Images de page
PDF
ePub

l'esenzione dei capi, degli Asghedè nella tribù Habab, degli Scech nella tribù Ad Scech, dei Nebtab nelle tribù del Barca, dei Membarà nelle tribù Saho, ecc.

Bandi.

Art. 159. La misura del tributo e le norme che ne regolano la esazione, sono rese pubbliche con bandi annuali emanati dai commissari e dai residenti, previa approvazione del Governo.

Art. 160.

[ocr errors]

Divisione dei tributari.

Ognuno paga col paese, o colla tribù, o colla stirpe di cui è originario per ascendenti in linea maschile. Si fa eccezione per gli aggregati autonomi, e per quelli che da tempo remoto pagano con altre stirpi.

Quote personali.

Art. 161. Ognuno paga in proporzione dei propri averi, osservate le consuetudini delle varie stirpi, in quanto non sieno contrarie alle disposizioni del presente capitolo.

Art. 162.

-

Terre demaniali.

Le terre demaniali, per le quali già pagasi una tassa speciale, non sono computate nella ripartizione del tributo.

-

Ricchezze gravate di tributo.

Art. 163. Per regola generale, e salvo le eccezioni, le popolazioni cristiane pagano in proporzione dei prodotti della terra di cui hanno il godimento, del bestiame e delle abitazioni che posseggono; le popolazioni mussulmane pagano in proporzione del bestiame posseduto, se per i prodotti della terra pagano l'imposta demaniale.

Criteri per la ripartizione.

Art. 164. La ripartizione del tributo è basata essenzialmente sui resultati dei censimenti e sui coefficienti dati dalle varie condizioni locali, come l'ubicazione e la produttività dei terreni, l'intensità degli scambi, le condizioni di pubblica sicurezza, le condizioni climatiche, l'estensione di altre tasse o imposte, l'estensione delle zone demaniali, i vincoli di varia natura, le condizioni sanitarie del bestiame, le condizioni dei mercati.

Stranieri.

Art. 165. Gli indigeni stranieri alla Colonia pagano il tributo col paese o con la tribù a cui sono aggregati.

Ove abbiano residenza nei mercati, concorrono a pagare la quota stabilita pei singoli mercati.

Bestiame.

Art. 166. Il proprietario del bestiame paga per questo titolo, col paese o con la tribù cui egli appartiene. Ove il bestiame sia al pascolo in altro territorio, quivi paga, a favore della stirpe o della tribù concessionaria di esso, le tasse consuetudinarie di pascolo: belà sari (pascolo dell'erba), mai zereghè intorbidamento dell'acqua).

Art. 167.

Abitanti delle isole.

Gli abitanti delle Dahlac, e delle isole in genere, a qualunque stirpe o tribù appartengano, pagano con l'isola ove hanno preso dimora.

Consuetudini.

Art. 168. I commissari regionali ed i residenti hanno cura di contemperare le presenti disposizioni generali con

vari usi delle stirpi, e riferiscono al Governo colla relazione prescritta dall'art. 157, o con speciali rapporti nei casi più gravi.

CAPO VII. AMMINISTRAZIONE.

Responsabilità.

Art. 169. I commissari regionali ed i residenti sono direttamente responsabili della effettuazione delle esazioni loro affidate, e dell'impiego delle somme assegnate per le spese del loro ufficio.

Scadenzarii.

Art. 170. Tengono perciò appositi scadenzarii, dai quali risultino con evidenza, ed in qualunque momento, i crediti dell' Amministrazione. Uno speciale scadenzario, conforme all'unito modello n. 9 (1) è tenuto per le condanne pecuniarie inflitte.

Art. 171.

Norme contabili.

Oltre alle norme di conteggio stabilite col decreto governatoriale 25 giugno 1899, n. 525 (2), ed alle direttive del Governo, i commissari regionali ed i residenti osservano le altre prescrizioni che seguono.

Art. 172.

Bollettarii.

Nessuna somma può essere ricevuta, pèr nessun motivo, se non è giustificata in apposito bollettario, a matrice e figlia, che può essere:

(1) V. allegato III.

(2) V. Bullettino ufficiale della Colonia, n. 76, del 27 luglio 1899.

a) bollettario di riscossione, di modelli vari, provveduto dal Governo;

b) bollettario per depositi provvisori, conforme all'unito modello n. 9 (1) provveduto dall' Economato.

Firma delle quitanze.

Art. 173. I commissari regionali ed i residenti possono delegare, sotto la loro personale responsabilità, gli addetti o gli altri impiegati italiani dell'ufficio, per la firma delle quietanze e per la custodia della cassa. Tuttavolta la cassa per le somme esatte deve essere diversa da quella dei fondi per le spese, e custodita da due diversi funzionari.

[ocr errors]

Reclami.

Art. 174. I commissari ed i residenti si accertano personalmente, con improvvise ispezioni e ad ogni reclamo, della situazione di cassa, della regolarità delle quitanze, della regolarità ed equità delle imposizioni fatte da agenti subalterni, sia dipendenti dagli uffici di imposizione, sia appartenenti ai paesi o alle tribù.

Delegazioni.

Art. 175. Sono autorizzati a delegare le stazioni dei reali carabinieri per le esazioni in località lontane e limitatamente al territorio sottoposto alla vigilanza di esse. Le quitanze di riscossione sono sempre rilasciate dal commissariato o dalla residenza.

Art. 176.

-

Riscossioni.

I commissariati regionali e le residenze sono uffici di riscossione per:

(1) V. allegato III.

a) i tributi;

b) le varie imposte demaniali;

c) le tasse di carattere municipale;

d) le multe varie inflitte in via amministrativa;

e) le tasse e le multe giudiziarie;

f) le tasse di consumo sul bestiame;

g) le tasse di porto d'armi per indigeni.

I commissariati regionali sono pure uffici di riscossione per : h) le imposte sui fabbricati e sui commercianti.

[ocr errors]

Spese varie.

Art. 177. Salvo le spese fisse ordinarie, approvate dal Governo, è inibito ai commissari ed ai residenti di fare spese senza espressa autorizzazione.

Così, non sono ammesse in ispesa somme superiori a L. 100 complessivamente per un mese, fatte per trattamento a capi o per informazioni, ove non sieno state espressamente autorizzate dal Governo.

Spese di cancelleria.

Art. 178. Nei limiti dello stanziamento annuale, e coi fondi particolarmente assegnati, i commissari regionali ed i residenti provvedono alle seguenti spese:

a) acquisto di carta ed oggetti di cancelleria, esclusa la carta intestata per corrispondenza d'ufficio, che è provveduta dall' Economato, incaricato pure di provvedere gli stampati;

b) illuminazione e pulizia dei locali d'ufficio, ed illuminazione esterna degli uffici in occasione di feste nazionali; c) manutenzione del mobilio e piccole riparazioni agli

infissi;

d) acquisto e legatura di libri e di regolamenti;

« PrécédentContinuer »