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<< Ghezzi ».

Art. 45. È ammessa la tradizionale intimazione in nome dell'autorità (ghezzi) di fare o non fare una determinata cosa: e cosi di comparire in giudizio, di sospendere l'aratura di un campo, di non usufruire di un dato pascolo o terreno, ecc. Art. 46. Chi ha intimato il ghezzi ha l'obbligo di presentarsi al giudice nella prima udienza successiva all' intimazione, e può essere condannato al pagamento del prezzo tradizionale di esso, in 60 talleri M. T., in caso di abusiva o intempestiva intimazione.

Il trasgressore al ghezzi soggiace alla stessa pena.

Vendetta di sangue.

Art. 47. È obbligo assoluto dei commissari regionali e dei residenti di promuovere in ogni occasione la pacificazione tra individui o stirpi nemici per vendetta di sangue. La pacificazione è fatta colle forme tradizionali, dev'essere giurata, importa l'obbligo della costituzione di garanti, ed il pagamento del consuetudinario prezzo del sangue, in talleri 120 M. T.

Trasgressioni.

Art. 48. Ogni trasgressione agli ordini dell'autorità competente, dati nel pubblico interesse, importa la pena consuetudinaria del pagamento della multa fino a talleri 120 M. T.

Multe.

Art. 49. Pel pagamento delle multe inflitte dalle autorità giudiziarie o da quelle amministrative, sono tenuti tutti i beni particolari del debitore; in difetto, tutti i beni in comunione della famiglia cui egli appartiene; in mancanza ancora, la multa grava sui beni della stirpe.

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Art. 50. La divisione è fatta d'accordo fra gl'interessati, nel termine fissato dall'autorità, scaduto il quale infruttuosamente essa è fatta dall'autorità stessa.

Se la divisione deve compiersi fra i membri d'una famiglia, essa è in proporzione delle quote che ciascuno avrebbe nella successione del debitore; se invece dev'essere fatta fra le famiglie componenti della stirpe, essa è in proporzione della quota di tributo da ciascuna corrisposto.

Stirpi.

Art. 51. Per massima generale, le multe collettive sono inflitte a determinate stirpi anzichè ai paesi. I commissari regionali ed i residenti tengono accuratamente, in apposito registro, le genealogie dei componenti le stirpi, delle quali e popolata la regione affidata alla loro amministrazione.

Art. 52.

Beni mobili e immobili.

I beni mobili sono soggetti alla legge tradizionale del paese del proprietario, salvo le contrarie dispoSizioni delle autorità italiane, emanate pel paese sul quale si trovano. I beni immobili sono soggetti alle leggi od alle tradizioni dei luoghi nei quali si trovano.

Successioni.

Art. 53. Le successioni legittime e testamentarie, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla tradizione del paese al quale appartengono le persone, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni, ed in qualunque luogo si trovino.

Art. 54

Atti tra vivi.

Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalle consuetudini tradizionali del luogo in cui gli atti sono compiuti.

E però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della tradizione del loro paese, purchè questa sia comune a tutte le parti, o da esse sia stata espressamente preferita.

Art. 55

Donazioni e obbligazioni.

La validità e gli effetti delle donazioni e delle obbligazioni si reputano regolati dalle consuetudini dei paesi dei contraenti.

È permessa in ogni caso la dimostrazione che le parti hanno convenuto di seguire altre norme.

Diritto indigeno.

Art. 56. A cura dei commissari regionali e dei residenti sono raccolte, coordinate, commentate, le massime di diritto indigeno, e trasmesse mensilmente alle autorità menzionate nell'art. 51 del regio decreto 14 ottobre 1902, numero 466 (1)

Assemblee

Art. 57I commissari regionali ed i residenti favoriscono le consuetudinarie assemblee dei componenti le stirpi.

1) Art. 51 del regio decreto 14 ottobre 1002, D. 466. — • Ogni autorità che amministra giustizia in rapporto agli ind geni, ove pronunci ⚫ una decisione di massima o che possa gorare alla miglior conoscenza « delle costumanre e tradizioni indigene o che per qualsiasi ragione possa • avere un'importanza scientifica, deve trasmetterne due copie, una al+1 ufficio di Governo. Talira al presidente del tribunale d'appello ».

nelle quali si debbono stabilire norme di diritto, patti, riconoscimento di parentele, pacificazioni, ecc.

Ne prendono atto e rendono esecutivi i deliberati delle assemblee, coll'assenso del Governo nei casi di maggiore importanza.

Art. 58.

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Sconfinamento.

È considerato come trasgressione e punito con la tradizionale multa fino a talleri 120 M. T., lo sconfinamento, dei nativi, del territorio eritreo quando avvenga senza permesso del Governo.

Art. 59.

Confische.

La pena tradizionale indigena della confisca, che può essere applicata ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 9 febbraio 1902, n. 51 (1), non può essere inflitta senza espressa autorizzazione del Governo.

Art. 60. Se la confisca è autorizzata, le cose confiscate sono vendute al pubblico incanto od a trattativa privata a favore del miglior offerente. Il ricavato, dedotte le spese, è versato alla regia tesoreria. Il versamento è accompagnato da copia del verbale di vendita.

Art. 61.

Diritto mussulmano.

Le norme suddette, per quanto si riferiscono ai mussulmani, sono completate dallo statuto personale mussulmano.

- « Nel

(1) Art. 34 del regio decreto 9 febbraio 1902, n. 51. l'applicazione delle pene il giudice può attenersi alle pene più miti che sono in vigore nelle singule tribù e villaggi, preferendo le multe a favore della parte o dello Stato, ovvero la prestazione di opere al⚫l'Amministrazione ».

CAPO III. TERRENI.

Accertamento di confini.

Art. 62. A cura dei commissari regionali e dei residenti sono accertati, gradatamente, ed ogni volta che si presentino contestazioni, i confini di terreni il cui godimento spetti alle singole tribù, stirpi e villaggi, ed agli enti di culto. I commissari regionali ed i residenti debbono, possibilmente, far procedere a rilievi, con riferimento alla carta al 100,000 dell'Istituto geografico militare. Gli accertamenti sono fatti con le norme generali prescritte dal regio decreto 19 gennaio 1893, n. 23 (1).

Art. 63.

Contestazioni.

Le decisioni, in caso di contestazioni, anche su detta materia, sono date dai commissari regionali e dai residenti, a norma dell'art. 25.

Art. 64.

Revisione.

Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso al governatore, e la revisione d'ufficio, negli stessi modi stabiliti per le ordinarie controversie.

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Commissione consultiva.

Art. 65. In caso di revisione, il governatore trasmette immediatamente gli atti ad una commissione composta: dal direttore di Governo competente, da un magistrato e da un altro funzionario governativo scelti dal governatore. La com

(1) V. allegato I, lettera B.

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