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RACCOLTA

DEGLI

ATTI UFFICIALI DEL GOVERNO

LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI, ECC.

PUBBLICATI NEL REGNO D'ITALIA

NELL' ANNO 1871.

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TOMO XX.

PRIMO DELLA SERIE SECONDA.

MILANO

COI TIPI DI LUIGI DI GIACOMO PIROLA.
1871.

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2-25-28

FEB 25 1928

Legge, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

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Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Degli esallori comunali e consorziali.

Art. 1. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da esattori comunali, a termini della presente legge.

Art. 2. I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

I consorzi, dietro le deliberazioni dei consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentite le deputazioni provinciali.

Essi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati, sotto la presidenza del sindaco del capoluogo del mandamento o del comune più popoloso fra gli associati.

I comuni che hanno una popolazione superiore a 60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in più esattorie.

La divisione dovrà essere deliberata dal consiglio comunale, ed approvata dal prefetto, sentito il parere della deputazione provinciale e dell'intendente di finanza.

Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni. Si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell' aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna, sono deliberate dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell' aggio non può oltrepassare il 3 per cento.

Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto, sentita la depu-tazione provinciale.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune. Art. 4. I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentito il consiglio di Stato.

Le giunte comunali e le rappresentanze consorziali, possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale.

Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall' agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitoredell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovrimposte dirette a favore dei consorzi speciali che gli pagheranno l'aggio stabilito per la imposta principale. Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate a' termini del 2o comma dell'articolo 80.

Art. 6. Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica l'intendente delle finanze fa pubblicare nel comune, o nei comuni associati e nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. 7. Gli avvisi indicano il comune o i comuni, in cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta ; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunziata negli avvisi di asta.

Art. 8. L'asta è tenuta dalla giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, coll' assistenza di un delegato governativo.

Art. 9. L'esattoria si aggiudica dalla giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso.

Art. 10. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e nel caso di consorzio i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale.

Art. 11. Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all' aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento, entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta da notificarsi

coi pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto, dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini assegnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

Art. 12. Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell' esattore sopra terna, com'è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento.

Art. 13. Se il comune od il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio a carico del comune o consorzio dal prefetto stesso determinato.

Art. 14. Non possono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio; i ministri dei culti aventi cura di anime; coloro che hanno parte nell'amministrazione del comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle giunte o della rappresentanza consorziale o coi segretari dei comuni interessati.

Non possono esserlo neanche coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge, o che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni; che sono in istato di fallimento dichiarato, o hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori; i condannati a pene criminali o a interdizione dai pubblici uffici, i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, per prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15. Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono esser chiamati a far parte delle giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall' art. 14, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, sopra istanza dei comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria a norma di questa legge a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 16. L'esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta

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