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§ 54. Mezzi ostili e nocivi fuori della guerra: sospensione delle corrispondenze e de' commerci, richiamo e rinvio degli Agenti diplomatici, ritorsioni e rappresaglie.

Quando non approdino i mezzi pacifici e conciliativi, oppure non vi sia tempo o modo di usarne, restano ancora altre vie, prima di por mano alla spada, per le quali farsi ragione, e ridurre la nazione avversaria a riconoscere il proprio torto e ripararlo: vale a dire si può ricorrere ad un procedimento ostile e nocivo in luogo dell'amichevole o non tentato o non riuscito. Mezzi di questa fatta sono: la sospensione delle corrispondenze private ed uffiziali e dei commerci, le ritorsioni e rappresaglie, il sequestro, l'embargo, l'arresto o la cacciata di persone, il blocco, la minaccia di guerra. Diciamo qui di alcuni tra i primi.

Dimostrazione di animo risentito e corruccioso sarebbe certamente il sospendere le relazioni e gli officii di buon vicinato colla nazione avversaria, a cagion d' esempio, vietando o difficultando le comunicazioni postali e telegrafiche, la navigazione, l'uso delle ferrovie, il commercio in generale o di certe qualità di cose in ispecie. Ben si vede però, che tali modi di nuocere non hanno tutti la medesima gravità, anzi alcuni sono di tal natura che non si potrebbero abbastanza giustificare neppure in tempo di guerra, e nè anche ben servirebbero allo scopo a cui vanno diretti, mentre il danno nè ricadrebbe allo stesso tempo sulla nazione che ne facesse uso. Di

penderà dalle circostanze la scelta di questo o quello fra i molti, coll' avvertenza di conciliare l'utile col lecito anche in considerazione del giudizio che ne faranno le altre nazioni civili (1).

Più naturale e legittima è la interruzione delle corrispondenze e negoziazioni uffiziali fra Stato e Stato: il che si fa generalmente e con più solenne espressione di rancore mediante il richiamo e rinvio de' rispettivi Agenti diplomatici. Ma questa è materia, che riserviamo alla terza Sezione.

La ritorsione (da ritorcere, rimandare) è una reazione contro leggi di altro Stato che offendono la equità e le convenienze internazionali, dico la equità non la giustizia. Ci rifiuta esso nella sua legislazione i doveri della socialità, e noi glieli rifiutiamo alla nostra volta; in altre parole applichiamo ad esso ed a' suoi sudditi quelle stesse norme di diritto, che esso sancisce per noi e pe' cittadini nostri nella cerchia della sua giurisdizione (retorsio juris) (2). Da ciò si vede, che la ritorsione accenna ad una reciprocità in materia di doveri secondarii, etici, imperfetti. I pubblicisti quasi tutti fino agli ultimi tempi vi ravvisano un modo lecito, e non disutile per indurre l'altra

(1) Giustificare si potrebbe p. es., ed è di uso non infrequente, la proibizione o restrizione di commerci particolarmente utili alla nazione avversaria, ovvero di pericolo pel caso temuto di guerra, come esportazione di cavalli, di granaglie, di armi ec.

(2) Poniamo che la legge di una nazione vieti ai forestieri o in particolare a nostri cittadini l'esercizio di certe arti o professioni, oppure li assoggetti a più gravose condizioni in confronto de' suoi, che rifiuti la consegna de' nostri delinquenti ivi ricoverati, chiuda i suoi porti alle nostre merci, segua a mantenere ne' suoi codici la corsa marittima e cose simiglianti; e noi di rimando prendiamo uguali provvedimenti legislativi rispetto alla nazione medesima.

nazione a correggere pel suo proprio meglio leggi siffatte, e far cosa comune colle più civili affinchè gli officii della socialità riescano reciprocamente assicurati. All'opposto moltissimi fra i moderni animati da più generoso sentimento, trovando riprovevole la imitazione de' difetti altrui, stimano doveroso il proporre nelle proprie leggi esempio dell' ottimo che si convenga anche in fatto di mera equità, e ripudiata ogni ritorsione proseguire nella via del vero progresso, sulla quale man mano appunto pel buon esempio nostro e per riconoscenza verranno a mettersi anche le altre ancora arretrate (1). Per me credo, che ci sia un po' di ragione per ambedue le parti, e le dottrine in apparenza opposte possano conciliarsi con più precise spiegazioni. Cioè credo, che stia bene non lasciarsi arrestare ne' perfezionamenti legislativi dai ritardi di altri, anzi precederli, come si disse, col buon esempio nella speranza che venga imitato anche in favore de' nostri, od almeno i nostri non ne abbiano a risentire grave detrimento. Ma qualora lo sperimento fallisca, e una od altra nazione, anche dopo amichevoli avvertenze, seguiti con sue leggi restrittive ed odiose ad osteggiarci ne' pubblici o privati interessi, non credo che ci corra obbligo di continuare generosità e benevolenza verso malevoli e iniqui (2). In somma la ritorsione non deve essere la

(1) Anche Bluntschli accettando pure la ritorsione si fa obbligo di avvertire che la scienza moderna non vi è favorevole, $ 505, n. 3.

(2) Ho detto iniqui e non ingiusti, perocchè importa tener presente che nella ritorsione si tratta appunto di trasandare doveri di equità (etici, imperfetti), e non doveri di giustizia (giuridici, perfetti); a questi si può essere costretti colla forza, e non a quelli. La distinzione degli uni dagli altri, stabilita più netta

regola generale ed ordinaria di condotta, ma ben può accettarsi come mezzo eccezionale di difesa, cioè come mezzo ostile e nocivo per rimuovere scortesie e iniquità, e provvedere all' utile proprio: tal è il mio parere.

Rappresaglia (da riprendere) nel suo più ampio significato esprimerebbe un atto qualunque col quale una nazione riprende il suo, o si rimette da sè nello stato di diritto, che da altra nazione le fu turbato. In questo senso comprenderebbe anche la ritorsione (retorsio facti), e così veramente la intendono alcuni scrittori, i quali della ritorsione in particolare non fanno pur cenno (1). Ma i più accurati vi ravvisano due differenze notevoli: vale a dire, che la rappresaglia propriamente detta si esercita nel campo dei fatti di volta in volta che occorrono, invece che in quello della legislazione, la quale li prevede e regola per qualunque caso futuro; e in secondo luogo, che la rappresaglia si dirige contro fatti ripugnanti non alla mera equità, sibbene alla giustizia, e quindi lesivi del diritto. Ammessa questa ragionevole differenza, la rappresaglia nel suo significato proprio e

mente dal Tomasio, venne sempre riguardata fino ad ora, come un notevole progresso nella scienza giuridica; il restaurarne la confusione non parmi che gioverebbe. Possono bensi anche i doveri etici o di equità venire rivestiti di carattere giuridico o dalle leggi interne in ciascuna nazione, ovvero dai patti o dalla consuetudine nei rapporti internazionali, ma finchè ciò non avvenga, non si può parlar di dovere coercibile.

Confr. però P. Fiore, Dir. pubbl, ed anche Dir. priv., c. V, § 35. La teoria che io seguo nel diritto internazionale privato verrà esposta a suo luogo.

(1) Taluni sotto questa espressione generica di rappresaglia abbracciano persino tutti gli atti ostili e nocivi, che abbiamo noverati al principio di questo paragrafo.

speciale si limiterebbe ad esprimere atti di egual natura coll' atto lesivo, od almeno aventi con esso tale relazione da servire alla riparazione del danno patito o minacciato. Una nazione ha predate ingiustamente le nostre navi, e noi prediamo le sue (sarebbe rappresaglia positiva); ovvero ricusiamo per compensazione di danni sofferti il pagamento di debiti che avessimo verso di essa (rappresaglia negativa). Appare da sè, come la rappresaglia (del pari che la ritorsione) non sia atto primiero e provocatore, bensì provocato e di risposta a fatti ingiusti altrui, sui quali appunto può fondare la sua legittimità (1).

Le rappresaglie positive implicano l'uso della forza, e più comunemente si veggono usate in tempo di guerra: ma tuttavia non mi convincono le argomentazioni di que' pubblicisti moderni, che le vorrebbero assolutamente illecite fuori di essa. È vero che assumono un certo aspetto guerresco, che mal si accorda colla tranquillità e sicurezza della pace: ma ciò vuol dire soltanto che la pace fra quelle genti non è perfetta, il quale è tuttavia minor male della guerra grossa ed aperta: perchè precipitare agli eccidii delle armi, quando si possa con violenze meno rovinose riavere il proprio? Desiderabile è senza dub

(1) Al tempo di Cromwel per ordine delle autorità francesi venne sequestrato e confiscato un naviglio inglese. Cromwel per rappresaglia fece predare due navi francesi nel canale: la cosa non ebbe seguito, e le due nazioni si erano pagate da sè.

Invece si levò gran rumore fra i pubblicisti d'Inghilterra contro Federico II di Prussia, il quale rifiutò il pagamento a privati creditori inglesi perchè quel Governo aveva, secondo lui a torto, giudicate di buona presa alcune mercanzie di privati prussiani. Per decidere del diritto bisognava in prima vedere se la presa era stata legittima, come asserivano gl' inglesi, ovvero no: ma Federico andò per le spicce, e lasciò dire.

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