Images de page
PDF
ePub

Accennerò più avanti ad altre fonti, cioè ad altri fatti leciti ed illeciti, da cui le obbligazioni possono scaturire. La convenzione pubblica è un accordo della volontà di due o più nazioni tendente a riconoscere ovvero originare (o modificare o sciogliere) un vincolo giuridico fra di loro. Abbiamo veduto, come per questo modo le nazioni suppliscano in qualche parte alla mancanza di un codice internazionale (§ 3).

Lo scopo delle pubbliche convenzioni, come appare dalla nozione ora data, è duplice. Primo quello di dichiarare di comune consenso il riconoscimento di certi sommi principii di giustizia, che portano in sè stessi l'autorità di obbligare esprimendo una morale necessità per la prospera convivenza dei popoli. Il diritto che quindi ne risulta non è propriamente convenzionale, sibbene primitivo, assoluto, appoggiato ad una base che le nazioni non pongono, ma proclamano preesistente (pactum instar legis). L'altro scopo, il più frequente ed ordinario, è quello a cui si mira anche nelle contrattazioni fra privati, vale a dire, di introdurre un determinato rapporto giuridico fra le parti, il quale perciò ha fondamento e causa nella loro libera volontà, oppure di modificarlo o scioglierlo.

le posero sotto il titolo di Dichiarazione: ed ai tre annessi al trattato diedero nome di Convenzioni, ma aventi egual valore come se fossero compresi nel trattato stesso. Confr. De Garden, Traité complet de deplomat., t I, pag. 411, 412.

Da ciò apparisce, che i trattati e le convenzioni sono due specie distinte di un genere che mancherebbe di un proprio nome, ed è officio della scienza di suggerirlo. A mio credere si potrebbe richiamare in vita il palto (pactum) degli scrittori di vecchia data: ma non trovando riscontro negli usi correnti, non ho io la presunzione di farmene autore, e accetto la convenzione in senso generico ad onta del mal gusto di doverla poi ritenere in senso ristretto siccome specie.

Anche le convenzioni internazionali, come i contratti tra privati, ripetono la loro esistenza ed efficacia dal consenso delle parti in una medesima cosa, come diceva. Ond'è che ad esse pure fanno bisogno i comuni requisiti, che sono:

a) capacità di acconsentire,

b) effettiva dichiarazione del consenso,

c) possibilità dell' obbietto preso in considerazione.

Ma conviene fare avvertenza a due condizioni speciali necessarie appunto per determinare il carattere e la natura della convenzione pubblica a differenza de' contratti privati. Una riguarda i soggetti contraenti, che debbono essere rivestiti (immediatamente o mediatamente) della personalità internazionale (§§ 11, 13); l'altra l'oggetto, ossia la cosa dedotta in contrattazione, che parimente deve avere carattere pubblico, cioè rapportarsi all'interesse nazionale. Quindi è, che non sarebbe convenzione pubblica il contratto che si facesse da uno Stato con private persone (fisiche o morali) di altro Stato, quand' anche avesse scopo di utilità pubblica, p. es. con società intraprenditrici di strade ferrate, con stabilimenti industriali, e va dicendo. Tali contratti vanno regolati e trattati secondo il diritto comune, e non a norma e coi mezzi del pubblico diritto internazionale (1). Così pure per difetto del secondo requisito rimarrebbe meramente privata (o come altri dicono personale in contrapposto alla reale o pubblica), la convenzione di Sovrani od altri Capi degli Stati fra di

(1) Heffter ravvisa in tali contratti qualche cosa di diverso dai contratti comuni, e perciò non li chiama nè pubblici, nè privati, ma misti, S. 82.

loro per privati interessi, come sarebbe per trasmissione di beni di loro proprietà, per la conclusione di un matrimonio, e negozii simiglianti (1).

Rispondono diversamente i pubblicisti al quesito, se nel dubbio una convenzione conchiusa fra regnanti abbia a presumersi privata (personale) ovvero pubblica (reale). Io inclinerei alla parte più severa di ritenerla soltanto personale. Per imporre un obbligo alla nazione fa d'uopo che appaia certa, cioè fuori di ragionevole dubbio, la sua almeno implicita volontà di obbligarsi mediante quell' atto del suo Capo (2).

(1) Secondo la dottrina di Heffter avrebbe carattere internazionale la convenzione, colla quale due Sovrani si guarentissero reciprocamente i loro privati diritti, od i proprii loro beni nel territorio dell'altro, ovvero in paese estraneo. La qual dottrina potrà tutt' al più trovare applicazione alle monarchie assolute, nelle quali il sovrano può dire con Luigi XIV l'État c'est moi, ma non già agli Stati di altra forma, nei quali l'interesse particolare del Capo dello Stato non s'identifica necessariamente con quello della nazione. L. c., II.

(2) Fiore, Dir. pubbl, pag. 231 seg. Di opposto avviso è Vattel, lib. II, c. XII. Confr. anche Tolomei, § 767.

La importanza di questa fonte ricchissima del diritto internazionale è rilevata assai acconciamente in brevi parole dal Mably, Droit publ. de l' Europe. « I trattati (ın significato generico) sono gli archivii delle nazioni, nei quali si trovano depositati i titoli di tutti i popoli, le obbligazioni reciproche che li uniscono, le leggi che volontariamente si sono imposte, i diritti che hanno acquistati od hanno perduti. Poche cognizioni sono così utili ai popoli ed agli uomini di Stato come quella dei trattati.» Confr. Fiore, Dir. pubbl, pag. 211.

La migliore Raccolta dei principali trattati moderni è quella cominciata da G. F. de Martens: Recueil des principaux traité etc., depuis 1761 jusq' à present. Göttingue 1791-1801. Venne poi continuata dal nipote Ch. de Martens fino al 1835, posteriormente da Murhard e Pinhas, e si prosegue tuttora. Ved. Klüber, p. 435 seg. Pei trattati anteriori, dall'anno 536 al 1700 è buona quella di

§ 36. Spiegazione dei requisiti delle pubbliche convenzioni: capacità di obbligare le nazioni contraenti.

Se devesi originare un' obbligazione fra due o più nazioni, ragion vuole che ciò avvenga in forza del consenso reciproco delle nazioni stesse. Soggetti contraenti sono adunque le nazioni, quali persone morali aventi la capacità di obbligarsi. Quando la nazione si regga a monarchia assoluta, il monarca porta in sè solo tutta la maestà e la intera rappresentanza nazionale, e le convenzioni con lui conchiuse, almeno fino a che dura quella forma di governo, è da ritenere che esprimano la nazionale volontà. Or dunque in tal caso unico soggetto di per sè capace di obbligare la nazione è il monarca.

In altre forme di ordinamento politico è l'atto della costituzione che distribuisce l'esercizio dei poteri sovrani, e quindi assegna anche il diritto d'impegnare la nazione verso le altre. Nelle monarchie rappresentative generalmente viene lasciata questa prerogativa al Re, salva in oggetti della massima importanza l'approvazione delle Camere, com' è nel nostro Statuto (1). Anche nelle repubbliche la tratta

[ocr errors]

Giov.

Giac. Bernard: Recueil des traités etc. Amsterdan, 1700. Du Mont: Corps universelle diplomatique du Droit des Gens, riporta i trattati da Carlo M. al 1731. Vi si aggiunsero poi tre supplementi; l'uno per cura di Giov. Barbeyrac dal 1496 avanti Cristo fino al 813 dell'era cristiana; l'altro in continuazione fino al 1735, e il terzo fino al 1772.

(1) Nello Statuto all'art. V è detto: «Il Re fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle

zione degli affari internazionali suole appartenere al Governo, ma con maggiori riserve all'adesione o conferma di uno ad altro corpo costituito nella nazione (1).

Dal che appare, che nei casi concreti anzi che seguire norme assolute ed a priori, è d'uopo riferirsi al particolare ordinamento ed al diritto pubblico interno delle nazioni, colle quali s'intende di contrarre.

Ma ciò che alcuno può fare da sè, generalmente parlando può anche farlo per mezzo di altri. I Sovrani ed i Presidenti delle repubbliche rade volte trattano direttamente in persona gli affari internazionali, e massime quello di stipulare pubbliche convenzioni. In via ordinaria si servono dei ministri e degli agenti diplomatici, quali organi mediati della nazionale volontà, o di altri incaricati con più o meno larghi poteri (2).

Quando chi agisce per la nazione va munito di pieni poteri (Plenipotenziario), egli negozia e conchiude in forma definitiva: nondimeno (tranne casi eccezionali) l'efficacia della conchiusa convenzione resta sospesa fino alla ratificazione dei Sovrani od altri Capi degli Stati, in nome dei quali si convenne (3).

Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. »

(1) Negli Stati Uniti d'America occorre il consenso del Senato alla validità di qualunque trattato o convenzione pubblica. Wheaton, Elementi ecc., t. II, c. II, § 6.

(2) Il trattato della Santa Alleanza fu conchiuso personalmente dai tre monarchi di Russia, Austria e Prussia, ma è fatto eccezionale ne' tempi moderni. Klüber, § 146, nota a.

(3) Talvolta il ritardo nel dar corso al trattato potrebbe renderne impossibile o vana la esecuzione. Ciò accade specialmente in tempo di guerra. Un esempio di pronta esecuzione senza at

« PrécédentContinuer »