responsabili verso l'Amministrazione di ogni loro atto, e verso i privati, di ogni atto che ecceda la competenza stabilita dal presente regolamento, salvo l'autorizzazione di cui all'art. 15 del regio decreto 9 febbraio 1902, n. 51 (1). Dipendenza dal Governo. Art. 7. I commissariati regionali e le residenze agiscono come organi esecutivi del Governo con cui corrispondono e da cui ricevono le istruzioni e le norme relative ai vari servizi. Relazioni con le autorità giudiziarie. Art. 8. Per quanto riguarda le speciali attribuzioni conferite ai commissari regionali ed ai residenti col regio decreto 27 giugno 1901, n. 336 (Stato civile) (2), col regio decreto 9 febbraio 1902, n. 51, (ordinamento giudiziario), e con l'altro regio decreto 14 ottobre 1902, n. 466 (regolamento giudiziario), essi sono in diretta relazione con le competenti autorità giudiziarie e cogli ufficiali di stato civile secondo le disposizioni di legge. Relazioni con le autorità civili. Art. 9. I commissari regionali ed i residenti corrispondono fra di loro e con le altre autorità civili della Colonia per tutto quanto riguarda il loro servizio. (1) Art. 55 del regio decreto 9 febbraio 1902, n. 51. I commissari regional ei i residenti non possono esser chiamati a render conto ⚫ deli esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità am■ministrativa, nè sottoposti a procedimenti penali per alcun atto di tale ⚫ esercizio, senza autorizzazione del governatore ». 2) V. allegato I, lettera N. Relazioni con le autorità militari. Art. 10. Non hanno invece corrispondenza con le autorità militari se non pel tramite del Governo. Art. II. È fatta eccezione a questa regola, e possono corrispondere direttamente con i comandanti di battaglione e dei vari reparti, non mai col comando del R. Corpo di truppe coloniali, quando trattisi: a) dell'esercizio delle attribuzioni per le quali sono autorizzati a corrispondere coll'autorità giudiziaria o cogli ufficiali di stato civile a norma dei regi decreti precitati; b quando i commissari ed i residenti assumano la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, o di giudice istruttore per delegazione dell'autorità giudiziaria (1); c) quando debbano comunicare disposizioni emanate per ragioni di ordinaria polizia, di ordine pubblico o di igiene; d) quando in casi di improvvisi disastri, epidemie, incendi, gravi disordini o consimili circostanze, abbiano bisogno di cooperazione da parte della forza militare, e sieno nell'assoluta impossibilità di richiedere e ricevere in tempo gli ordini del Governo. Di questa facoltà si valgono solo in eccezionali e gravi circostanze, informandone il Governo con la maggior sollecitudine possibile; e) possono pure corrispondere con le autorità militari per quanto riguarda informazioni su indigeni da arruolarsi, pubblicazione di avvisi e bandi, informazioni sulla milizia. mobile e sul chitèt, disciplina dei mercati e delle carovane, servizio di guardia alle carceri, informazioni relative a citta (1) Art. 13 del regio decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — «Il procu ratore del Re... esercita pure le funzioni di giudice istruttore e può ⚫ delegare gli assessori, i commissari ed i residenti per atti d'istruttoria da compiersi fuori della sua sede...». dini italiani appartenenti a classi in congedo, acquisti di paglia, bestiame, orzo, legna, accordi per salve d'artiglieria in occasione di feste, per tiri a bersaglio, per onori funebri, richieste di scorte, pratiche relative a disertori, pratiche relative al ricovero nei luoghi di cura e al pagamento delle rette, pratiche inerenti ai registri di carico; f) corrispondono infine coi comandanti di presidio of di distaccamento per l'esazione delle tasse dovute all'erario, quali le tasse per gli animali macellati negli accampamenti, le tasse demaniali, quelle per diboscamento, le quote di tributo, le tasse e multe giudiziarie ed altre simili, dovute da indigeni militari. -- Relazioni coi carabinieri reali. Art. 12. I commissari regionali ed i residenti corrispondono direttamente col comando, con le tenenze, con le stazioni dei reali carabinieri e con la compagnia costiera, per tutto quanto può interessare il servizio di pubblica sicurezza. Corrispondono direttamente con le stazioni dei reali carabinieri per informazioni d'ogni sorta, per l'esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, e per l'esazione di somme dovute all'erario. Attribuzioni generali. Art. 13. I commissari regionali ed i residenti, oltre alle attribuzioni di cui ai regi decreti precitati, a quelle specifi cate nel presente regolamento, e a quelle altre che fossero loro affidate dal Governo, studiano, riferiscono, provvedono, nelle rispettive regioni, per quanto si riferisce all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione finanziaria, alla colonizzazione, ai tributi, al demanio, alle tasse di pascolo, all'usufrutto dei terreni, ai capi ed ai notabili, al clero, alle bande, al chitèt, alle imposizioni, alle popolazioni indigene, ai bandi, al diritto tradizionale indigeno, alle armi, alle feste e alle solennità religiose, alla statistica, al diboscamento, alla pubblica sicurezza, alle informazioni, agli studi generali sulla regione e sui suoi abitanti, all'istruzione, all'igiene, all'edilizia, alle carceri, ai mercati ed ai servizi pubblici in genere. Art. 14. Terreni di confine. Nelle controversie per godimento di terre site ai confini del territorio coloniale, fra indigeni sudditi italiani ed indigeni d'oltre confine, i commissari ed i residenti subordinano ogni decisione alle particolari istruzioni del Governo, che può in qualunque tempo chiamare a sè le parti, e provvedere direttamente. Art. 15. Avvisi, ordinanze, bandi. I commissari regionali ed i residenti possono, mediante avvisi, ordinanze, bandi, rendere di pubblica ragione alcuni provvedimenti o notificare ordini, diffide od altro. La pubblicazione deve sempre essere autorizzata dal Governo. Commercio. Art. 16. I commissari regionali ed i residenti attendono, con speciale cura, allo studio di ogni questione che abbia attinenza al commercio. Raccolgono ogni sorta di dati sull'andamento dei mercati; sulla quantità, sulla qualità, sulla provenienza, e sul prezzo dei generi; compilano riassunti statistici; propongono al Governo quanto ravvisano utile per l'incremento del commercio; studiano e riferiscono sulle risorse locali. Imposizioni. Art. 17. I commissari e i residenti vegliano inoltre che nessuna imposizione, nessuna prestazione, di alcun genere, sia ordinata da chicchessia alle popolazioni indigene, se non espressamente autorizzata, volta per volta, dal Governo. Ad esso e riservato di accordare, in determinati casi, il beneficio di percepire regalie d'uso in occasioni di feste o di solennità tradizionali. Art. 18. È peraltro obbligo imprescindibile delle popolazioni indigene di sorvegliare e portare il loro incondizionato concorso per l'arresto di malfattori, per la conservazione delle strade, per la custodia dei fili telegrafici, per la conservazione dei termini demaniali. Art. 19. Pedaggi. Non è ammesso alcun diritto di pedaggio e nessuno, per veruna ragione, può pretenderne. Esenzioni. Art. 20. I commissari regionali ed i residenti vegliano pure, che nessun privilegio od esenzione sieno goduti da individui o da categorie di individui. Epperciò non ammettono esenzioni da tributo, oltre quelle stabilite dal regio decreto pubblicato annualmente in esecuzione del disposto del regio decreto 29 ottobre 1891, n. 631 (1); non dalle imposte demanial, in nessun caso; e non ammettono esenzioni dalle prestazioni di cui all'art. 18, nè da quelle eventuali di cui all'articolo 17. (1) V. allegato 1, lettera A. |