Lo statuto spiegato al popolo e la legge elettorale politica 24 settembre 1882: (testo unico)

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Lib. ed. Galli di C. Chiesa e F. Guindani, 1892
 

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Page 126 - Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre Poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.
Page 168 - Oltre i beni che il RE attualmente possiede in proprio , formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il RE può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del RE è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà. 2l. Sarà provveduto per legge ad un...
Page 140 - Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie.
Page 159 - Popoli della Lombardia e della Venezia! Le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico.
Page 106 - Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati.
Page 195 - Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l' uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia Italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non Italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge ; 2.
Page 181 - Dio e per volontà della nazione re d'Italia Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1.
Page 64 - La Religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Page 68 - ... palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.
Page 171 - Art. 39. La Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge. Art. 40. Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re. non ha compiuta l'età di trent' anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

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