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Proprietà letteraria.

INTRODUZIONE

NOZIONI GENERALI FILOSOFICHE E STORICHE

§ 1. Definizione e distinzioni del diritto internazionale.

Al solo pronunciare le parole diritto internazionale, ognuno facilmente si forma il concetto di un complesso di norme che regolano i rapporti giuridici, cioè determinano i diritti ed i doveri, delle nazioni fra di loro (1). Delle quali norme altre si deducono con facile ragionamento dalla stessa umana natura e sono necessariamente ed universalmente obbligatorie; altre vengono stabilite e rese obbligatorie dal reciproco consenso delle nazioni stesse. Di qui la

(1) È chiaro, che la parola nazione qui viene presa nel suo significato politico, e non già nell' etnografico o geografico, come verrà spiegato più avanti (SS 11, 12).

La denominazione di diritto internazionale è di data recente. In antico ed anche di poi fino alla fine dello scorso secolo correva usuale la espressione di jus gentium: alla quale l'inglese Zouch nel suo Jus fetiale (1650) sostituiva quella di jus inter gentes, d'onde la traduzione del Bentham in diritto internazionale (international Law). I tedeschi in generale si attengono ancora all'uso anteriore col loro composto Völkerrect (diritto dei popoli).

prima distinzione del nostro diritto in naturale e positivo, o come altri usano dire con simigliante e non sempre identico significato, primitivo e secondario, fondamentale ed accessorio, necessario ed arbitrario o volontario, secondo le varie scuole dei pubblicisti (V. § 7).

Universale (generale, comune), oltre al naturale anzidetto, si suole talvolta chiamare anche il diritto valevole per un grande numero di nazioni p. es. per quelle d'Europa o per tutte le altre incivilite, a differenza del particolare che si restringe ad alcune soltanto.

Pubblico è il diritto che lega fra loro le nazioni quali personalità costituite l'una rimpetto all'altra; privato quello che regola i rapporti giuridici de' cittadini di diverse nazioni fuori del proprio paese. La materia del diritto internazionale privato ha acquistata somma importanza in questi ultimi tempi e porge argomento a separate e diffuse trattazioni.

Come definizione che accenni a questi vari caratteri e differenze del diritto internazionale potrebbe darsi a mio credere la seguente: «l'insieme delle norme o naturalmente obbligatorie, o rese tali dal mutuo consenso delle nazioni, per regolare i rapporti giuridici di esse nazioni fra di loro e dei cittadini di ciascuna in paese straniero (1).

(1) Così mi sembra poter compendiare le definizioni di Wheaton e di Bluntschli.

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Wheaton definisce : l'insieme delle regole di condotta dedotte dalla ragione siccome conformi alla natura del consorzio che esiste fra le nazioni indipendenti, coll' aggiunta tuttavia delle spiegazioni e modificazioni che ponno esservi recate dall'uso e dal generale consentimento. Elem. di dir. intern., trad. ital. di Arlia, t. II, p. 23, § 11.

Bluntschli: «< il diritto internazionale è il complesso dei prin

§ 2. Fondamento del diritto internazionale.

Il fondamento anche del diritto internazionale, come di ogni altro diritto, dobbiamo cercarlo nella umana natura, e si può dire con più larga veduta nell'ordine stabilito da Dio sul creato e da mantenere per modi diversi accomodati alla speciale natura degli esseri. Ora la legge dell' ordine, ossia la volontà di Dio rispetto agli esseri ragionevoli sulla terra, viene loro partecipata pel ministero della ragione e della coscienza, e quivi è il fondo su cui va costruito l'edifizio giuridico pel conseguimento degli scopi assegnati quaggiù all' uman genere in ogni sua condizione e relazione. Poniamo l' individuo rimpetto ad altri individui, oppure famiglie, tribù, nazioni rimpetto ad altre famiglie, tribù e nazioni; avremo sempre e in ogni caso la umana natura co' suoi essenziali caratteri, e colla comune missione di mantenersi, progredire e prosperare in una ordinata convivenza. La dispersione degli uomini sulla faccia della terra, e la costituzione loro in molteplici e divise associazioni politiche, disegna bensì una propria e separata sfera di azione a ciascheduna, ma non perciò ne va troncato quel legame, con cui le tiene disposte in accordo di fine e di mezzi la comune qualità di per

cipii di ordine riconosciuti (ordine mondiale), i quali uniscono i diversi stati in associazione giuridica e umanitaria, assicurando pure ai cittadini de' diversi stati una protezione comune pei diritti generali risultanti dalla loro qualità di uomini. Das moderne Völkerrecht, § 1, confr. traduz. franc. di Lardy.

sone. La legge dell' ordine in ogni suo svolgimento e nella sua indefinita applicabilità ai casi particolari, per quanto del resto sia vasto il campo lasciato libero all' umana volontà, impera sulle nazioni egualmente che sugl' individui, ed al solo patto di riconoscerne e rispettarne i sommi precetti avviene che si provvegga alla esistenza, alla sicurezza ed alla maggior possibile comodità di ciascheduna e di tutte.

E per vero dal riguardare ogni altro popolo come nostro pari ne' capitali suoi diritti, cioè nella sua indipendente e sovrana personalità; dal ravvisare nella pace e non nella guerra, ne' reciproci commerci e nelle amichevoli corrispondenze, non ne' stupidi isolamenti o nelle tracotanti soperchierie lo stato normale degli uomini; dal lasciare per mo' di esempio a' forestieri aperto l'accesso e tranquilla la dimora nelle nostre terre, libera la navigazione per le nostre acque e l'approdo a' nostri porti; e in somma da portamenti onesti e benevoli, quali si addicono a membri di una stessa, avvegnacchè immensa e divisa famiglia, risulta quella somma di vantaggi comuni in cui sta racchiuso, e d'onde scaturisce anche il vantaggio nostro particolare. Voglio dire che per tal modo tutti i popoli, o que' tutti che consentono in questa foggia di governarsi, riescono a quel maggior grado di bene, di cui ciascheduno nella sua particolare condizione sia capace. La terra ed il mare sono là a benefizio di tutti, ed a tutti è dato profittarne in relativa misura, posto che si accordino a farsene parte con benevoli scambi di pensieri, di cose, di servigi. Non mica che tutti in ogni tempo e luogo abbiano a levarsi al medesimo segno di ricchezza, di gloria, di potenza: anzi all' opposto. Ma questa medesima disuguaglianza di fatto nella formale uguaglianza

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