Images de page
PDF
ePub
[graphic]

выдов отго

I.

LEGGE 24 maggio 1903, n. 205. Ordinamento della
Colonia Eritrea (1).

(Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 1° luglio 1903, n. 26, suppl.).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordinamento della Colonia Eritrea.

Art. 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Consiglio coloniale composto del sotto segretario di Stato del Ministero degli affari esteri, presidente, del direttore dell'ufficio coloniale e del commissario generale per l'emigrazione, che ne sono membri nati, di due funzionari, uno dell'Amministrazione della guerra, l'altro dell'Amministrazione del tesoro, e di altri sei membri di riconosciuta competenza, nominati con decreto reale su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, da rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconfermati.

Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge, il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la Colonia.

Ove la specialità degli argomenti da esaminare lo faccia itenere opportuno, il Ministro degli affari esteri può, per lo

(1) Vedi il R. Decreto 26 giugno 1904, n. 411, che approva il Regolamento per l'applicazione della presente legge.

[merged small][ocr errors]

studio di una determinata questione, aggregare al Consiglio persone di riconosciuta competenza ed esperienza tecnica o locale, le quali non avranno diritto di voto.

Saranno gratuite le funzioni di consigliere coloniale così effettivo come aggiunto, salvo il rimborso delle spese ai membri residenti fuori di Roma.

[ocr errors]

Art. 2. (1) Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con decreto reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia i codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'art. 3, ferme fino allora, riguardo ai medesimi, le disposizioni degli articoli 6, 11 e 12 del regio decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza finora in uso nella Colonia.

Nella legislazione di cui nel presente articolo, sarà sancita, per la proprietà fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unità minima di proprietà rurale con i relativi accessori, la quale non può essere oggetto di espropriazione per debiti.

Art. 3. Il Governo del Re, con decreto reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, ha facoltà di estendere alla Colonia Eritrea, le leggi e i regolamenti del Regno, portandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'art. 2 e all'ultimo paragrafo dell'art. 4 saranno

(1) Vedi la legge 15 giugno 1905, n. 253, che proroga i termini fissati del presente articolo. Riguardo all'interpretazione di questi termini vedi la Circolare governatoriale 31 dicembre 1904, n. 13774.

o la presente legge non disponga

indigeni e le loro relazioni di secondo le consuetudini locali,

liritto penale speciale, fondato 70 le modificazioni che vi ven

motivato dal governatore. ilite dal Governo del Re, udito il il Consiglio coloniale, le dispo

iario della Colonia per quanto apporti tra questi e gli indigeni; : devono regolare la conoscenza geni, e dei reati di indigeni a

promulgazione della presente decreto reale, sentito il governsiglio coloniale, promulgherà intese a regolare le relazioni indigeni, ed in special modo varie razze indigene od avven

Dilite dal Governo del Re, udito il Consiglio coloniale, le dispoto amministrativo coloniale. o e del bilancio, il governatore trodurre negli organi amminite dai bisogni coloniali, manndone immediatamente il Mi

Art. 6. L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore.

Il governatore, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporra all'approvazione del Governo del Re, previo parere del comandante le truppe che unira alle sue proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti. Art. 7. Nei rispetti della Colonia Eritrea, tutte le facolta e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re vengono esercitate per mezzo del Ministro degli affari esteri.

Il Ministro del tesoro ha nella Colonia Eritrea una tesoreria, la quale, oltre agli incarichi ad essa affidati direttamente da quel Ministero, provvede al servizio di cassa per conto dell'Amministrazione coloniale.

Art. 8. (1 — Il Governo del Re provvederà all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto conceduto ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore. sia con concessioni temporanee a società, o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito

Il Governo del Re ha facolta:

1° di alienare fabbricati di proprieta demaniale;

2° di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sta in proprieta assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura già fatte;

3° di concedere miniere.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulghera le disposizioni intese a regolare nella Colonia le division: in lotti delle terre di libera disponibilita

1) Vedi la nota a pag. 6.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »