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PRESSO GIO. PIROTTA STAMPATORE-LIBRAJO

in Santa Radegonda n.o 964.

SETTEMBRE 1821.

Neque cuiquam mortalium injuriæ suæ parvæ videntur: multi cas gravius æquo habuere; sed alia aliis licentia est P. C. Qui demissi in obscuro vitam agunt, siquid iracundia deliquere, pauci sciunt; fama atque fortuna eorum pares sunt: qui, magno imperio præditi, in excelso ætatem agunt, eorum facta cunctis mortalibus novere. Ita in maxuma fortuna minima licentia est: neque studere neque odisse, sed minume irasci decet: quæ apud alios iracundia dicitur, ea in imperio superbia atque crudelitas appellatur.

SALLUSTIO, De Bello Catilinario.

PREFAZIONE.

M'accingo a discutere un argomento che,

sebbene vecchio come la specie umana, presenta tuttora inestricabili difficoltà. Le ingiurie, i danni, il soddisfacimento si rinovano tutti i giorni, e sono tuttora incerte le basi per calcolarli.

Esaminando con occhio attento le imperfezioni di quanto è stato fatto, si risvegliano talvolta idee che conducono a migliorarlo; quindi gli errori delle generazioni passate riescono così utili al legislatore come la storia de' naufragj al marinajo.

I. La sapienza romana non ha lasciato sopra questo argomento veruna massima degna di levare in ammirazione la posterità. Giusta l'editto del pretore, come a tutti è noto, l'offeso giurava che, piuttosto di soggiacere a tale ingiuria, avrebbe amato meglio di perdere tale somma. A'questa esposizione del risentimento o dell' interesse il giudice

apponeva quelle modificazioni che gli dettava il capriccio, ed ecco l'affare ultimato.

La speditezza del metodo lo fece prevalere in onta de' suoi inconvenienti, e quando dopo i secoli d'ignoranza tornarono alla luce le leggi romane, quel metodo fu ristabilito con esse, e tuttora è accolto con rispetto da più nazioni europee.

II. I legislatori de' popoli barbari, come che abbiano approvato l'uso del giuramento nelle cause civili e criminali, pure nol chiesero all' ingiuriato a conferma de' pretesi danni; e in caso di dubbio, al giudizio di persone probe ne rimisero la decisione.

Col doppio scopo di torre al giudice ogni occasione d'arbitrio, all' ingiuriato ogni occasione d'inganno, fecero que' legislatori ogni sforzo per prevedere ed indicare tutti i casi possibili. Ma quello spirito d'esattezza e proporzione che è ammirabile nel suo principio, resero ridicolo colle loro minutezze. Essi vollero nominare le parole che riuscivano più offensive, specificare tutti i punti più minuti del corpo, che potevano essere colpiti da ferite, indicarne l'estensione e la profondità in pollici e linee, e porvi sott' occhio, quasi come in un trattato d'anatomia, ossa, tendini, muscoli, vene, nervi e cartilagini.

In generale, giusta il metodo de' Germani, attestato da Tacito, ciascun delitto fu a pena pecuniaria sottomesso, parte della quale toccava al re come oltraggiato nella pace violata, parte all'ingiuriato od a' suoi parenti.

Prescindendo dall' accennato difetto, seppure era tale in secoli ne' quali i giudici avevano più occhi che intendimento, il sistema de' Barbari, riguardato dal lato de' soddisfacimenti, presenta di molte luminose e sicure norme che ne' codici moderni si ricercano invano. Raccogliendo alcune perle, principalmente nel codice longobardico, avremo prova che le idee di que' barbari non erano poi tutto fango, come più scrittori opinarono.

III. All'apparire delle repubbliche del medio evo verso la fine del XII secolo, cessarono i codici barbari. Ma que' repubblicani, più occupati a disputarsi i diritti politici sulla piazza di quello che a discutere i diritti civili nel gabinetto, un solo grado di luce alla teoria del soddisfacimento non aggiunsero.

Sparirono dagli statuti parecchie di quelle minutezze di cui i codici barbari riboccavano.

In tempo di libertà fu accresciuto l'arbitrio del giudice, il quale allora era il podestà, e unito alla sua curia inappellabilmente giudicava.

Egli è il vero che in alcuni statuti si pose freno agli arbitrj del giudice, ordinando che non potesse imporre all' offensore una multa superiore a certa somma, o maggiore di altra dalle leggi prescritta. In tutti si tentò, o per dir meglio, si credette di far argine all'abuso del potere, limitandone la durata e prescrivendo che al finire dell'anno il giudice scendesse di posto.

Gli offesi perdettero il diritto al soddisfa

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