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CXX.

DECRETO GOVERNATORIALE 30 giugno 1905, n. 407.

Il territorio di Amazi nell' Hamasèn è dichiarato demaniale.

(Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 1° luglio 1905, n. 26).

Noi, ecc., FERDINANDO MARTINI, ecc., REGIO COMMISSARIO CIVILE PER L'ERITREA

Visto l'art. 8 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto l'art. 27 del Regolamento approvato con regio decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto del 19 gennaio 1893, n. 23;

Viste le norme contenute negli art. 94 e seguenti del Regolamento pei Commissariati e per le Residenze, approvato con nostro decreto 30 maggio 1903, n. 213;

Letto il rapporto del Commissario regionale dell'Hamasen in data 24 giugno 1905, n. 1794;

DECRETIAMO :

Il territorio di Amazì, nel Commissariato regionale dell'Hamasèn, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Asmara, 30 giugno 1905.

MARTINI.

CXXI.

LEGGE 9 luglio 1905, n. 443, che proroga al 31 del mese di marzo 1906 il termine fissato per la presentazione al Parlamento dei provvedimenti sui servizi postali commerciali marittimi (1).

Gazzetta ufficiale de! Regno, 17 agosto 1995, n. 192).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogato al 31 marzo 1906 il termine fissato al 30 giugno dall'art. 14 della legge del 22 aprile 1893, n 195, per la presentazione al Parlamento dei provvedimenti sui servizi postali e commerciali marittimi, da adottarsi dopo la scadenza delle Convenzioni marittime, approvata dalla legge stessa e da quelle successive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

MORELLI GUALTIEROTTI - C. MIRABELLO
CARCANO A. MAIORANA

Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO APRILE.

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RAVA.

I

Vedi la successiva legge 30 maggio 1907, n. 272.

CXXII.

NORME 15 luglio 1905. Condizioni e tariffa pel trasporto dei passeggieri, bagagli e merci sulla linea ferroviaria Massaua Ghinda (1).

(Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 15 luglio 1905, n. 28).

A datare dal 21 corrente andranno in vigore le norme, condizioni e tariffe sottoindicate in sostituzione di quelle pubblicate sui Bullettini 35, 37 e 43 del 1904:

1° Sono trasportati gratuitainente:

a) i funzionari civili ed i militari ed assimilati del regio esercito e della regia marina che viaggino per motivi di servizio, muniti di apposita dichiarazione dell'autorità competente;

b) i missionari e le suore quando risulti da un documento scritto che viaggino per trasferimento da uno ad altro stabilimento o per motivi inerenti al ministero religioso;

c) le persone che viaggino in servizio dell'Amministrazione coloniale, quando la spesa del viaggio che compiono dovrebbe essere rimborsata dall' Amministrazione stessa e siano munite di richiesta rilasciata da un capo d'ufficio o di servizio ;

d) i rappresentanti in Colonia della Società esercente della ferrovia, nonchè il personale dipendente quando da un documento scritto risulti che viaggia per ragioni di servizio ferroviario;

(1) Modificate con l'Avviso 7 aprile 1906.

e) i detenuti;

f) i quadrupedi, le merci ed i materiali di spettanza dell'Amministrazione coloniale ed i materiali destinati a lavori che si eseguiscono a gestione diretta dall'Amministrazione stessa;

g) i personali o materiali pei lavori di costruzione of riparazione della linea e sue pertinenze.

Per le spedizioni di cui alla lettera f) dovranno essere presentate alla stazione di partenza apposite richieste.

I trasporti di cui è cenno alla lettera g) si faranno in massima con treni speciali, a richiesta della Società esercente, la quale non avrà diritto ad alcun compenso.

2o Sono trasportati col pagamento di metà prezzo della tariffa ordinaria e limitatamente alle classi 1a e 2a:

a) i funzionari civili e le loro famiglie, in quanto gli uni e le altre provvisti di libretto per le riduzioni sulle ferrovie dello Stato e contro presentazione del libretto stesso a scopo di identificazione;

¿) gli ufficiali ed assimilati del regio esercito o della regia marina in divisa, nonchè gli uomini di truppa italiana del regio esercito e gli uomini di bassa forza della regia marina in divisa, senza bisogno di alcun documento;

c) gli ufficiali ed assimilati del regio esercito o della regia marina non in divisa, le loro famiglie e le famiglie. degli uomini di truppa e di bassa forza suddetti, quando con la presentazione del libretto o con qualsiasi altro documento facciano risultare della loro qualità;

d) i personali della Società di navigazione generale italiana, muniti di un biglietto di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di Massaua.

3° La tariffa ordinaria pel trasporto dei passeggieri nelle varie classi è fissata dalla seguente tabella:

Ghinda Baresa

Damas Mai Atal Dogali Moncallo Otumio

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4.20 2.50 1. 103. 50 2. 100.90 2.801 700.70 1.40 0.90 0.35

Mai Atal

6.30 3.70 1.60 5.60 3 30 1.40 4.90 2. 901. 20 3.50 2.10.85 2.10 1 20.50

Damas

8.40 5.00 2. 157.704 601.957.00 4.20 1.75 5.60 3.40 1.40 4.20 2. 50 1.05 2. 10 1.200. 55

Baresa

.00,6,00 2.5 9. 30 5.60 2. 308, 605. 2012.107.20 4.401.755.80 3.50 1.40 3.70 2.20 0.901.60 1,000. 35

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