Images de page
PDF
ePub

terre che si danno ai lavoratori con la facoltà di godere direttamente dei frutti di esse. Tali si debbono ritenere i gulti più vasti, e generalmente goduti da intere stirpi che vi dimorano e vi si propagano. Si possono considerare come veri e proprii gulti nai seb anche quelle estensioni che in Colonia furono denominate distretti.

[blocks in formation]

Art. 83. Sono aboliti, nè possono ricostituirsi senza l'espressa autorizzazione del governatore, i gulti personali, ossia quelli concessi, prima dell'occupazione italiana, a favoriti od a meritevoli, e che hanno termine con la morte del beneficato o del benefattore. Egualmente sono vietati quelli concessi a determinate cariche o comandi.

Art. 84. Nei casi in cui sia stato autorizzato il gulti personale, ne sarà sempre proibito l'esercizio con la firma dello hamès, per la quale l'utente avrebbe diritto di far coltivare il terreno dagli abitanti coi loro attrezzi e coi loro bestiami senza dare alcun compenso.

Può essere ammessa l'altra forma, oggi eccezionalmente in uso, dell'esciùr, per la quale l'utente ha diritto di percepire la decima parte di tutte le produzioni agricole e del bestiame, dai lavoratori del terreno dato in gulti.

--

Art. 85. Non sono ammessi, se non espressamente autorizzati, i gulti che hanno diritto di prelevare da un determinato territorio un canone annuo, o di imporre ai lavoratori prestazioni di diversa natura. Questi generalmente sono i gulti dei quali sono investiti i conventi, i discendenti di stirpe nobile, gli ex-investiti di cariche presso il Sovrano.

Consuetudini.

Art. 86. I commissari regionali ed i residenti tengono debito conto delle consuetudini locali, e quindi:

a) ammettono la prescrizione consuetudinaria, generalmente stabilita in 40 anni, salvo che non sia stata interrotta dal pubblico tradizionale grido di protesta e di rivendicazione, e salvo il disposto dell'art. 78, pel quale non può attribuirsi il titolo di restegna allo estraneo;

b) salvo particolari e gravi eccezioni, ammettono il possesso di fatto, se avvenuto prima del dominio italiano;

c) ammettono la consuetudine, limitatamente alle regioni ove esiste, che la donna, o suo avente causa, non possa ereditare diritti di godimento sulla terra, oltre quelli ad essa concessi ed ottenuti col bando di Re Giovanni;

d) ammettono che il diritto di sebdi, salvo i casi di prescrizione, possa essere fatto cessare da chi gode del diritto di resti, ma il restegna, in tal caso, non può concedere di nuovo ad altri il sedbi;

e) che la terra è goduta per il tempo ammesso dalle singole consuetudini;

che nessun indigeno può alienare terre, salvo che non sieno soggette al regime giuridico italiano, senza il consenso dell'autorità;

g) ammettono ogni altra consuetudine, in quanto non sia contraria al disposto del presente capo;

h) ritengono che al beneficio del godimento della terra, corrispondono, nel diritto consuetudinario abissino, i seguenti obblighi permanenti, oltre quelli imposti dalla volontà sovrana: fedeltà al Sovrano, pagamento del tributo, mantenimento delle truppe di passaggio o stabili a guardia del territorio concesso ́cioè fessès), servizio militare in guerra per tutti i validi alle armi (cioè chitèt), residenza sul territorio concesso e coltiva zione di esso.

Diritto fondiario consuetudinario mussulmano.

-

Art. 87. Le norme suddette hanno vigore per le popolazioni mussulmane che abbiano affinità di razza con quelle abissine, e ne seguano le consuetudini.

Art. 88. Per quanto riguarda il territorio occupato da popolazioni mussulmane, e colle riserve di cui all'articolo precedente, i commissari regionali ed i residenti ritengono che la tradizione e la coscienza indigena ne attribuiscono incondizionatamente l'assoluta proprietà all'autorità sovrana.

Art. 89. Tuttavolta, nelle terre occupate da mussulmani, è ammesso il titolo di proprietà derivante da hoggia, il diritto di godimento nei modi stabiliti dalle consuetudini, compreso quello derivante dall'avere, in tempo antico, diboscato il terreno. È, infine, ammessa la prescrizione, secondo

le consuetudini locali.

Art. 90.

-

CAPO IV. DEMANIO.

Accertamenti.

I commissari regionali ed i residenti provvedono, nelle rispettive regioni, alle operazioni per l'accertamento dei confini dei terreni spettanti allo Stato.

In tali operazioni si uniformano al disposto del regio decreto 19 gennaio 1893, n. 23, ed alle direttive particolari del Governo.

Art. 91.

[ocr errors]

Proposte.

Le proposte di indemaniazione sono fatte, con

particolareggiata relazione, al Governo.

Sono accompagnate da un rilievo del terreno, in triplice copia, con riferimento alla carta al 100,000 dell'Istituto geografico militare.

Documenti.

Art. 92.

I commissari regionali ed i residenti, sotto la rubrica d'archivio accertamenti demaniali, conservano i documenti riguardanti la materia.

Art. 93.

Registri.

Presso ogni commissariato ed ogni residenza e tenuto un registro conforme all'unito modello n. 2 (1), ove sono enumerati e descritti tutti i territori demaniali della regione.

Terre « tafi».

Art. 94. La proprietà della terra essendo devoluta all'autorità regia, che solo ammette nelle stirpi occupatrici del suolo il diritto di godimento, ne consegue che le terre abbandonate dalle stirpi concessionarie o già in possesso di stirpi estinte (terre tafi), ritornano di pieno diritto in possesso diretto dell'autorità ¡egia.

Art. 95.

Vincoli demaniali.

-Sono sottoposti a vincolo demaniale:

a) i terreni dichiarati demaniali, e quelli comunemente considerati tali, quali, in genere, i terreni goduti dalle popolazioni mussulmane;

b) i prati riservati all'Amministrazione;

c) tutte le zone boschive;

le cave, le miniere, e le saline;

e) le strade ed i pozzi costruiti a spese dell'Amministrazione:

(1) V. allegato III.

f) le zone attraversate da ferrovie o da fili telegrafici; g) le aree edilizie;

h) tutte le aree comunque occupate da edifici pubblici o di privati europei, eccetto che il suolo sia stato da essi acquistato;

i) le spiagge;

) il letto e le sponde dei corsi d'acqua.

Art. 96.

Terreni da indemaniarsi.

Non si considerano demaniali i terreni dichia rati tali dai tribunali d'arbitrato o da altre cessate autorità, ove la dichiarazione di indemaniazione non sia stata sanzionata da decreto governatoriale.

Tuttavolta, i commissari regionali ed i residenti hanno l'obbligo di fare, nel più breve termine possibile, al Governo. le proposte atte a sanzionare i diritti demaniali già di fatto acquisiti dall'Amministrazione.

Art. 97.

Uguali norme sono osservate per i resti già appartenenti a ribelli, di cui al decreto governatoriale 20 marzo 1895, n. 198 (1).

Norme generali per l'amministrazione dei demani.

Art. 98. I commissari regionali ed i residenti amministrano il demanio secondo le direttive del Governo, e tengono presenti le seguenti norme generali:

a) tutti gli attuali utenti conservano il godimento della terra secondo lo stato di possesso, in quanto esso non sia contrario al disposto del presente regolamento;

b) le terre abbandonate o comunque ritornate in pos

(1) V. allegato II.

« PrécédentContinuer »