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4° È istituito un biglietto di andata e ritorno tra Ghinda e Massaua e viceversa, valevole per giorni sei decorrenti da quelli nel quale è rilasciato.

Il biglietto è assolutamente personale.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno sono i seguenti: a classe L. 14.00, 2a classe L. 8.40, 3a classe L. 3.50. 5° È istituito uno speciale biglietto di terza classe tra Taulud e la fermata di Adagaberai o viceversa, al prezzo di

L. 0.10.

6° Ogni passeggiere ha diritto di portare gratuitamente seco nelle vetture piccoli colli di bagaglio, purché nel complesso non superino il peso di dodici chilogrammi e siano di dimensioni tali da poter essere collocati o sotto i sedili o nelle apposite rastrelliere senza recare incomodo ai viaggiatori.

7° Nelle prime due classi non potranno prender posto persone che non siano decentemente vestite.

8° Nelle vetture di 1a e 2a i ragazzi di età inferiore ai sei anni prenderanno posto gratuitamente, quelli di età compresa fra i sei e i dieci anni pagheranno metà prezzo della tariffa ordinaria o ridotta.

In terza classe saranno trasportati gratuitamente tutti i ragazzi di età inferiore ai dieci anni.

9° I passeggieri saranno tenuti ad aderire alle richieste che verranno loro fatte dal controllore governativo viaggiante in ciascun treno per aver visione dei biglietti e degli altri documenti di viaggio.

10° Non si fanno treni speciali a richiesta del pubblico. 11° Gli eventuali reclami circa il servizio ed il personale della ferrovia devono essere rivolti ai capi-stazione o all'ufficio governativo d'ispezione.

12° Sono in massima da osservare tutte le disposizioni d'ordine generale in vigore per le strade ferrate del Regno, in quanto siano applicabili alla linea Massaua-Ghinda e non contrarie alle presenti norme.

13° La tariffa per i trasporti di bagagli, merci, quadrupedi, veicoli, ecc., è la seguente:

Bagagli:

per ogni quintale-chilometro divisibile di 10.
in 10 kg..

tassa minima per ogni spedizione

Possono essere a richiesta del pubblico spedite come bagagli e come tali tassate le merci seguenti: pesce fresco, frutta fresca, ghiaccio, piante vive ed altre merci di facile deperimento.

Merci varie (di peso superiore a centocinquanta kg. per mc.):

per ogni quintale chilometro divisibile di 10

in 10 kg..

tassa minima per ogni spedizione.

Merci varie (di peso inferiore a centocinquanta cg.

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saranno tassati in ragione di L. 15 0 L. 25 a seconda che siano a due o a quattro ruote, qualunque sia la percorrenza, sempre che il loro trasporto non richieda apposito carro.

Esplosivi e materie infiammabili che richiedano pel trasporto speciali precauzioni:

per ogni quintale chilometro divisibile di 10

in 10 kg...

tassa minima per ogni spedizione.

L. 0.15

1.50

0.02

1.00

0.04

1.00

0.20

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Carri completi (per qualsiasi qualità di merci, esclusi gli esplosivi e le materie infiammabili che saranno sempre tassati a peso):

Cani:

per ogni carro completo (da caricarsi con
non più di 40 quintali) e per chilometro

un biglietto di 3a classe. (I cani viaggiano col proprietario).

> 0.60

14° I bagagli e le altre merci spedite e tassate come bagaglio sono spediti col treno in partenza immediatamente dopo la consegna.

Il limite massimo di tempo entro il quale dovranno essere effettuati i trasporti delle merci è stabilito in giorni quattro oltre quello della consegna; quando però in stazione vi siano merci sufficienti al carico di un treno, il treno sarà effettuato subito, senza attendere che i quattro giorni siano trascorsi.

Le richieste di carri completi saranno soddisfatte nei limiti del materiale mobile disponibile; dopo caricati e consegnati, i carri saranno trasportati non appena sia possibile, nel limite massimo di quattro giorni; quando però i carri pronti siano quattro o più, verranno effettuati uno o più treni speciali entro le ventiquattro ore dalla consegna.

15° Pel trasporto di cavalli ed altri quadrupedi, di bestiame bovino e di belve dovrà sempre essere richiesto il carro completo. I suini e gli ovini potranno essere spediti come merci ordinarie.

16° Il carico e lo scarico nei e dai carri dei bagagli e delle merci consegnate in stazione sarà fatto a cura della Società esercente della ferrovia senza alcun compenso speciale; i carri completi dovranno invece essere caricati a cura e spese degli speditori.

17° Nelle stazioni di Taulud e Ghinda è stabilito un servizio di facchinaggio a disposizione del pubblico. Le relative tariffe sono ostensibili nelle stazioni.

CXXIII.

REGIO DECRETO 20 luglio 1905, n. 435. Imposizione tributaria alle popolazioni indigene della Colonia per l'esercizio 1905-906.

(Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 19 agosto 1905, п 33).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere intorno all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri:

Art. I.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nell'esercizio finanziario 1905-906 le popolazioni indigene della Colonia Eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella.

Art. 2. I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

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Art. 3. Il governatore della Colonia ha facolta di decretare esenzioni o diminuzioni come pure aumento di tributi entro il limite di un terzo, riferendone immediatamente al Ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 20 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE

TITTONI.

Riepilogo dei tributi

da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea durante l'esercizio 1905-906.

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