--- Licenze. Art. 247. I permessi di apertura o di trasferimento non sono rilasciati dalle autorità di cui al capo IX, se non contro presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa o della differenza di tassa a seconda dei casi. Reclami. Art. 248. I reclami relativi alla classificazione degli esercizi per effetto del pagamento della tassa di apertura, sono trasmessi alle Commissioni d'appello. Art. 249. Quando detti reclami abbiano esito favorevole, ha luogo il rimborso della somma pagata in più. Art. 250. Tasse per cave. Le tasse per concessione di cave di pietra, sabbia, ecc., sono esatte nella misura fissata, caso per caso, con apposito contratto scritto, redatto colle forme generali già prescritte coll'art. 104. Art. 251. Tasse per diboscamento. Le tasse pel diboscamento sono eventualmente applicate in dipendenza di concessione a cui provvede il Governo a termini dell'art. 141. Tasse di consumo. Art. 252. Sugli animali bovini, suini, ovini, caprini che vengono macellati nella Colonia grava una tassa di consumo nella seguente misura: a) bovini e suini, del peso vivo superiore a kg. 50, per capo b) gli stessi, del peso vivo inferiore a kg. 50, per capo c) ovini e caprini, per capo Sono esenti gli ovini ed i caprini da latte. L. 6.50 3 0.50 Esazioni. - Art. 253. La tassa suddetta è riscossa dai commissari regionali e dai residenti, a mezzo dei bollettari regolamentari a matrice e figlia. All'uopo eglino fanno obbligo ai capi di denunciare ogni settimana, in occasione delle pubbliche udienze, le macellazioni avvenute nei loro territori. Art. 254. Concorso dei reali carabinieri. Per il servizio d'esazione delle tasse di consumo fuori della sede dei commissari e residenti, questi possono valersi delle stazioni dei reali carabinieri, ed anche, occorrendo, del personale di ufficio o dei capi di fiducia. Art. 255. Obbligo di anticipato pagamento. Nelle sedi di commissariato regionale, di residenza, di stazione dei reali carabinieri, è proibito di macellare animali senza aver prima soddisfatto la tassa di cui agli articoli precedenti. Contravvenzioni. Art. 256 Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei precedenti articoli i commissari regionali ed i residenti impongono ai contravventori una multa uguale al triplo della tassa non percetta. Art. 257. Quitanze. Settimanalmente i delegati dei commissari e dei residenti rimettono loro l'importo delle esazioni, con un elenco nominativo dei contribuenti, in base a cui sono rilasciate le quitanze di riscossione. Art. 258. Esenzioni. Sono esenti dalla tassa di consumo gli animali bovini, ovini, caprini macellati: a) da indigeni cattolici nei giorni di Epifania, Pentecoste, Ascensione, Corpus Domini, Pasqua, Natale; b) da indigeni eutichiani nei giorni di Fassigà. di Temchèt, di Lidet, e nei tre giorni di Mascàl; c) da indigeni mussulmani nel giorno precedente le festività di Ramadan e di Bairam, in quello delle dette festività e nel susseguente. Art. 259. -- Tali esenzioni hanno luogo in quanto la carne non sia destinata alla vendita, ed in quanto la macellazione non avvenga nei pubblici macelli. Attribuzioni generali. Art. 260. Il servizio di pubblica sicurezza è normal mente esercitato, con le direttive del Governo, dall'arma dei. reali carabinieri, sussidiata da ascari di truppa e da gregarii di banda, e con le norme generali di cui in appresso. Art. 261. L'arma dei reali carabinieri ha giurisdizione su tutte le zone della Colonia, affidate alla sua sorveglianza. Art. 262. - Il servizio è fatto dall'Arma a mezzo di tenenze, sezioni o stazioni. Queste sono istituite laddove occorra, in modo permanente o temporaneo, per ordine del governatore, udito il parere del comandante dei reali carabinieri e del commissario o del residente della zona. Art. 263. I commissari regionali ed i residenti esercitano, nelle rispettive circoscrizioni, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza ove non esistono tenenze dei reali carabinieri. Art. 264. Ove esistono tenenze, le due autorità procedono d'accordo per determinare i provvedimenti da prendersi. Decisi i provvedimenti, autorizzati nei casi gravi dal Governo, la direzione e la responsabilità delle operazioni spettano all'arma. Art. 265. Tuttavolta, nei casi più gravi, quali quelli di comparsa di bande armate, è riservato al Governo di avocare a sè la direzione del servizio. - Art. 266. I rapporti dei commissari regionali e dei resi denti con l'arma dei reali carabinieri, per quanto riguarda la polizia giudiziaria, sono analoghi a quelli dei pretori del Regno con l'arma; e per qualunque altra operazione di polizia ordinaria sono analoghi a quelli dei sindaci con l'arma stessa. Art. 267. I commissari regionali ed i residenti sono tenuti a denunciare alla procura del Re, pel tramite del Governo, tutti quei reati la cui cognizione ecceda la loro competenza e che comunque venissero a loro conoscenza, confortando il rapporto di qualsiasi notizia atta a completare l'istruttoria. Art. 268. Sorvegliano e provvedono, nei limiti della loro competenza, riferendo al Governo o giudicando in merito, per ogni infrazione alle leggi, al disposto del regio decreto 9 dicembre 1892, n. 747 (1), sull'ordinamento della pubblica sicurezza nella Colonia, od agli speciali regolamenti. Denunzie. Art. 269. Ogni agente della pubblica forza denuncia: a) colle forme di legge, i delitti e le contravvenzioni imputati ad europei od assimilati, ed i delitti imputati ad indigeni; b) con semplice memoria scritta o verbalmente, le contravvenzioni imputate ad indigeni. --- Armi. Art. 270. L'arma dei reali carabinieri provvede per la concessione ed il rinnovamento dei permessi di porto d'armi, per la vendita o la cessione di armi da fuoco o di munizioni, e per quant'altro è disposto dalla vigente legge di pubblica sicurezza relativamente alle armi, sempre quando si tratti d'un europeo od assimilato. Per gli indigeni provvede il Governo per mezzo del Comando del regio Corpo di truppe coloniali se trattasi di militari indigeni in effettività di servizio, ed a mezzo dei commissari regionali e dei residenti se trattasi di qualunque altro indigeno. Art. 271. Le proposte dei commissari e dei residenti si informano al criterio che nessuno, oltre i capi distretto, tribù o banda, possegga più di un'arma lunga da fuoco; che la licenza è normalmente accordata ai soli capi, notabili od insigniti di grado onorifico; che non è mai accordata a coloro che subirono una condanna, anche se graziati, o che comunque furono ribelli o fuorusciti. (1) V. allegato I, lettera f. |