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Art. 335.

I predetti Commissari e Sotto Commissari Capi di servizio prendono il titolo di Commissari di quello stabilimento cui sono applicati.

Essi rappresentano il rispettivo Commissario generale da cui dipendono direttamente, e gli ordini del quale eseguiscono ed hanno autorità sugli altri Ufficiali del Corpo del Commissariato addetti allo stabilimento.

Art. 336.

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I Commissari degli stabilimenti marittimi secondari per che riguarda l'amministrazione e la contabilità dei distaccamenti dei Corpi militari marittimi stanziati nello stabilimento, degli ospedali e dei bagni ivi esistenti, hanno le attribuzioni da questo Regolamento conferite al Commissario al personale, proporzio natamente alle circostanze, e giusta i Regolamenti in vigore per l'amministrazione e la contabilità militare.

Sono membri dei Consigli secondari d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi, costituiti negli anzidetti stabilimenti, ogniqualvolta però i Comandanti militari cui spetta presiedere agli stessi Consigli, siano Ufficiali superiori di loro più anziani; in caso contrario essi delegano le funzioni di membro del Consiglio suddetto all'Ufficiale del Corpo del Commissariato appar tenente allo stabilimento che a loro succede in grado ed an zianità.

Dove non siano stabiliti Consigli secondari di amministra zione, i Cominissari ne fanno le veci, e dividono col Comandante militare la risponsabilità del denaro, ad entrambi affidato dal Consiglio principale.

Art. 337.

Per ciò che riguarda la contabilità del materiale della Marina, i predetti Commissari hanno le attribuzioni date da questo Regolamento ai Commissari ai lavori in quanto sono applicabili allo stabilimento di cui dirigono il servizio amministrativo, e

quelle fra le attribuzioni del Commissario alle provvisioni che si riferiscono alle ricezioni di materie prime e di oggetti lavorati che avvengono nello stesso stabilimento, in tutto a tenore del Regolamento per la contabilità del materiale della Marina.

Art. 338.

È stretto dovere dei Commissari degli stabilimenti marittimi secondari di vigilare per la puntuale esecuzione dei Regolamenti e delle disposizioni riguardanti l'amministrazione dei Corpi, e la contabilità del materiale nello stabilimento cui sono addetti; riconoscendo abusi od irregolarità debbono riferirne subito al Commissario generale, il quale ne informa il Comandante in capo del dipartimento.

Art. 339.

I Commissari riceveranno giornalmente per uso loro individuale dal Comandante militare la parola d'ordine che conserveranno colle prescritte cautele.

Art. 340.

Spettano ai Commissari gli onori del grado di cui sono rivestiti.

TITOLO II.

DEL SERVIZIO MILITARE E DEI LAVORI NEGLI ARSENALI MARITTIMI
E NEI CANTIERI DELLO STATO

CAPO I.

Del servizio militare.

Art. 341.

Il servizio militare negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato è in ciascun dipartimento affidato all'Aiutante ge nerale, sotto gli ordini immediati del Comandante in capo.

Esso vien regolato direttamente dall'Aiutante generale nel capo-luogo del dipartimento, e per mezzo dei Comandanti militari suoi dipendenti negli stabilimenti marittimi secondari. Art. 342.

Nell'arsenale del capo-luogo del dipartimento un Luogotenente di vascello a turno sarà giornalmente comandato di servizio, e vi rimarrà di giorno e di notte per adempiere ad ogni incarico di cui nel presente Regolamento, e per eseguire gli ordini che in proposito stimerà di emanare l'Aiutante generale.

Negli stabilimenti marittimi secondari tale servizio sarà fatto parimente, a turno giornaliero, dagli Ufficiali di arsenale, ancorché fossero incaricati della direzione dei lavori.

Art. 343.

L'Ufficiale di servizio summentovato prende il titolo di Ufficiale d'ispezione, e da lui dipende il personale tuito che è di servizio per la custodia e la guardia dell'arsenale o cantiere.

Art. 344.

La custodia e la guardia degli arsenali marittimi e dei cantieri dello Stato è affidata ai Corpi militari della Marina.

Il Comandante della truppa di servizio sarà di grado inferiore a quello dell'Ufficiale d'ispezione, o se abbia lo stesso grado sarà di lui meno anziano, e dipenderà dagli ordini suoi, ma giusta alle relative Tabelle di consegna firmate dall'Aiutante generale, o dal Comandante militare locale.

Art. 345.

Secondo è prescritto dal Regolamento per la contabilità del materiale, ad ogni porta di mare e di terra degli arsenali marittimi, e dei cantieri dello Stato sono assegnati due Guardiani, il servizio dei quali deve essere regolato in modo che inai uno di essi manchi a ciascuna porta.

Art. 346.

I Guardiani delle porte dipendono per la disciplina dall'Aiutante generale, ma per la parte riguardante la entrata ed uscita dei materiali, dipendono esclusivamente dal Commissario generale, o da chi per esso,

I Guardiani suddetti vengono scelti tra i sotto-ufficiali e timonieri guardiani del Corpo Reale Equipaggi o tra i sotto-ufficiali o timonieri in ritiro dei Corpi militari marittimi, ed in ogni stabilimento marittimo saranno subordinati ad un Capo guardiano che ne accentra e ne regola immediatamente il servizio.

Il numero e le competenze dei Capi guardiani e dei guardiani sono stabilite dalla Tabella N.o 2 annessa al presente. Regolamento.

Art. 347.

Allorchè sono di servizio i guardiani delle porte dovranno essere sempre in uniforme; essi invigileranno indefessamente all'adempimento delle loro consegne che devono eseguire con modi fermi ed urbani.

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Art. 348.

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Dall'ora ordinaria in cui si mette fine ai lavori fino a quella in cui sono ricominciati, negli arsenali del 1.° e 2. dipartimento, e nei cantieri di Castellamare e della Foce, sarà comandato in servizio notturno il seguente personale di bassa

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1 Operaio calafato.

Per l'arsenale del 3. dipartimento, e pel cantiere di Livorno, questo personale sarà diminuito di un timoniere, quattro marinari, e degli operai fabbro e calafato.

Art. 349.

Agli operai comandati pel servizio notturno è accordata sulle histe di mercede una giornata di mercede straordinaria.

Essi saranno scelti nella maestranza militare e in difetto tra gli avventizi di classe non superiore alla 3.*

Art. 350.

Nessuna abitazione particolare, sia pure per ragione d'ufficio, è permessa nel recinto degli arsenali marittimi e dei cantieri dello Stato.

Le abitazioni, che fossero assegnate ad Impiegati militari e civili in locale demaniale annesso ad uno stabilimento marit timo, non potranno avere comunicazione nessuna coll'interno di esso.

Le caserme dei porti militari marittimi e il bagno, se alcuno ne esista annesso ad uno stabilimento marittimo, avranno ove sia possibile una comunicazione interna col medesimo; ma ordine questa deve essere aperta solamente nei casi urgenti per del Comandante in capo del dipartimento.

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