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Autorità in Italia, e fare domanda dei disertori, giustificando, mediante la esibizione del registro del bastimento e del ruolo dell'equipaggio, o di altro documento officiale, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio. Dietro tale domanda soltanto, in tal maniera giustificata, e senza che si possa chiedere alcun giuramento dagli Ufficiali consolari, dovranno consegnarsi quei disertori che non erano cittadini nè sudditi del Paese nel quale si fa la domanda all'epoca del loro imbarco. Si presterà inoltre ogni assistenza e necessario aiuto per la ricerca e lo arresto dei detti disertori, i quali saranno pure messi nelle prigioni del paese, ed ivi custoditi a richiesta e spese dell'Ufficiale consolare, finchè non trovi occasione di farli rimpatriare.

Ove però tale occasione non si presentasse entro lo spazio di tre mesi a contare dal giorno del suo arresto, il disertore sarà messo in libertà, e non potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.

ART. 14. Semprechè non esista Convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori ed assicuratori, tutte le avarie sofferte durante la navigazione delle navi dei due Paesi, sia che entrino nei rispettivi porti volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai Consoli generali, Consoli, ViceConsoli, e Agenti consolari della nazione ove rispettivamente risiedono; nel caso poi che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese ove risiedono i detti Ufficiali consolari, o sudditi di una terza Potenza, ed in difetto di amichevole componimento fra le due parti, la competente Autorità locale dovrà decidere.

ART. 15. Tutte le operazioni relative al salvataggio di navi degli Stati Uniti naufragate sulle coste d'Italia, e di navi italiane sulle coste degli Stati Uniti,

1878

8 maggio

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1878

saranno dirette dai rispettivi Consoli generali, Consoli, maggio Vice-Consoli de'due Paesi, e fino al loro arrivo, dagli Agenti consolari rispettivi, laddove esistono Agenti consolari.

In quei luoghi e porti nei quali non esistono tali Agenzie, l'Autorità locale porgerà immediato avviso del naufragio al Console del distretto ove il sinistro ebbe luogo, e fino all'arrivo del detto Console dovrà prendere tutte le misure necessarie alla protezione delle persone e alla conservazione degli oggetti.

L'intervento dell'Autorità locale non potrà aver luogo altrimenti che per mantenere l'ordine, e guarentire gl'interessi dei ricuperatori, qualora non appartengano alla ciurma della nave naufragata, e ad assicurare l'esecuzione delle disposizioni stabilite per l'entrata e per l'esportazione della merce salvata. E ben inteso che tal merce non andrà soggetta ad alcun diritto di dogana, a meno che sia destinata al consumo interno nel paese dove il naufragio ebbe luogo.

ART. 16. In caso di morte d'un cittadino degli Stati Uniti in Italia o di un suddito italiano negli Stati Uniti, il quale non abbia alcun erede conosciuto o esecutore testamentario da lui designato, l'Autorità locale competente dovrà dar avviso del fatto ai Consoli o Agenti consolari della nazione cui il defunto appartiene, affinchè ne possa venir trasmessa immediatamente la informazione alle parti interessate.

ART. 17. I Consoli generali, Consoli, ViceConsoli ed Agenti consolari rispettivi, come pure i Cancellieri, Segretari, Alunni od Applicati consolari godranno nei due Paesi di tutte le facoltà, prerogative, immunità e privilegi che sono o saranno concessi agli Agenti di egual grado della nazione più favorita. ART. 18. La presente Convenzione rimarrà in vigore per lo spazio di dieci anni, a datare dal giorno

dello scambio delle ratifiche che verrà fatto con ri- 1878. guardo alle rispettive Costituzioni dei due Paesi, ed 8 maggio operato a Washington o a Roma, entro il periodo di sei mesi, o più presto se sarà possibile.

Nel caso in cui nessuna delle due Parti contraenti annunziasse, dodici mesi prima dello spirare di detto periodo di dieci anni, la propria intenzione di non rinnovare la Convenzione, questa rimarrà in vigore fino allo spirare d'un anno dal giorno in cui una delle Parti avrà fatto tale annunzio.

In fede del che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato questa Convenzione, e vi hanno apposto i loro sigilli rispettivi.

Dato a Washington, li otto maggio anno Domini mille ottocento settantotto.

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LX.

1878, 8 maggio.

LIMA.

Dichiarazione per mantenere gli effetti degli articoli XIV e XV della Convenzione consolare del 3 maggio 1863 (*) fra l'Italia e il Perù.

(Versione dallo spagnolo)

I sottoscritti, Incaricato d'affari d'Italia, e Ministro delle relazioni esteriori del Perù, animati dal desiderio di evitare gli inconvenienti che risultano dalla cessazione degli effetti della Convenzione consolare stipulata fra l'Italia e il Perù il 3 maggio 1863, e considerando che si trovano presentemente aperti i negoziati per concludere un accordo della stessa natura, hanno convenuto che, mentre si sta concertando il detto accordo, e fino al giorno in cui esso debba legalmente entrare in vigore, seguitino ad aver effetto gli articoli XIV e XV della rammentata Convenzione del 3 maggio 1863.

In fede di che, i sottoscritti firmano e muniscono

(*) Vedi Vol. 1, pag. 272 di questa Raccolta.

del loro sigillo la presente Dichiarazione, in doppio

esemplare.

Lima, addi 8 maggio 1878.

(L. S.) G. B. VIVIANI.

(L. S.) GIULIO ROSPIGLIOSI.

Ebbe esecuzione per regio Decreto de' 29 luglio 1878, n. 4474, serie 2a.

Gli articoli XIV e XV della Convenzione consolare del 3 maggio 1863 fra l'Italia e il Perù citati nella Dichiarazione di Lima del di 8 maggio 1878, sono del tenore seguente:

Art. XIV. Quando un suddito di una delle Alte Parti contraenti muoia nel territorio dell'altra, le locali Autorità dovranno darne immediato avviso ai rispettivi Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli, od Agenti consolari che risiedono nel distretto.

Questi Funzionari avranno lo stesso obbligo verso le Autorità locali qualora pei primi abbiano avuto notizia del de

cesso.

Se un italiano nel Perù, od un peruviano in Italia, sarà morto senza aver nominato eredi od esecutori testamentari, o gli eredi od esecutori testamentari siano assenti, sconosciuti od incapaci, i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari eseguiranno quanto segue:

1o apporranno i sigilli del Consolato a tutti i beni mobili e carte del defunto dando avviso d'ufficio od a richiesta degli interessati alla competente Autorità giudiziale, perchè questa, se lo desidera, intervenga all'atto e possa incrociare i propri sigilli, nel qual caso i sigilli non si toglieranno se non di comune accordo.

Nondimeno se, dopo essere debitamente prevenuta l'Autorità giudiziale, trascorrano quarant'otto ore senza che la stessa Autorità siasi presentata, il Console potrà procedere da solo e disuggellare;

1878.

8 maggio

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