Images de page
PDF
ePub

Carrard, parlando di quest' uso (sì vecchio è sì generale per l'addietro in Italia), dice: « C'est une pratique qui » a déjà lieu dans quelques pays de la Suisse, en faveur » des personnes en charge, afin de les mettre à l'abri des » vengeances des méchans qu'ils ont reprimés (1).

SEZIONE SECONDA.

Specie di soddisfacimento.

Non è possibile d'aggiungere un'idea nuova a quanto sopra questo argomento ritrovasi nella legislazione francese. La nazione più sensibile all' ingiuria si è mostrata più che le altre ingegnosa nel rinvenire modi di soddisfacimento.

sono eccettuati quelli che non potrebbero arrestarne gli autori ; cioè:

1. Gli assenti,

2o Le donne,

3° Gli infermi,

4.° 1 minori d' anni 15,

5. I maggiori d'anni 70; ecco il testo;

Item statuerunt et ordinaverunt, quod habitantes_in_burgis et villis dictae communitatis, tam nobiles quam gaudentes aliquo pri vilegio, teneantur cum communibus in quibus habitent, restituere robarias factas de ipsis communibus occasione bannitorum vel malefactorum non consignatorum, exceptis absentibus, mulieribus, infir mis et minoribus annis quindecim et majoribus annis septuaginta, qui non teneantur ad dictas emenda : emendae autem dictarum robariarum et poenarum fiant hoc modo, videlicet medietas pro aere et alia medietas pro focolario. ( Statuta burgi Intri ecc., lib. IV, cap. 32, pag. 105, 106 ).

Sono stato costretto a citare i testi de' vecchi statuti italiani, perchè l'assicurazione contro i delitti e l'indennizzazione del dan neggiato a spese comuni è stata proposta come idea nuova da qual che scrittore. Vedi Bentham, Traités de législation, tom. 2. (4) De la Jurisprudence criminelle, tom. 2, pag. 80,

CAPO PRIMO.

Soddisfacimento attestatorio.

1. Esposizione e motivi della legislazione.

SI.

L'esistenza morale de' cittadini può essere alterata da semplici menzogne corruttrici dell'opinione, come l'esistenza fisica da semplici alterazioni atmosferiche. Il solo annuncio di mali che non successero, di pericoli che non esistono, di delitti che non furono commessi, basta a distruggere la felicità di qualunque persona, e caricarle l'animo di grave dolore, come qualche grado d'umanità aerea basta ad alterare il polso e cagionare la febbre.

Non si possono arrestare i danni che nella pubblica opinione la menzogna produce e la calunnia, fuorchè presentando l'imagine luminosa della verità. I tribunali s'incaricano di questa augusta funzione, e dopo d'avere convinto il calunniatore, lo costringono a ritrattarsi avanti alla persona offesa, coll'intervento del giudice e d'altri individui, quindi notificano al pubblico la sentenza in determinato numero di esemplari.

La legislazione longobardica conobbe il soddisfacimento attestatorio, ossia la ritrattazione verbale, come si può scorgere dalla legge citata nella nota (1), pag. 73.

Pare che le repubbliche italiche del medio evo non abbiano ammesso questo modo di soddisfacimento, il che reca tanto maggiore maraviglia, quanto che ne'governi rappresentativi l'onoratezza e il credito devono essere altamente apprezzati, non potendosi salire alle cariche senza l'aura popolare.

Negli statuti di quelle repubbliche si trova pe' casi di detrazione e di calunnia un metodo arbitrario di procedura, spoglio di quelle formalità che, rettificando l'opinione, ritornano il cittadino al posto da cui fu degradato; tutto il soddisfacimento si riduce ad una multa pecuniaria entro le pareti del tribunale, senza ombra di pubblicità (1).

(1) Lo statuto milanese, al quale su, questo articolo concordano gli altri, dice al cap. 147:

Quicumque alicui personae injuriam fecerit dicto, facto, vel

§ 2. Difetto del soddisfacimento attestatorio.

Due difetti si possono rimproverare a questa specie di soddisfacimento, de' quali il 1. nell' esecuzione, il 2.o nella natura di esso consiste.

I. Difetto nell'esecuzione.

Ordinariamente si costringe il delinquente a dichiarare ch'egli ha proferito una menzogna, ed a riconoscere pubblicamente l'onore della parte lesa.

Ora 1.° sembra una stoltezza il prescrivere ad un uomo di protestare certi sentimenti che possono non essere suoi, e quindi porsi a pericolo di ordinargli giuridicamente una

menzogna.

2. Si indebolisce l'effetto della riparazione con un atto di costringimento, giacchè cosa prova una ritrattazione forzata, fuorchè la debolezza e il timore di chi la pronuncia?

Il delinquente può essere l'organo della propria condanna, se, affine di accrescere pena a lui, giudicasi necessario quest' atto, o conveniente; ma egli lo può essere senza mancare alla più esatta verità, purchè la formola di ritrat tazione che gli si prescrive, esprima i sentimenti della giustizia, non di quello che la pronuncia: La corte ha giudicato ch' io ho proferito una falsità — la corte ha giudicato ch' io non ho agito da uomo onesto la corte ha giudicato che in quest' affare il mio avversario si è condotto da uomo d'onore: ecco ciò che interessa il pubblico e la parte offesa: egli è questo un trionfo abbastanza splendido per la verità, un'umiliazione abbastanza grande pel colpevole. Cosa guadagnasi di più costringendolo a dire: Io ho proferito una falsità — io

seripto, puniatur arbitrio jusdicentis, secundum qualitatem injuriae et personae injuriantis et injuriatae, et loci et temporis, in quibus illata esset injuria, et de praedictis potestas et judices ejus ad maleficium deputati et quilibet alius jusdiciens in civitate Mediolani habeant arbitrium puniendi et condamnandi summarie et sine strepitu et figura judicii.

Vedi lo statuto di Monza, pag. 129; di Pavia, eap. 16 ecc.

[ocr errors]
[ocr errors]

il mio avversario si è con

non ho agito da galantuomo dotto da uomo d'onore? Questa dichiarazione, in apparenza più forte che l'antecedente, in realtà lo è meno. Il timore che detta simili proteste, non cambia i sentimenti dell' animo; e quando la bocca le pronuncia avanti un'udienza numerosa, sembra a ciascuno di sentire il grido del

cuore che le smente.

Quando si tratta d'un fatto, là confusione d'avere mentito sarà quasi sempre conforme alla coscienza del colpevole: ma quando si tratta d' opinione, e d'opinione relativa alla condotta d'un nemico, non è sempre così.

Anche le espressioni della formola possono talvolta essere troppo generali, e dare la patente d'onest'uomo a persona che non la merita; quindi la sentenza del giudice può trovarsi in opposizione con l'opinione pubblica (1).

II. Difetto della natura del soddisfacimento.

Il difetto inerente al soddisfacimento attestatorio si è ch' egli fa bensì cessare il male, il che riguarda il futuro, ma non compensa l'offeso pel male sofferto, il che riguarda il passato. Voi avete dichiarato vostra moglie adultera; l'avete tratta avanti i tribunali, l'avete colmata d'obbrobrj al cospetto del pubblico, e sino all'ultima stilla la costringeste a bevere il calice dell'amarezza: finalmente või succumbete; la corte viene a dichiarare per vostra bocca che avete mentito. Questo giudizio tronca il corso agli antecedenti strapazzi, ma non indennizza pel male sofferto. Quindi l'uso de' tribunali francesi, pria della rivoluzione, univa al soddisfacimento attestatorio il soddisfacimento pecuniario, sotto il titolo indeterminato di riparazioni civili ( dommages-intérêts), le quali costituivano una partita diversa dalle spese processuali.

La legislazione longobardica aveva sociato il soddisfaci mento pecuniario al soddisfacimento attestatorio, come consta dal testo citato nella nota (1) pag. 73.

(1) Bentham, Traités de legislation, tom. II, pag. 331 333.

CAPO SECONDO.

Soddisfacimento onorifico.

Questo metodo di soddisfacimento ugualia le partite dell' offeso e dell' offensore con due operazioni diverse. Colla prima abbassa, avvilisce, degrada chi denigrò l'altrui fama.

Colla seconda inalza l'offeso dandogli un dominio d'opinione sull' offensore.

S1. Avvilire l'offensore.

Il volgo è persuaso che si giunge a guarire il morso supposto velenoso dello scorpione collo schiacciarvi sopra lo scorpione stesso. Si dice che il calunniatore morde l'altrui riputazione le leggi si proposero dunque di cancellare quell'allegorico morso, facendo strazio del calunniatore alla presenza dell'offeso e spogliandolo d'ogni opinione.

:

A) Mezzi fisici.

I. La legge francese, pria della rivoluzione, costringeva il calunniatore, o l'offensore in generale, a comparire nella sala dell'udienza de' tribunali, in camicia, coi ferri ai piedi, in ginocchio, e chiedere scusa all'offeso od al di lui procuratore, alla presenza de' giudici e di determinato numero di persone scelte dall' offeso.

La legge voleva maggiore o minore apparecchio nelle esteriori apparenze umilianti secondo

1.o La natura e il carattere dell'ingiuria o della calunnia;

[ocr errors]

2. La maggiore o minore pubblicità;

3. Lo stato e il carattere dell'offeso e dell' offensore ; 4.o Le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti (1).

(1) Nel caso di mancanza a dimandare scusa, l'offensore era condannato a pagare una determinata somma per ogni giorno di ritardo.

« PrécédentContinuer »