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CAPO VI.

Dello Stato.

SOMMARIO.

§ 151. La persona giuridica del Diritto Internazionale è costituita dallo

Stato.

§ 152. Definizione dello Stato.

§ 153. Elementi che concorrono a formare il concetto di Stato. Non si riscontrano in altre associazioni.

§ 154. Si distingue lo Stato dalle popolazioni nomadi.

Bluntschli.

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Opinione del

§ 155. Il territorio ed il governo comune sono indispensabili a formare lo

Stato.

§ 156. Condizione delle Tribù selvagge e dei popoli inciviliti.

del Saredo.

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§ 157. Qual numero d'individui si richiede per formare uno Stato. Poca importanza della questione.

§ 158. L'importante è che lo Stato sia autonomo. - L'autonomia è interna ed esteriore.

§ 159. Sovranità dello Stato.

§ 160. Sistemi degli scrittori sull'origine della sovranità.

§ 161. Il concetto di sovranità è inseparabile da quello di società. Go

verno.

§ 162. Teoria relativa al riconoscimento dei nuovi Stati e dei nuovi Go

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§ 163. Opinioni del Kluber e dell'Heffter.

§ 164. Ragioni per cui il riconoscimento è richiesto.

§ 165. Casi in cui è necessario il riconoscimento.

§ 166. Il riconoscimento non implica alcuna approvazione dei mezzi adoperati dagli Stati per ottenere le avvenute mutazioni, e lascia impregiudicato il diritto degli Stati interessati.

§ 167. Altre ragioni a sostegno della opportunità del riconoscimento.

§ 168. Riconoscimento in caso di cambiamento di Governo.

§ 169. In caso di cambiamento del titolo del Sovrano.

§ 170. Il riconoscimento riguardo gli effetti internazionali.

§ 171. A chi spetta la facoltà di riconoscere. Riconoscimento virtuale e

formale.

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§ 172. Regole di precauzione nell'accordare o no il riconoscimento.

seguenze.

Con

§ 173. Il qual senso il Diritto Internazionale si occupa delle forme di go

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§ 177. La Confederazione di Stati si distingue dallo Stato federale.

§ 178. Carattere di identità dello Stato.

§ 179. Importanza di siffatto carattere.

§ 180. Fatti che turbano l'esistenza dello Stato.

§ 181. Effetti della guerra civile nelle personalità dello Stato. di Mamiani.

Opinione

§ 182. Opinione del Dudley-Field e del Bluntschli, del Calvo, di Grozio, e di Vattel.

§ 183. Considerazioni sulla questione.

§ 184. Il riconoscimento delle qualità di belligeranti nei contendenti nella guerra civile non implica il riconoscimento della esistenza di due Stati.

§ 185. Regola internazionale al riguardo.

§ 186. Estinzione totale o parziale dello Stato.

rapporti del Diritto Internazionale.

§ 187. 1° effetto: riguardo alla sovranità.

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Quali effetti produce nei

§ 188. Se in seguito al voto popolare, i singoli dissenzienti debbano cambiare di nazionalità o se possano conservare la prima.

§ 189. Se nella cessione siano compresi gli oriundi od i domiciliati nel territorio ceduto.

§ 190. 2° effetto: riguardo ai trattati e convenzioni internazionali.

§ 191. Convenzioni importanti. Obbligo di pagamento ai terzi.

pubblico.

§ 192. 3° effetto: riguardo alle obbligazioni verso i privati.

§ 193. 4° effetto: riguardo al dominio pubblico.

Debito

§ 151. La persona giuridica del Diritto Internazionale è costituita dallo Stato. L'essere esso formato da elementi nazionali o da elementi diversi non pregiudica punto la sua esistenza e la sua capacità giuridica; per cui tanto lo Stato come la Nazione o Stato Nazionale avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri, ed, in una parola, una personalità riconosciuta in faccia al Diritto Internazionale. Anzi, considerata la cosa sotto questo punto di vista, i due concetti di Stato e di Nazione si compenetrano in

sieme perchè la Nazione, costituita che sia politicamente, diventa uno Stato, ed al Diritto Internazionale è sufficiente, perchè sia attribuita la personalità giuridica, la presenza d'una aggregazione di Genti politicamente costituita a Stato.

§ 152. Lo Stato è una riunione d'uomini e di famiglie stabiliti permanentemente in un determinato territorio, ed insieme uniti sotto il vincolo giuridico d'un governo comune, il quale sia effettivamente capace di mantenere l'ordine e tutelare il diritto all'interno affinchè la società possa conservarsi e perfezionarsi, ed inoltre assuma la risponsabilità dei suoi atti nei rapporti in faccia alle estere potenze.

§ 153. Due elementi quindi sono indispensabili a formare il concetto di Stato. La riunione permanente e stabile della Gente in un determinato territorio, ed un governo che tuteli il diritto all'interno e risponda dei suoi atti all'estero. Dal che è facile desumere che lo Stato ha una personalità distinta da quello di tutti gli altri, che ha uno scopo da conseguire all'interno e rapporti da regolare all'estero, sia per conservare la incolumità dei suoi diritti, sia perchè allo sviluppo progressivo della sua personalità non sia d'ostacolo l'eguale sviluppo di quella degli altri e non venga turbata l'armonia dell'internazionale consorzio; armonia stabilita dalla legge eterna della natura la quale considerando gli Stati come gli individui della grande famiglia umana, vuole che tutti cospirino al conseguimento del benessere universale.

Lo Stato quindi, vuoi per la diversità dello scopo, vuoi per la diversità dei mezzi di cui dispone per raggiungerlo, non può confondersi colle altre specie di associazioni umane, scientifiche, letterarie, artistiche, commerciali e tutte quelle altre svariatissime quanto svariatissimi sono i bisogni dell'uomo. Non si può confondere colla città o con altra qualsivoglia associazione che vive e si sviluppi entro lo Stato medesimo.

§ 154. E finalmente non può confondersi coll'insieme di quelle

popolazioni nomadi viventi nelle meno esplorate regioni della terra, ove tuttora non è penetrato il raggio benefico e vivificante del sole della civiltà. Manca a queste genti il vincolo comune d'un regolare governo, manca l'autorità sovrana normalmente costituita la quale mantenga il dominio del diritto e quindi un reggimento comune a tutti i consociati; ma ove pure questo vi fosse, manca a queste Genti l'elemento del territorio ove esse abbiano stabilito la loro permanente dimora, e per conseguenza non si può ad essa attribuire la qualità di Stato. Così gli antichissimi Sciti, di cui parla Giustino, che senza tetto, senza dimora fissa in un territorio, andavano vagando coi loro figli e coi loro armenti, malgrado che la giustizia dai più saggi fra loro fosse amministrata anche senza leggi, non costituivano di certo uno Stato.

I popoli nomadi, scrive il Bluntschli, quantunque abbiano alla loro testa duci, ed amministrino fra loro il diritto, tuttavia si muovono soltanto nei vestiboli dello Stato. Solo lo stabile domicilio di essi è condizione per organizzarlo.

Allorchè nei tempi delle grandi trasmigrazioni delle Genti, queste abbandonarono i luoghi di dimora e si accinsero a conquistarne altri nuovi, si trovarono in un certo stato di transizione. Lo stato primiero, che essi avevano formato, non esisteva più, il nuovo non esisteva ancora. Il vincolo personale durò ancora buon tratto di tempo; la connessione però col territorio era debolissima.

Solo quando pervennero ad affezionarsi fermamente a nuovo territorio, allora riuscirono a fondare un nuovo Stato, ed i popoli che non vi giunsero, perirono. Così gli Ateniesi sotto Temistocle salvarono sulle loro navi lo Stato d'Atene, perchè essi dopo la vittoria ripresero la città. Ma i Cimbri ed i Teutoni perirono perchè abbandonarono l'antica patria e non la contracambiarono con una nuova. Così anche lo Stato Romano fu proprio sull'orlo della sua rovina quando per l'incendio della città i Romani fermarono la loro dimora in Vejo (1).

(1) Bluntschli, Dottrina generale dello Stato, libro I, Concetto dello Stato. Capitolo I, Concetto storico dello Stato.

§ 155. Adunque la stabile e permanente dimora di un popolo in un determinato territorio, è condizione indispensabile all' esistenza dello Stato. Però, come dissi, è necessario il vincolo giuridico del governo comune, il quale dà l'anima e la vita allo Stato; senza questo elemento il concetto di Stato è distrutto. Egli è per siffatta ragione che, come scrive Mamiani (1), l'esercito nemico che invade senza diritto alcuno un paese, ed accampasi in mezzo ai coltivatori e possessori di quello, del sicuro non compone cogli abitatori di quel paese uno Stato; due popoli quivi si troveranno mescolati, ma non congiunti.

§ 156. Colle popolazioni nomadi non devono andare confuse le Tribù ed i popoli così detti selvaggi. Queste Genti, si voglia o no, compongono una società, la quale per quanto possa essere imperfetta e male ordinata, come osserva il Saredo, è sempre una società, composta d'uomini i quali fanno parte delle famiglie delle quali è composta la Tribù. Essa ha il suo capo o elettivo od ereditario, ha la sua assemblea nella quale gli ottimi si riuniscono a deliberare sulle paci, sulle guerre, e sopra ogni altro importante affare che concerne i congregati. Infine ha le sue leggi qualunque esse siano tradizionali o no, buone od assurde. La Tribù inoltre ha fissato la sua dimora in un territorio e le Genti selvaggie che la compongono sono affezionate al paese dei loro padri, non meno di qualsiasi popolo incivilito (1). Ora perchè queste genti non avranno ad essere riconosciute come altrettante persone giuridiche del consorzio internazionale?

Non contrasto che la loro organizzazione lascia molto a desiderare, le loro leggi saranno, come dissi, assurde, i loro costumi, se

(1) Il Saredo a questo proposito riporta il testo d'una petizione diretta dalla tribù dei Cherokees al Congresso di Washington che voleva spogliarli del loro territorio. « In un tempo immemorabile, dicevano essi, il nostro Padre comune che è nei cieli ha dato ai nostri padri la terra che noi occupiamo: essi ce l'hanno trasmessa come loro retaggio. Noi l'abbiamo conservata con rispetto perchè essa contiene le loro ceneri. Questo retaggio lo abbiamo noi giammai ceduto o perduto? Permetteteci di chiedere umilmente

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