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3-5-179

I.

LEGGE 24 maggio 1903, n. 205. Ordinamento della
Colonia Eritrea (1).

(Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 1° luglio 1903, n. 26, suppl.).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordinamento della Colonia Eritrea.

Art. 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Consiglio coloniale composto del sotto segretario di Stato del Ministero degli affari esteri, presidente, del direttore dell'ufficio coloniale e del commissario generale per l'emigrazione, che ne sono membri nati, di due funzionari, uno dell'Amministrazione della guerra, l'altro dell'Amministrazione del tesoro, e di altri sei membri di riconosciuta competenza, nominati con decreto reale su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, da rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconfermati.

Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge, il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la Colonia.

Ove la specialità degli argomenti da esaminare lo faccia tenere opportuno, il Ministro degli affari esteri può, per lo

(1) Vedi il R. Decreto 26 giugno 1904, n. 411, che approva il Regolamento per l'applicazione della presente legge.

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studio di una determinata questione, aggregare al Consiglio persone di riconosciuta competenza ed esperienza tecnica o locale, le quali non avranno diritto di voto.

Saranno gratuite le funzioni di consigliere coloniale così effettivo come aggiunto, salvo il rimborso delle spese ai membri residenti fuori di Roma.

Art. 2. (1) - Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con decreto reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia i codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'art. 3, ferme fino allora, riguardo. ai medesimi, le disposizioni degli articoli 6, 11 e 12 del regio decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza finora in uso nella Colonia.

Nella legislazione di cui nel presente articolo, sarà sancita, per la proprietà fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unità minima di proprietà rurale con i relativi accessori, la quale non può essere oggetto di espropriazione per debiti.

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Art. 3. Il Governo del Re, con decreto reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, ha facoltà di estendere alla Colonia Eritrea, le leggi e i regolamenti del Regno, portandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'art. 2 e all'ultimo paragrafo dell'art. 4 saranno

(1) Vedi la legge 15 giugno 1905, n. 253, che proroga i termini fissati del presente articolo. Riguardo all'interpretazione di questi termini vedi la Circolare governatoriale 31 dicembre 1904, n. 13774

applicabili solamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato, sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze.

Per gli indigeni vige il diritto penale speciale, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato dal governatore.

-

Art 4. (1) Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:

1° l'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni; 2o le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re, con decreto reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia.

Art. 5. Saranno pure stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo coloniale.

Entro i confini dell'organico e del bilancio, il governatore della Colonia ha facoltà di introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni coloniali, mandandole ad effetto ed informandone immediatamente il Ministro degli affari esteri.

(1) Vedi la nota a pag. 6.

Art. 6. L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore.

Il governatore, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà all'approvazione del Governo del Re, previo parere del comandante le truppe che unirà alle sue proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti.

Art. 7. Nei rispetti della Colonia Eritrea, tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re vengono esercitate per mezzo del Ministro degli affari esteri.

Il Ministro del tesoro ha nella Colonia Eritrea una tesoreria, la quale, oltre agli incarichi ad essa affidati direttamente da quel Ministero, provvede al servizio di cassa per conto dell'Amministrazione coloniale.

Art. 8. (1) — Il Governo del Re provvederà all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto conceduto ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore, sia con concessioni temporanee a società, o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.

Il Governo del Re ha facoltà:

1o di alienare fabbricati di proprietà demaniale;

2o di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprietà assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura già fatte;

3° di concedere miniere.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulgherà le disposizioni intese a regolare nella Colonia le divisioni in lotti delle terre di libera disponibilità

(1) Vedi la nota a pag. 6.

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