QUADRO D annesso alla legge 10 maggio 1863 per approvazione di nuove e maggiori spese sul bilancio 1861 dei Dicasteri delle Fin Sicurezza pubblica, e dei Lavori pubblici per le Provincie Sicilians. Spese diverse temporanee. Traduzione delle rendite descritte nei calasti da ducati in lire italiane. 11: DICASTERO DI SICUREZZA PUBBLICA Spese ordinarie. Spese per l'acquartieramento dei Carabinieri reali DICASTERO DEI LAVORI PUBBLICI Spese ordinarie. Fondo del 3 p. cento per le opere pubbliche provinciali (netto delle spese d'indennità di percezione)......... ... 16 RO E annesso alla legge del 10 maggio 1863 per annullamento di crediti I bilancio generale del 1861 pel Ministero dei Lavori pubblici. QUADRO F annesso alla legge del 10 maggio 1863 per annullamento di sul bilancio 4861 dei Dicasteri delle Finanze e dei Lavori pubblici pr Provincie Napolitane. 117 DICASTERO DEI LAVORI PUBBLICI Poste e procacci. Estaglio pel servizio generale delle vetture corriere, messaggiere e procacci... V. Il Ministro delle Fins M. MINGHETTI N. 1265. LEGGE per la convalidazione e registrazione dei ma trimonii contratti nelle Provincie Meridionali senza l'osservanza delle forme richieste dalle leggi civili. 20 maggio 1863 VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. I matrimonii puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle Provincie Meridionali innanzi il 1.o maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate le forme richieste dalle leggi civili ivi imperanti, potranno entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge venir trascritti sui registri dello Stato civile sulla domanda che sarà fatta dai coniugi o dal superstite, o dalla loro prole in caso di predecesso di entrambi, la domanda sarà ricevuta dall'Uffiziale dello Stato civile, il quale la sottoscriverà colle parti richiedenti. Art. 2. A conseguire la detta trascrizione dovranno i richiedenti esibire all'Uffiziale dello Stato civile un certificato in forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi l'Autorità ecclesiastica. Art. 3. I matrimonii enunciati nei precedenti articoli trascritti nei registri dello Stato civile produrranno dal di della loro celebrazione gli effetti civili senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascri zione sopra enunciata. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. a Torino addì 20 maggio 1863. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue Art. 1. Perchè alcuno possa essere ammesso nelle guardie |