Commissari dello stabilimento, ed all'Uficiale di arsenale d'ispezione.

Art. 304.

Coinpetono ai Comandanti militari gli onori del loro grado, come se fossero al comando di un bastimento dello Stato. Art. 305.

Per le scritturazioni di ufficio e per il servizio sarà destinato

presso ciascun Comandante militare il personale indicato dalla tabella n. 1 unita a questo Regolamento.

Art. 306.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo, l'Ufficiale di vascello, di arsenale o della fanteria di Marina più elevato in grado o più anziano, farà le veci del Comandante militare.

Se l'assenza non è per causa di servizio, e duri più di 30 giorni, o che l'impedimento del Comandante militare oltrepassi lo stesso periodo di tempo, sarà destinato a surrogarlo un altro Ufficiale di vascello, cui spetterà l'indennità di funzioni assegnata alla carica.

$ 2.

Dei Sotto Direttori dei lavori.

Art. 307.

Per parte delle Direzioni dei lavori, osservate le disposizioni dell'art. 239 di questo Regolamento, a ciascuno dei sotto indicati stabilimenti marittimi secondari sono assegnati in qualità di Capi di servizio i seguenti Ufficiali:

Foce

Livorno I

Castellamare I

Direzione delle costruzioni.

1 Ingegnere del Genio navale di 1.a 0 2.a classe;

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Castellamare i Luogotenente di vascello di 1.' 0 2.* classe.

Direzione di artiglieria.

Alla Foce ed al Varignano un Ufficiale di arsenale pel servizio delle officine di artiglieria.

Art. 308.

Gli Ufficiali delle Direzioni dei lavori più elevati in grado negli stabilimenti anzidetti prendono il titolo di Sotto Direttori ed hanno, come tali, autorità sugli altri Ufficiali della Direzione rispettiva applicati allo stabilimento; rappresentano nello esercizio delle loro funzioni i rispettivi Direttori da cui immediatainente dipendono, e gli ordini dei quali eseguiscono.

Art. 309.

Oltre ai doveri per essi prescritti all'art. 240 del presente Regolamento, come Capi di Sezione, i Sotto Direttori negli stabilimenti marittimi secondari dispongono di autorità propria per il compimento dei lavori ordinati dal rispettivo Direttore.

Art. 310.

Nelle ore di lavoro sono messi sotto la immediata dipendenza dei Sotto Direttori tutti gli individui militari o borghesi addetti allo stabilimento ed appartenenti alla rispettiva Direzione.

Art. 311.

A norma degli ordini dei rispettivi Direttori, i Sotto Direttori degli stabilimenti marittimi secondari rassegnano agli stessi le proposte di ammessione o di licenziamento degli operai avventizi come pure le proposte per avanzamento di grado e di classe.

Comunicano al Commissario dello stabilimento le relative disposizioni date.

Art. 312.

Spetta ai Sotto Direttori, secondo gli ordini dei rispettivi Direttori, di ripartire tra i diversi lavori gli individui tutti militari e borghesi da loro dipendenti.

Art. 313

Al 1. ed al 15 di ciascun mese dispongono per la forma

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