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direttamente nella Tesoreria dai debitori, in parte sono riscosse da agenti secondari che a lor volta le versano in Tesoreria.

I versamenti di somme da introitarsi a favore della contabilità speciale della Colonia debbono sempre essere autorizzati dal direttore di finanza: l'autorizzazione di riceverli può esser data in modo permanente al controllore della Tesoreria per i versamenti ordinari che vengono fatti dagli agenti di riscossione.

Spetta al governatore, su proposta del direttore di finanza, di determinare quali versamenti debbono essere considerati come reintegro ai vari articoli del bilancio passivo.

I bollettari per la riscossione dei proventi d'ogni specie e gli altri documenti equivalenti sono provveduti ai vari uffici della Ragioneria, alla quale deve esserne reso esatto

conto.

I conti delle entrate riscosse dagli agenti di riscossione sono trasmessi direttamente alla Ragioneria che provvede alla loro revisione e ne dà il benestare.

Art. 20. Al solo governatore spetta di ordinare le spese.

I direttori di governo debbono perciò sempre ottenere l'autorizzazione scritta prima di disporre il pagamento di spese eventuali che non dipendano dall'ordinario funzionamento dei servizi.

Gli ordini di pagamento sono emessi dal direttore di finanza in qualità di delegato del governatore.

Le due Direzioni di governo, il Consiglio d'amministra zione del regio corpo di truppe coloniali, gli uffici autonomi alla dipendenza diretta del governatore e la Segreteria del governatore per l'Economato possono richiedere la emissione di ordini di pagamento diretti a favore dei creditori o di anticipazione a favore dei gestori secondari.

Per gli ordini di pagamento diretti dovranno alla richiesta essere uniti i documenti di spesa regolarmente liquidati; per

quelli di anticipazione dovrà nella richiesta essere indicato sommariamente le cause delle spese da soddisfarsi: le richieste dovranno sempre indicare l'articolo di bilancio al quale la somma deve essere applicata.

La Direzione di finanza, in base alle richieste, emette i mandati e li passa alla Ragioneria, insieme ai documenti giustificativi degli ordini diretti: spetta alla Ragioneria di dar corso ai mandati dopochè abbia verificata la regolarita dei documenti ora detti e abbia accertato che sia possibile ammetterli a pagamento per capienza di stanziamenti, e che i pagamenti si riferiscano a spese preventivamente approvate. Art. 21. Il Consiglio d'amministrazione del regio corpo di truppe coloniali, per gli ordini di pagamento a titolo di anticipazione per spese militari, ed i singoli gestori secondari per gli ordini di pagamento a titolo di anticipazione per spese civili, sono responsabili verso il Governo della Colonia del regolare impiego delle somme ricevute ed hanno l'obbligo di renderne conto nei modi e nelle forme prescritte.

Il rendiconto dell'impiego delle somme ricevute con man. dati di anticipazione è dato:

a) annualmente dal Consiglio d'amministrazione delle truppe alla Ragioneria della Colonia per tutte le anticipa zioni fatte corrispondere dal Consiglio stesso ai singoli comandanti di riparto e capi di servizi militari, i quali però debbono mensilmente compilare e trasmettere al Consiglio i loro rendiconti rispettivi;

b) mensilmente dai gestori dell'amministrazione civile alla Ragioneria della Colonia, pel tramite della Direzione di governo dalla quale i servizi dipendono e direttamente per gli uffici autonomi alla dipendenza immediata del gover

natore.

Art. 22.

La corrispondenza relativa alla revisione dei conti delle entrate e delle spese si passa direttamente tra la

Ragioneria ed i vari agenti secondari: è dovere però della Ragioneria di informare la Direzione di governo competente o il governatore per gli uffici autonomi dei rilievi che non fossero di natura esclusivamente contabile.

Art. 23. La Ragioneria riassume tutti i conti delle entrate e delle spese e compila mensilmente i rendiconti generali ed annualmente il conto consuntivo da trasmettere al Governo centrale nei termini di tempo e nelle forme prescritte.

Informa mensilmente le Direzioni di governo competenti dell'andamento delle riscossioni delle entrate e delle situazioni degli articoli di spesa da ciascuna amministrati.

Tiene i ruoli amministrativi del personale civile e quello delle spese fisse di ogni genere e controlla la regolarità del pagamento degli assegni al personale e delle spese fisse d'ogni specie.

I ruoli delle spese fisse da pagarsi dalla Tesoreria ed i relativi elenchi di variazione sono compilati dalla Ragioneria e sono resi esecutivi dal direttore di finanza nella sua qualità di delegato del governatore, giusta quanto è detto al precedente art. 20.

I conti del patrimonio mobiliare della Colonia compilati dall'Economato sono controllati dalla Ragioneria.

Art. 24. Le riscossioni ed i pagamenti di somme che debbano essere liquidate a favore od a carico dei terzi costituiscono altrettante partite da tenersi in evidenza dalla Ragioneria in apposito registro dei debitori e dei creditori.

La Direzione di finanza cura la liquidazione di tali partite, delle quali la Ragioneria trasmette alla Direzionė stessa la situazione dopo la chiusura dei conti di ciascun mese.

Art. 25. Entro il 31 marzo p. v. la Ragioneria sottoporrà all'approvazione del Governo della Colonia uno schema di regolamento generale contabile da mettersi in vigore a datare dal 1° luglio 1906. Fino a quella data rimarranno in vigore tutte le prescrizioni date fino ad ora.

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Art. 26. La costituzione in personale dei vari uffici organici della Colonia è quale risulta dall'unita tabella.

La Segreteria provvederà alla pubblicazione del ruolo generale del personale distinto per ciascun ufficio o servizio. Art. 27. - Il presente decreto avrà vigore dal 16 corrente. Ogni disposizione non in armonia con quanto dal presente decreto è prescritto s'intende abrogata.

Art. 28.

Disposizioni transitorie.

L'ufficio istituito colla disposizione contenuta nell'art. 10 del presente decreto assumerà la direzione dell'esercizio della ferrovia il 1° gennaio 1906. A tutto il 31 dicembre disimpegnerà soltanto le altre attribuzioni indicate in detto articolo.

Asmara, 10 novembre 1905.

MARTINI.

QUADRO ORGANICO DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA COLONIA ERITREA.

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