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d) i fabbricati di proprietà di missioni religiose italiane. o straniere in quanto non siano affittati a privati contro corrispettivo;

e) i fabbricati che servano a sede di Consolati, quando siano di proprietà dello Stato che il Consolato rappresenta; f) le costruzioni rurali quando servano di abitazione ai coltivatori delle terre, di ricovero al bestiame, di magazzini per attrezzi, macchine, prodotti del suolo, ecc., e appartengano al proprietario o concessionario dei terreni cui sono destinate;

g) qualsiasi costruzione destinata ad uso che la renda permanentemente e costantemente improduttiva.

Art. 201. S'intendono esenti da tassa le costruzioni non in muratura, od altrimenti aventi carattere di temporaneità, vale a dire le baracche, gli hedmò, i tucul, ecc., semprechè non formino corpo unico o sieno accessorie di fabbricati od opifici.

Calcolo del reddito.

Art. 202. Il reddito netto delle costruzioni d'ogni specie, indicate all'art. 199, è stabilito deducendo dal reddito lordo delle medesime, a titolo di riparazioni, manutenzione ed ogni altra spesa o perdita eventuale, una metà per gli opifici ed un terzo per ogni altro fabbricato e costruzione.

Art. 203.1 Agli effetti dell'articolo precedente sono considerate come opifizi le costruzioni specialmente destinate. all'industria, munite di meccanismi o apparecchi fissi, nonchè le costruzioni galleggianti stabilmente assicurate alle rive. Il reddito lordo dei fabbricati destinati ad alloggi, magazzini e simili, si determina in base al provento che si ha o si potrebbe avere affittandoli.

Art. 204.

Art. 205.

Il reddito lordo degli opifizi si calcola in base al valore locativo, tenuto conto dei meccanismi od ap

parecchi fissi, ed escluse le trasmissioni e le macchine lavoratrici. Si considerano facenti parte dell'opificio i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi gli alloggi degli operai.

Art. 206.

Epoca dei pagamenti.

Il pagamento della tassa è fatto a bimestri nei primi dieci giorni del secondo mese di ciascun bimestre, vale a dire dal 1° al 10 agosto pel primo bimestre dell'esercizio finanziario, dal 1° al 10 ottobre pel secondo bimestre, e cosi di seguito.

Rimborsi e riduzioni.

Art. 207. Quando per un anno consecutivo un fabbricato soggetto a tassa rimanga sfittato ed inabitato od un opificio inattivo, il proprietario, giustificando opportunamente il fatto, ha diritto al rimborso dell'importo pagato per detto periodo di tempo.

Art. 208. Quando nei fabbricati o negli opifici avvengano modificazioni che ne diminuiscano o ne facciano cessare la rendita, i contribuenti hanno diritto alla riduzione dell'imponibile o alla esenzione dalla tassa a decorrere dal bimestre successivo a quello nel quale la loro domanda, opportunamente giustificata, sia stata favorevolmente accolta.

Art. 209. Le domande ed i documenti per ottenere il rimborso, la riduzione e l'esenzione di cui ai due articoli precedenti, sono presentate alle Commissioni di cui all'art. 187.

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Periodo d'esenzione.

Art. 210. I termini del periodo d'esenzione dalla tassa per le nuove costruzioni, stabiliti dall'art. 4 del regio de<reto 1° ottobre 1891, n. 617, decorrono dal giorno in cui i

nuovi fabbricati e gli opifici sono o possono essere abitati od usati in tutto od in parte.

Art. 211.

Spese.

Quando per un motivo qualsiasi ed in seguito a reclamo del contribuente si debba addivenire a perizie, stime, ecc., le relative spese sono a suo carico ove il reclamo non sorta esito favorevole.

Prescrizioni.

Art. 212. I crediti dell'Erario coloniale per la tassa di cui si tratta sono prescritti dopo due anni a decorrere dall'ultimo atto di procedimento.

Formazione del ruolo dei contribuenti.

Art. 213. Il ruolo dei contribuenti è formato dai commissari regionali in base al ruolo dell'anno precedente, con le varianti che circostanze speciali consigliassero, tenuto conto sia delle nuove denuncie ricevute, sia degli aumenti e delle diminuzioni di rendita che risultassero ai commissariati regionali, sia infine dei nuovi fabbricati che, trascorsi i termini indicati all'art. 210, dovessero essere soggetti a tassa e non fossero stati denunziati.

Art. 214. Le denunzie di nuovi fabbricati od opifici, nonché quelle relative agli aumenti di rendita, per le iscrizioni sui ruoli annuali, debbono essere fatte entro il 31 marzo di ogni anno, sotto pena di multa di sei mesi di tassa sul reddito non denunziato o denunziato in meno.

Art. 215.

Pubblicazione del ruolo.

Il ruolo deve essere pubblicato dai commis sari regionali, per le zone di cui all'art. 196, entro il 30 aprile

d'ogni anno, ed i contribuenti hanno tempo a tutto il 31 maggio successivo per presentare i loro reclami alle commissioni di appello, di cui all'art. 187, competente per territorio.

Art. 216. Dopo la data ora detta il ruolo diventa esecutivo colle modificazioni che vi sono apportate in base alle decisioni della Commissione sui reclami ricevuti, e delle quali e data partecipazione agli interessati entro il 20 giugno, nei modi di cui all'art. 198, salvo il diritto di ricorso previsto dall'art. 197. Copia del ruolo è trasmessa, dai commissari, al Governo.

Art. 217.

Riscossione della tassa.

Le riscossioni sono fatte dai commissariati regionali direttamente, o coll'ausilio delle residenze e delle stazioni dei reali carabinieri.

Penalità.

Art. 218. Ai morosi al pagamento, vale a dire a coloro che non abbiano pagata la tassa al termine fissato coll'articolo 206, è applicata una sopratassa in ragione del 5% delle somme di cui sieno debitori.

Procedura.

Art. 219. Trascorsi dieci giorni dal termine fissato dal suddetto art. 206, il commissario regionale fa notificare ai debitori un avviso, conforme all'annesso modello n. 10 (1), dell'ammontare del debito, con diffida di soddisfarlo entro cinque giorni. Per i contribuenti irreperibili l'affissione del l'avviso alla porta del commissariato regionale o della resisidenza e della giudicatura regionale, tiene luogo della notificazione dell'avviso stesso.

1) V. allegato III.

Art. 220. Trascorso inutilmente detto termine di cinque giorni, il commissario regionale fa procedere al pegnoramento dei beni mobili appartenenti ai debitori morosi, dei fitti e delle pigioni in corso.

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Art. 221. In mancanza di beni mobili, di fitti o di pigioni da pegnorare, è fatto verbale negativo, in seguito del quale si può procedere all'esecuzione immobiliare.

Art. 222. L'atto di pegnoramento dev'essere redatto in presenza di due testimoni e deve contenere le generalità del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del credito pel quale si procede, la qualità, la quantità ed il valore approssimativo degli oggetti pegnorati, le generalità del depositario ed infine l'intimazione che, trascorsi dieci giorni, si procederà alla vendita degli oggetti pegnorati, colle norme comuni di procedura.

Art. 223. Per l'esecuzione sugl'immobili la notificazione dell'avviso di pagamento tiene luogo della notifica del titolo esecutivo.

In tutto il resto è seguito il procedimento ordinario per le esecuzioni immobiliari.

Delegati alle notifiche ed alle esecuzioni.

Art. 224. Le notificazioni ai contribuenti e le esecuzioni mobiliari sono fatte da impiegati italiani dei commissariati regionali e delle residenze, o da carabinieri o graduati dell'arma, espressamente delegati, volta per volta, dai commissari regionali o dai residenti.

Le vendite all'incanto tanto degl'immobili come degli oggetti mobili sono fatte col procedimento ordinario.

Le spese di notifiche, verbali, ecc., compresi i diritti spettanti ai messi, ai testimoni, ecc., nella misura indicata dalla tariffa consolare applicata dalle cancellerie giudiziarie della Colonia, sono a carico dei debitori.

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