Manuale ad uso dei senatori del regno, Volume 18 |
Table des matières
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Expressions et termes fréquents
20 marzo 28 giugno adunanza alzata e seduta ammini approvato articoli atti bilancio Camera dei deputati CAPO caso Castel ciascuna Codice penale colle Collegi Commissari Commissione comune consiglieri Consiglio comunale Consiglio provinciale Corte d'appello Corte dei conti decreto reale delegato deliberazioni dell'articolo deputazione provinciale determinata dichiarazione diritto discussione disposizioni domanda dovrà eleggibili eletti elettori elezioni estensibile a lire facoltà firma frazioni generale giorno Giunta municipale Giunta provinciale amministrativa Governo indicate iscritto l'ufficio lettura liste elettorali luogo maggioranza mandato medesima membri Ministero Pubblico ministro mozione multa estensibile nomina norme numero ordine pena petizioni possono potrà potranno prefetto prefettura prescritto presente legge procede processo verbale proposta provincia provvedimenti pubblica sicurezza pubblico ministero punito Questori reati reclami registro regolamenti relativi ricorso Santa sarà saranno schede seduta pubblica segretario Senato Senatori servizio sessione sezione sindaco sottoprefettura speciali spese squittinio segreto stabilito stenografia termine titolo uffici ufficiali Uffizi votanti votazione voti zione
Fréquemment cités
Page 6 - La Religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Page 350 - Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il seguente testo della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888, n.
Page 13 - Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.
Page 12 - I primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti ; 9° I primi presidenti dei Magistrati d'appello...
Page 11 - È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
Page 11 - Art. 26. — La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.
Page 18 - Seconderemo i vostri giusti desiderii , fidando nell'aiuto di quel Dio che è visibilmente con Noi, di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, di quel Dio che con sì meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sé.
Page 721 - PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA. NAZIONE RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art.
Page 5 - Corona un popolo che tante prove ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell' antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.
Page 18 - E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo che le Nostre truppe, entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia, portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.