Bollettino, Numéros 276 à 304 |
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... Vittorio Emanuele , fra gli operai e marinai italiani in Patrasso » > . Questa società , la cui fondazione rimonta al 1881 , fu ricostituita nel marzo 1898. Essa possiede un capitale in mobilio valutato a dracme 2260. Ha un fondo ...
... Vittorio Emanuele , fra gli operai e marinai italiani in Patrasso » > . Questa società , la cui fondazione rimonta al 1881 , fu ricostituita nel marzo 1898. Essa possiede un capitale in mobilio valutato a dracme 2260. Ha un fondo ...
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... Vittorio Emanuele » tra gli operai e marinai italiani in Patrasso , che fu costituita il 4 marzo 1898. Possiede un capitale in mobili , valutato per dracme 2260. Ha un fondo permanente presso il presidente del sodalizio , di dracme 683 ...
... Vittorio Emanuele » tra gli operai e marinai italiani in Patrasso , che fu costituita il 4 marzo 1898. Possiede un capitale in mobili , valutato per dracme 2260. Ha un fondo permanente presso il presidente del sodalizio , di dracme 683 ...
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... VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1. Il governo del Re è autorizzato a far ...
... VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1. Il governo del Re è autorizzato a far ...
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... VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1. È approvata , con effetto dal 1 ° ottobre ...
... VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Art . 1. È approvata , con effetto dal 1 ° ottobre ...
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... VITTORIO EMANUELE Visto , Il Guarda sigilli : RONCHETTI . - GIOLITTI STELLUTI - SCALA L. LUZZATTI ― RAVA -- CONVENZIONE per la istituzione di una linea di navigazione fra Venezia e Calcutta . Il ministro delle poste e dei telegrafi ...
... VITTORIO EMANUELE Visto , Il Guarda sigilli : RONCHETTI . - GIOLITTI STELLUTI - SCALA L. LUZZATTI ― RAVA -- CONVENZIONE per la istituzione di una linea di navigazione fra Venezia e Calcutta . Il ministro delle poste e dei telegrafi ...
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Expressions et termes fréquents
2ª classe Acaia affari esteri agente consolare all'estero amministrativa e notiziario articoli aumento Banco Belgio Boulogne-sur-mer Brasile Cachoeiro de Itapemirim caffè California capitale carico categoria Cettigne chilogrammi chilometri cifre circa colonia coltivazione commerciale commercio Corfù cotone Danimarca diritto distretto dollari dracme emigranti Espirito Santo esportazione ettari ettolitri fabbriche ferrovia francese Francoforte frutta Gazzetta Ufficiale generale gennaio Germania Giappone giugno governo Grecia importazione industrie Inghilterra inglese Italia italiani l'esportazione l'Italia lavori legazione libbre linea lire locali luglio Marchi Marchi Marchi marittima media merci milioni minerali Ministero degli Affari navigazione nomarchia paese Patrasso pesca Pireo piroscafi porto prezzo principali prodotti produzione provincia pubblica Quantità Valore regio consolato Regio decreto reis Rio de Janeiro Russia San Francisco Santa Maura scuole segretario seguenti servizio Società specialmente spese statistica Svizzera tariffa tassa fissa telegrafi tonnellate Totale trasporto vapori vendita Venezuela vice console vini VITTORIO EMANUELE VITTORIO EMANUELE III zione
Fréquemment cités
Page 449 - Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia II Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Alle disposizioni degli articoli dal!
Page 179 - DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 24 dicembre 1903, n. 489, colla quale è approvato lo stato di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904; (1) V.
Page 1019 - PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
Page 1014 - DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico.
Page 880 - Dans chaque cas particulier, les hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.
Page 961 - Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali », dello stato di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto e per essere destinate a missioni riguardanti trattati di commercio in corso di negoziazione.
Page 1021 - Administrations postales que de leurs caisses de retraite, le paiement en Italie des pensions acquises en France et réciproquement. || Les deux Gouvernements étudieront, pour les ouvriers et employés ayant travaillé successivement dans les deux Pays pendant des périodes minima à déterminer, sans remplir dans aucun des deux les conditions requises pour les retraites ouvrières, un régime spécial d'acquisition de retraite.
Page 772 - ... affari esteri per l'esercizio finanziario predetto. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convcrtito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Page 181 - Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux parties contractantes qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la convention du 29 juillet 1899, à La Haye, à la condition toutefois Qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants, et qu'ils ne touchent pas...