Images de page
PDF
ePub

giudice. I testi depongono sui fatti o per semplice notorietà dei fatti stessi o per propria scienza diretta.

Art. 38. Non sono ammessi a testimoniare coloro che appartengono a stirpe nemica, per vendetta di sangue, di una delle parti in causa; coloro che abbiano parentela con le parti sino alla quinta generazione inclusivamente; coloro che abbiano con le parti interessi comuni. Il divieto cessa, ed ognuno può testimoniare, sull'accordo delle parti.

Art. 39.

Giuramento decisorio.

In qualunque stadio della causa, ed ove non sia possibile mezzo di prova con testimoni, ovvero sull'accordo delle parti, è ammesso il giuramento decisorio (mahlà), che deve essere accettato o riferito.

Art. 40. Il giuramento è fatto sulla Croce o sul Corano, a mano del Cascì o del Cadi, secondo la religione cui appartiene la parte e con le forme tradizionali.

Art. 41. Nei casi più gravi, il giuramento può essere deferito ad un determinato numero di persone della stessa stirpe, o altrimenti aventi causa comune.

Art. 42. - Il rifiuto a giurare forma prova definitiva e contraria a chi ha rifiutato.

« Fezmi ».

Art. 43. La parte soccombente si impegna con giuramento (feami) all'osservanza del giudicato, costituendo i suoi garanti nei modi tradizionali, se non dichiara di ricorrere in revisione.

Art. 44. L'inosservanza dei fezmi importa la multa tra

dizionale di talleri 120 M. T.

Il condono non è ammesso se non autorizzato dal Governo.

Art. 33.

[ocr errors]

· Dagna ».

I dagna, di cui all'art. 42 (1) del vigente regolamento giudiziario, possono percepire le indennità d'uso dalla parte soccombente.

--

Obbligazioni.

Art. 34. I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle consuetudini del luogo cui appartengono le parti. Se queste appartengono a diverse regioni, in cui vigono diverse consuetudini, le prove sono quelle ammesse nel luogo in cui l'atto fu compiuto.

Scommessa.

Art. 35. È ammessa, nei giudizi, la tradizionale scommessa (urdi). Le cose oggetto della scommessa hanno il valore in talleri che è loro attribuito dalle varie tradizioni. E così il muletto è generalmente valutato 25 talleri M. T., la vacca 15, la pecora 5, la bottiglia d'assenzio 1.

Art. 36. Il valore delle scommesse è sempre devoluto all'erario, quando superi i due talleri di M. T., in caso contrario è devoluto al giudice indigeno, sempre quando sia confermata la sua decisione in merito.

Art. 37.

Prova.

L'attore in causa ha il dovere della prova; il convenuto non può fare la riprova se non autorizzato dal

‹ Le

prove

(1) Art. 42 del regio decreto 14 ottobre 1902, n. 466. << testimoniali per le cause ed i procedimenti da svolgersi avanti i commissari ed i residenti possono essere raccolte da dagna o damin (no⚫tabili delegati per atti istruttori) ».

giudice. I testi depongono sui fatti o per semplice notorietà dei fatti stessi o per propria scienza diretta.

Art. 38. - Non sono ammessi a testimoniare coloro che appartengono a stirpe nemica, per vendetta di sangue, di una delle parti in causa; coloro che abbiano parentela con le parti sino alla quinta generazione inclusivamente; coloro che abbiano con le parti interessi comuni. Il divieto cessa, ed ognuno può testimoniare, sull'accordo delle parti.

Giuramento decisorio.

Art. 39. - In qualunque stadio della causa, ed ove non sia possibile mezzo di prova con testimoni, ovvero sull'accordo delle parti, è ammesso il giuramento decisorio (mahlà), che deve essere accettato o riferito.

Art. 40. Il giuramento è fatto sulla Croce o sul Corano, a mano del Casci o del Cadi, secondo la religione cui appartiene la parte e con le forme tradizionali.

Art. 41. - Nei casi più gravi, il giuramento può essere deferito ad un determinato numero di persone della stessa stirpe, o altrimenti aventi causa comune.

Art. 42. Il rifiuto a giurare forma prova definitiva e contraria a chi ha rifiutato.

Art. 43.

« Fezmi ».

La parte soccombente si impegna con giuramento (feami) all'osservanza del giudicato, costituendo i suoi garanti nei modi tradizionali, se non dichiara di ricorrere in revisione.

Art. 44

L'inosservanza dei fezmi importa la multa tra

dizionale di talleri 120 M. T.

Il condono non è ammesso se non autorizzato dal Governo.

Art. 33.

· Dagna

I dagna, di cui all'art. 42 (1) del vigente regolamento giudiziario, possono percepire le indennità d'uso dalla parte soccombente.

-

Obbligazioni.

Art. 34. I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle consuetudini del luogo cui appartengono le parti. Se queste appartengono a diverse regioni, in cui vigono diverse consuetudini, le prove sono quelle ammesse nel luogo in cui l'atto fu compiuto.

-

Scommessa.

Art. 35. È ammessa, nei giudizi, la tradizionale scommessa (urdi). Le cose oggetto della scommessa hanno il valore in talleri che è loro attribuito dalle varie tradizioni. E così il muletto è generalmente valutato 25 talleri M. T., la vacca 15, la pecora 5, la bottiglia d'assenzio 1.

Art. 36. Il valore delle scommesse è sempre devoluto all'erario, quando superi i due talleri di M. T., in caso contrario è devoluto al giudice indigeno, sempre quando sia confermata la sua decisione in merito.

Art. 37.

Prova.

L'attore in causa ha il dovere della prova; il convenuto non può fare la riprova se non autorizzato dal

(1) Art. 42 del regio decreto 14 ottobre 1902, n. 466. ‹ Le prove << testimoniali per le cause ed i procedimenti da svolgersi avanti i commissari ed i residenti possono essere raccolte da dagna o damin (no<tabili delegati per atti istruttori)».

giudice. I testi depongono sui fatti o per semplice notorietà dei fatti stessi o per propria scienza diretta.

Art. 38. Non sono ammessi a testimoniare coloro che appartengono a stirpe nemica, per vendetta di sangue, di una delle parti in causa; coloro che abbiano parentela con le parti sino alla quinta generazione inclusivamente; coloro che abbiano con le parti interessi comuni. Il divieto cessa, ed ognuno può testimoniare, sull'accordo delle parti.

Art. 39.

Giuramento decisorio.

In qualunque stadio della causa, ed ove non sia possibile mezzo di prova con testimoni, ovvero sull'accordo delle parti, è ammesso il giuramento decisorio (mahlà), che deve essere accettato o riferito.

Art. 40.

Il giuramento è fatto sulla Croce o sul Corano, a mano del Casci o del Cadi, secondo la religione cui appartiene la parte e con le forme tradizionali.

Art. 41. — Nei casi più gravi, il giuramento può essere deferito ad un determinato numero di persone della stessa stirpe, o altrimenti aventi causa comune.

Art. 42.

Il rifiuto a giurare forma prova definitiva e

contraria a chi ha rifiutato.

« Fezmi ».

Art. 43La parte soccombente si impegna con giuramento (fezmi) all'osservanza del giudicato, costituendo i suoi garanti nei modi tradizionali, se non dichiara di ricorrere in revisione.

Art. 44

L'inosservanza dei fezmi importa la multa tra

dizionale di talleri 120 M. T.

Il condono non è ammesso se non autorizzato dal Governo.

« PrécédentContinuer »