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zecchini; uniti insieme, ne valgono 120; il vostro debito non è dunque 50 zecchini, ma 70.

acqua

2o. Gli Statuti Italici s'accordano nel prescrivere a chi vorrà far passare un' sull'altrui fondo, di pagare un prezzo doppio di quello che vale lo spazio occupato, per le seguenti ragioni (1):

a) Perchè la manutenzione del canale porta seco la facoltà di smovere il terreno in tutto lo spazio occupato e quindi di danneggiare uno spazio maggiore;

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b) Perchè l'esistenza di quel canale impedisce que' vantaggi ed abbellimenti di cui sarebbe suscettivo il fondo annesso, se fosse affatto libero;

c) Perchè la sola idea che un estraneo potrà entrare perpetuamente nel nostro fondo quando gli aggradirà, è spiacevole a chiunque ;

3o. Scemando la durata dell'incomodo deve anche scemare il corrispondente compenso. Ora siccome gli scavi che si fanno nelle miniere, non sussistono tanto tempo quanto i canali destinati al passaggio delle acque, perciò il Regolamento 9 agosto 1808 del cessato regno d'Italia prescrisse che lo spazio occupato dagli scavi negli altrui fondi fosse pagato a prezzo di stima, colla sola aggiunta del sesto, dal che poi risulta il relativo interesse, ossia il valore dell' affitto durante il tempo dello scavo.

Ho detto che si deve seguire il danno nelle sue conseguenze certe e probabili; per es., chi taglia o distrugge le dighe che preservano i poderi d'un proprietario, lo espone non solo a perdere il raccolto dell'anno corrente, ma anche a vedere forse il suo terreno distrutto per sempre, o degradato e rovinato per molti anni.

VII.

Quando il danno non è visibile e misurabile, fa duopo dedurlo dai segni che l'accompagnano, gli vanno uniti o lo seguono; per es., dalla quantità ed espansione de' rami ci formiamo un'idea della quantità e dilatazione delle radici; quindi, supposta istessa la distanza di due alberi dal confine altrui, possiamo conoscere quale di essi gli ruberà più umori o

(1) Vedi per cs., lo Statuto civile di Brescia al capo 226.

gli sarà più nocivo. Partendo da questo principio, ed avuto riguardo alla foltezza dell'ombra prodotta dalle foglie, una legge delle dodici tavole volle che i fichi e gli ulivi dall' altrui confine distassero 9 piedi, e gli altri alberi 5 soltanto.

VIII.

Il principio esposto nel numero IV di questo capo, il quale nel caso di distruzione totale fa il valore del danno uguale valore dell'attività restante, meno le spese di riparazione, può essere con facilità applicato ai boschi regolarmente tenuti, cioè assoggettati a tagli che in determinati e costanti periodi si rinnovano ; ma non con facilità uguale applicare potrebbesi alle distruzioni parziali, cioè ad alberi isolati non soggetti ad uguale regolarità, e de'quali non si conosce nè l'età restante nè il relativo prodotto; meno poi sarebbe applicabile ai casi di danni più variabili cagionati ai campi, ai prati, ai frutti ecc. E per vero dire i danni non sono sempre distruzioni totali, come si verifica nel caso d'incendio per ingiurie, ma per lo più a distruzioni parziali si riducono, cagionate dalla voglia di rubare. In questi casi le leggi stabilirono tre metodi per calcolare il danno. Questi tre metodi hanno per base comune la qualità o la specie della cosa danneggiata, e ne calcolano la quantità sopra basi particolari (1).

Pria d'addurre questi metodi aggiungerò che le leggi fissano il valore dell' amenda dovuta dal danneggiante a motivo del delitto, poscia aggiungono l'indennizzazione dovuta al danneggiato, la quale, per lo più maggiore, non suole mai essere minore dell' amenda.

1.° Metodo.

Questo metodo consiste nel calcolare l'amenda in ragione della specie degli alberi distrutti e della quantità determinata colle misure d'estensione: per esempio, l' ordinanza

(1) Egli pare che le leggi d'Ina, re del Vessex, dimenticata la specie degli alberi, ne calcolassero il valore dall' estensione de' rami, ossia dal numero de' porci che sotto di essi potevansi contenere: siquis autem detruncet arborem, sub qua triginti porci consistere queunt, et fiat convictus, solvat sexaginta solidos. (Canciani, Leges Barbarorum ecc. tom. IV, pag. 240, col. 1).

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francese del 1669 calcola l' amenda per alberi abbattuti sulle seguenti basi:

1.o La specie degli alberi;

2.° La lunghezza della circonferenza ;

3.o Fra le diverse circonferenze d'un albero assume quella che dista mezzo piede da terra (162 millimetri), quindi fissa i valori come segue:

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Lo statuto ferrarese, per caratterizzar meglio il danno, introdusse la distinzione del tempo in cui successe, e volle che i guasti cagionati agli alberi fossero considerati come i se successi dall' ottobre al marzo, come 2 se in altro tempo (1).

2.° Metodo.

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Questo metodo calcola il danno in ragione de' mezzi di trasporto, avuto riguardo alla specie danneggiata; giacchè, quando si tratta di boschi attivi, il danno che riceve il proprietario, si può supporre quasi uguale al valore della quantità e specie trasportata. Dalla suddetta ordinanza l'ammenda è fissata come segue:

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(1) Siquis scapaverit vel scapizaverit salicem, plopam, aut aliam arbrem alterius, quæ sit posita in cavalia vel non posita, a kalendis octobris usque ad kalendas martii, condemnetur communi Ferrariae in quinque solidis march. pro qualibet arbore, et ei cujus fuerit arbor, in totidem pro qualibet arbore. Sed in alio tempore, condemnetur communi Ferrariae in solidos decem march, et in totidem ei qui passus est damnum, pro qualibet arbore et in utroque casu ad emendationem damni. (Statutorum, lib. IV, cap. 59).

oltre la confisca de' mezzi di trasporto sì per la legna che per le ghiande.

3. Metodo...

Questo metodo, oltre la qualità della cosa danneggiata, calcola la quantità del danno dalla capacità del ventricolo delle bestie danneggianti e del prurito di danneggiare. La sopraccitata ordinanza francese stabilisce tra le bestie le seguenti proporzioni pe' danni che ai boschi e ai prati cagionassero, cioè considera

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Se i boschi cedui si trovano ne' primi anni d'aumento, il guasto è considerato come doppio.

Lo statuto cremasco (lib. IV, pagine 113), dopo d'avere divise le bestie danneggiatrici in grosse e minute, calcola l'amenda per ogni testa delle prime come segue:

Prati, boschi novizzi, ammenda.
Orti, broli, viti tese a tutto ottobre.

Viti novelle non arico tese

Acervi di biade sulle aje e ne' campi

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come 5 ossia 1

99 10 99

99 15 "9 3

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.20

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Per ciascuna bestia minuta l'ammenda è la metà delle antecedenti.

Accennerò finalmente un metodo del quale non scorgo traccia ne' codici moderni, e che trovasi nell' Esodo al capo XXII, vers. 5. Mosè, per calcolare il danno cagionato dalle bestie ne' campi e vigneti, prescrive che si prenda per norma il miglior campo o vigneto posseduto dal proprietario delle bestie danneggianti, o dal proprietario del campo o vigneto danneggiato, e che la differenza rappresenti il valore del danno.

Il calcolo de' danni s'aggira spesso sulle frodi che i venditori introducono ne' contratti per carpire l' assenso de' compratori.

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Queste frodi si riducono a tre,

1.o Far supporre nella cosa venduta delle qualità che

non ha:

2 Nasconderne i difetti, accertando talora che manca dei difetti ordinari, talora che da' difetti straordinarj, i quali realmente la viziano, va esente;

3. Nascondere gli aggravj, i pesi, le servitù, le eventualità sinistre cui soggiace.

Talvolta il truffatore promette al compratore di restare a parte del contratto, acciò la supposta identità d'interessi allontani dal di lui animo ogni tema di essere ingannato.

Non adduco qui le regole che servono a svelare gli inganni, giacchè sono quelle stesse che addurò nella sezione III, e che pongono in chiaro i falsi lucri cessanti.

SEZIONE SECOND A.

DANNI ALLE PERSONE.

CAPO UNICO.

La nozione complessa della persona inchiude, come tutti sanno, l'idea di due sostanze molto diverse, la prima delle quali si presenta ai sensi sotto forma estesa, visibile, materiale, e si dice corpo; la seconda, benchè mancante di forma sensibile, è centro di tutte le sensazioni, e nel comune linguaggio si chiama animo.

Ai danni che succedono nelle nostre sostanze e ne'nostri corpi corrispondono sensazioni ingrate o danni nel nostro animo. Oltre di queste, egli soggiace ad altre consimili alterazioni, e può esserne afflitto sino alla follia, come gli accade, per es., all'annuncio d'un male successo o che sta per succedere, senza che le nostre sostanze o le nostre membra a cambiamento siano andate soggette. Le alterazioni dell'animo cagionano poscia alterazioni nel corpo.

In qualunque modo giungano all' animo le sensazioni, servono a dare agli eventi un valore positivo o negativo, secondo che di piacere o di dolore sono apportatrici. Il valore di qualunque cosa od evento è zero per noi, e si può risguardare come non successo o non esistente, se nè all' uno nè all' altro sentimento dà luogo.

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