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III.

DECRETO GOVERNATORIALE 30 maggio 1903, n. 213, che approva il regolamento per i commissariati regionali e per le residenze della Colonia Eritrea.

(Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 1° agosto 1903, n. 31 e suppl.).

Noi, cav. FERDINANDO MARTINI, Deputato al Parlamento, REGIO COMMISSARIO CIVILE PER L'ERITREA

Veduti gli articoli 19 e 22 del regio decreto 30 marzo 1902, n. 168, che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea;

Veduto il nostro decreto 9 maggio 1903, n. 202, che stabilisce le circoscrizioni territoriali della Colonia Eritrea;

Ritenuta l'opportunità di determinare l'azione e definire la competenza dei commissariati regionali e delle residenze; Vedute le varie precedenti disposizioni emanate in proposito, e ritenuta la necessità di coordinarle in unico regolamento;

DECRETIAMO:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento pei commissariati regionali e per le residenze.

Art. 2. Le infrazioni, da parte degli amministrati, al disposto di esso, sono punite a termini dell'art. 434 del codice penale se commesse da europei ed assimilati, e con la multa tradizionale fino a talleri Maria Teresa 120 se commesse da indigeni, salvo le maggiori pene comminate dalle leggi o dai decreti vigenti nella Colonia, o da disposizioni speciali, e salvo i diritti alla rivalsa dei danni.

Art. 3.

La competenza a conoscere le contravvenzioni al presente regolamento, è quella stabilita dall'ordinamento e dal regolamento giudiziari vigenti. Quando però trattisi di contravvenzioni di carattere municipale, sarà provveduto dal commissario o dal residente, rispetto agli europei ed agli assimilati, con le formalità adottate nel Regno dai sindaci (art. 176 a 198 della legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889, n. 8121), rispetto agli indigeni, con la procedura tradizionale delle singole regioni.

È abrogata ogni altra precedente disposizione riferentesi ai servizi disciplinari col regolamento annesso, o comunque contraria al disposto di esso.

Art. 5.

Tutte le autorità civili o militari sono tenute ad osservare il presente regolamento ed a farlo osservare.

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CAPO I. NORME GENERALI.

Rappresentanza del Governatore.

Art. I. - I commissari regionali ed i residenti hanno la rappresentanza del governatore e agiscono in suo nome nella regione affidata alla loro amministrazione con decreto governatoriale.

Art. 2 Nelle funzioni ufficiali, ne hanno la rappresentanza, ove non intervenga uno dei direttori di Governo, o altra persona appositamente delegata. In occasione delle fun

III.

DECRETO GOVERNATORIALE 30 maggio 1903, n. 213, che approva il regolamento per i commissariati regionali e per le residenze della Colonia Eritrea.

(Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 1° agosto 1903, n. 31 e suppl.).

Noi, cav. FERDINANDO MARTINI, Deputato al Parlamento, REGIO COMMISSARIO CIVILE PER L'ERITREA

Veduti gli articoli 19 e 22 del regio decreto 30 marzo 1902, n. 168, che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea;

Veduto il nostro decreto 9 maggio 1903, n. 202, che stabilisce le circoscrizioni territoriali della Colonia Eritrea;

Ritenuta l'opportunità di determinare l'azione e definire la competenza dei commissariati regionali e delle residenze; Vedute le varie precedenti disposizioni emanate in proposito, e ritenuta la necessità di coordinarle in unico regolamento;

Art. I.

DECRETIAMO:

È approvato l'annesso regolamento pei commissariati regionali e per le residenze.

Art. 2. Le infrazioni, da parte degli amministrati, al disposto di esso, sono punite a termini dell'art. 434 del codice penale se commesse da europei ed assimilati, e con la multa tradizionale fino a talleri Maria Teresa 120 se commesse da indigeni, salvo le maggiori pene comminate dalle leggi o dai decreti vigenti nella Colonia, o da disposizioni speciali, e salvo i diritti alla rivalsa dei danni.

-

Art. 3. La competenza a conoscere le contravvenzioni al presente regolamento, è quella stabilita dall'ordinamento e dal regolamento giudiziari vigenti. Quando però trattisi di contravvenzioni di carattere municipale, sarà provveduto dal commissario o dal residente, rispetto agli europei ed agli assimilati, con le formalità adottate nel Regno dai sindaci (art. 176 a 198 della legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889, n. 8121), rispetto agli indigeni, con la procedura tradizionale delle singole regioni.

Art. 4. È abrogata ogni altra precedente disposizione riferentesi ai servizi disciplinari col regolamento annesso, o comunque contraria al disposto di esso.

Art. 5.

Tutte le autorità civili o militari sono tenute ad osservare il presente regolamento ed a farlo osservare. Art. 6. Il presente decreto avrà vigore col 1° settembre 1903.

Dato in Asmara, addì 30 maggio 1903.

MARTINI.

Regolamento pei commissariati regionali
e per le residenze.

CAPO I. NORME GENERALI.

Rappresentanza del Governatore.

Art. 1. I commissari regionali ed i residenti hanno la rappresentanza del governatore e agiscono in suo nome nella regione affidata alla loro amministrazione con decreto governatoriale.

Art. 2 Nelle funzioni ufficiali, ne hanno la rappresentanza, ove non intervenga uno dei direttori di Governo, o altra persona appositamente delegata. In occasione delle fun

zioni ufficiali, e sempre quando non sia provveduto direttamente dal Governo, diramano gli inviti alle autorità, ai funzionari ed ai privati.

Divisa.

Art. 3. Nelle funzioni ufficiali e nelle pubbliche udienze i commissari regionali ed i residenti vestono, quando non siano ufficiali del R. esercito o della R. marina, la divisa prescritta dall'ordinanza governatoriale 1° ottobre 1899 (1).

Residenze.

Art. 4. Quando il governatore istituisce una residenza in una parte del territorio assegnato ad un commissario regionale, le attribuzioni del commissario regionale sono delegate al residente, per quella parte di territorio, salvo il disposto dei regi decreti indicati nell'art. 8 e salvo le eccezioni stabilite col presente regolamento.

Reggenze.

Art. 5. Salvo diversa disposizione del governatore, quando un commissario o residente sia assente dal suo ufficio per licenza o malattia o altra causa, è normalmente sostituito dal funzionario di grado immediatamente inferiore, se ufficiale coloniale o ufficiale del R. esercito, o, in mancanza, da altro commissario o residente. Il sostituto assume il titolo di facente funzioni di commissario o facente funzioni di residente.

Responsabilità.

Art. 6. I commissari regionali ed i residenti titolari, reggenti o facenti funzioni, sono direttamente e personalmente

(1) V. Bollettino ufficiale della Colonia, n. 88, del 6 ottobre 1899. Le note del presente Decreto sono tutte del testo, meno le note in corsivo a pag. 132 e 160).

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