$ 79. Art. 21. - Altri segni di rispetto. Passando un superiore, cui debba il saluto, il militare che sia seduto ed abbia in bocca il sigaro od altro, deve alzarsi, togliersi quegli oggetti di bocca e salutare. § 80. Nel presentarsi ad un superiore, il militare deve arrestarsi ad un passo, salutare e mantenersi sull'attenti, fino a che non ne è dispensato. Nel ricevere commiato saluta un'altra volta prima di ritirarsi. $ 81. Parlando con un superiore, i militari attendono per ritirarsi di ricevere commiato. $ 82. Presentandosi ad un superiore in una stanza, il militare chiede prima il permesso di entrare ed aspetta di averlo ottenuto, avendo cura, prima d' inoltrarsi, di scoprirsi il capo. Il militare indigeno che cavalchi per conto suo e non per ragioni di servizio, incontrando un ufficiale, si ferma, scende da cavallo, e lascia libera la via, traendo da parte la sua cavalcatura, tenendola al morso con la mano destra e mettendosi sull'attenti. Rimonta a cavallo e riprende la via quando l'ufficiale sia oltrepassato di due passi. Il militare indigeno a cavallo per servizio non si ferma, ma cede il passo al superiore che incontra, rettifica la posizione e lo fissa in volto. I conducenti indigeni in carovana rendono gli onori tenendo con la destra il quadrupede, che hanno in consegna, per le redini del filetto, prendendo la posizione di attenti e volgendo lo sguardo dalla parte del superiore. $83. Il pensiero che tutti i militari italiani e indigeni sono al servizio di un solo Re e di un solo paese; che tutti debbono fare ogni sforzo per il bene del servizio; che questo bene si raggiunge tanto più facilmente quanto più salda è l'unione degli animi, dei voleri e delle opere, deve stringere tutte le persone appartenenti all'esercito in un sentimento di fraternità, ma più di tutti gli eguali fra loro. Ognuno perciò deve ritenere essere opera di buon soldato il dimostrarsi buon compagno, cioè sincero ed affettuoso coi suoi eguali, disinteressato, senza invidia, pronto a dare agli altri assistenza ed aiuto in ogni occasione, specialmente quando vi e interessato anche il servizio. $ 84. Non deve esservi gara che nel procurare l'onore ed il bene del proprio reparto e dell'esercito tutto. $85. Gli eguali debbono trattarsi, fra loro, in modo leale, sincero, famigliare, come si usa tra fratelli, e per questo appunto, con affetto, con gentilezza e senza troppa confidenza. § 86. Il buluk-basci comanda il buluk nella fanteria, la squadra in cavalleria ed è addetto al pezzo o ad una sezione nell'artiglieria. § 87. Veglia che il muntaz e gli ascari del suo reparto adempiano esattamente ai loro doveri, ed esige che il muntaz gli faccia esatto rapporto di ogni cosa che avvenga nel reparto. § 88. La vigilanza del buluk-basci deve estendersi ad ogni cosa riflettente il servizio; nettezza della persona e delle abitazioni dei propri dipendenti, esattezza nell'adempimento dei loro doveri, buona condotta in servizio e fuori, buona conservazione delle armi, delle bardature e di ogni altro oggetto dello Stato dato loro in consegna. § 89. Deve sapere istruire ed educare i propri dipendenti ed esigerne la più esemplare disciplina. Deve però amarli e fare tutto il possibile per il loro bene e per quello delle loro famiglie. § 90. Li tiene continuamente raccolti intorno a sè, specialmente nelle marcie e nelle operazioni di guerra, ed è suo obbligo strettissimo sapere, in qualunque momento, il luogo ove ciascuno di essi si trova. Perciò, anche nelle ore libere dal servizio, esige che i suoi dipendenti non oltrepassino i limiti stabiliti al § 42, importando che ogni reparto indigeno possa essere pronto a partire in mezz'ora se di fanteria, ed in un'ora se di cavalleria o di artiglieria. § 91. Ove occorra a lui stesso uscire dal campo, lascia in sua vece il muntaz, dandogli tutte le informazioni occorrenti per essere trovato appena richiesto. Il buluk-basci fa i suoi rapporti ordinari di ser vizio all'ufficiale della sua mezza compagnia. Art. 24. Del muntaz. $ 93. Il muntaz coadiuva il buluk-basci nelle sue attri buzioni e lo sostituisce in ogni sua assenza. $94. Fa i suoi rapporti ordinari di servizio al proprio buluk-basci, che deve tenere costantemente informato di ogni novità che succeda nel reparto. $ 95. Vigila particolarmente sulle malattie dei propri dipendenti; si adopera perchè si facciano curare, e denunzia immediatamente qualunque caso di malattia infettiva, affinchè si prendano subito i provvedimenti per impedirne la diffusione. § 96. Venuto volontariamente a far parte dell'esercito di S. M. il Re d'Italia, l'ascari deve adattarsi subito e volonterosamente alle esigenze della sua condizione, coll'attendere con animo lieto e con alacrità ai molteplici servizi militari. $97. Con la nettezza, con la sobrietà, con la temperanza, con lo sfuggire ogni sorta di eccessi conserva sano e robusto il corpo e pronte e vigorose le facoltà della mente. Art. 26. Cura del corredo, delle armi e dei corami. -- $ 98. L'ascari deve sempre avere somma cura della sua divisa, delle armi, delle cartucce e di tutto il suo corredo. Sta attento a non smarrire cosa alcuna, a conservare sempre ogni oggetto pulito, in ordine, così da potersene servire ad ogni momento per mettersi in marcia se gli è improvvisamente ordinato, sia di giorno sia di notte, con tutto il suo bagaglio. Se gli si guasta qualche oggetto del vestiario o dell'armamento, lo accomoda immediatamente, ed ove nol possa ne fa rapporto al suo buluk-basci. È vietato di alterare la foggia della divisa e di valersi delle armi e dei corami altrimenti che nel modo prescritto. Art. 27. $ 99. Ascari comandato per recare dispacci o rapporti. L'ascari comandato per recare dispacci o rapporti riceve da colui che lo manda, e da quegli a cui esso dà la muta, gli ordini e le consegne occorrenti. Sempre pronto ed esatto nell'adempimento dei suoi doveri, non si trattiene senza necessità in luogo alcuno. Custodisce con somma cura i dispacci, e, se è a cavalo, tiene l'andatura che gli sarà stata prescritta. Art. 28. $ 100. L'ascari che monta in sentinella deve prima di tutto assicurarsi che le sue armi siano in perfetto stato. Presta tutta la sua attenzione alle consegne che gli vengono date, e, se occorre, chiede al graduato che lo colloca, o al capo posto, gli schiarimenti necessari per eseguirle con sicurezza e precisione. Le ritiene accuratamente per essere in grado di ripeterle con la massima esattezza alla sentinella che gli darà la muta. La consegna è sacra per la sentinella; questa deve attenervisi scrupolosamente, senza rallentare, per intemperie, per caldo o per gelo, la sua attenzione. Non ripete la consegna ad alcuno, fuorchè in presenza del graduato che lo colloca in sentinella, o del capo posto, dai quali soltanto può ricevere variazioni od aggiunte alla consegna stessa. Rende gli onori prescritti ed osserva tutte le altre consegne che gli sono state date. La sentinella non può parlare con chicchessia; ma indirizza al capo posto coloro che la richiedessero di qualche cosa, limitandosi a risposte brevi, congrue e convenienti. La sentinella si colloca nel posto che le è fissato, nè mai può abbandonarlo sotto verun pretesto, nè allontanarsene che pochi passi, passeggiando, per mantenere sempre la stessa vigilanza su ogni punto. È proibito alle sentinelle di sedere, di addormentarsi, di lasciare il fucile, di appoggiarlo al casotto od altro posto, neppure standovi dappresso. |