Rilascio di permessi. Art. 272. Le proposte dei commissari e dei residenti, sia per le licenze nuove, sia pel rinnovamento di quelle scadute, devono essere accompagnate dal parere dei reali carabinieri da essi richiesti. Art. 273. Accolte le proposte, i commissari ed i resi denti rilasciano la licenza riscuotendo la relativa tassa di L. 12, a mezzo di bollettari regolamentari provveduti dal Governo. I fucili a pietra od a miccia non sono gravati di tassa. Art. 274. Sono esenti da tassa le armi donate dal governatore, e quelle assegnate ai capi per ragione della loro carica. Art-275 Stampati. - Gli stampati pei permessi di porto d'armi sono tenuti in deposito presso il comando della compagnia dei reali carabinieri e riuniti bollati presso il detto comando. I commissari regionali ed i residenti richiedono ad esso i registri dei permessi di porto d'armi, e ad esso rimettono le matrici quando i registri sono esauriti. Concessione e revoca di licenze. Art. 276. I commissari regionali ed i residenti danno notizia al Comando dei reali carabinieri, volta per volta, dei permessi di porto d'armi concessi o revocati. Ben inteso che, in dipendenza di reato, qualunque agente della pubblica forza può procedere al disarmo di individui, riferendone immediatamente alle autorità interessate. Art. 277. Permessi temporanei. Ogni volta che i commissari regionali od i residenti debbano, per ragioni di servizio, munire tempora neamente di arma da fuoco corrieri, informatori o altri agenti, li provvedono di biglietto di riconoscimento redatto in carta d'ufficio e firmato dal commissario o dal residente. Avvertono, del rilascio temporaneo del permesso, la stazione dei reali carabinieri competente per territorio. Art. 278. Il permesso temporaneo deve contenere l'indicazione della durata del servizio, e la descrizione dell'arma consegnata. Art. 279. Nessun indigeno, se non in regolare servizio, o munito di regolare licenza o di permesso temporaneo, può detenere armi nè proprie nè dell'Amministrazione. Confische. Art. 280. I commissari regionali, i residenti, gli agenti della pubblica forza sequestrano le armi detenute in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Art. 281. Le armi comunque sequestrate o confiscate, sono versate al Governo, che provvede per la vendita, o pel versamento nei magazzini d'artiglieria. Registri. Art. 282. I commissari regionali ed i residenti tengono un registro, conforme all'unito modello n. 11 (1), in cui sono descritte tutte le armi comunque possedute da indigeni da essi amministrati; ed un altro registro, conforme all' unito modello n. 12 (2), in cui sono descritte le armi e gli acces sori avuti in caricamento dalla competente autorità militare. Pubblici esercizi. Art. 283. Nelle località ove non risiedono ufficiali dei reali carabinieri, e limitatamente agli indigeni, le licenze per (1) V. allegato III. apertura o trasferimento di locande, osterie, caffè e tutti gli altri esercizi menzionati all'art. 6 del regio decreto 8 dicembre 1892, n. 747, o la revoca delle stesse, sono date dai commissari regionali o dai residenti come autorità di pubblica sicurezza, con obbligo però di chiedere il parere della tenenza dei reali carabinieri, competente per territorio. Art. 284. In caso di discordanza di parere fra il commissario regionale od il residente ed il comandante della tenenza, entrambe le suddette autorità ne riferiscono all'autorità superiore che decide. Art. 285. Deve però essere data partecipazione, volta per volta, al Comando della compagnia reali carabinieri, delle licenze di apertura d'esercizio concesse o revocate, agli effetti di cui all'art. 243. Art. 286. L'agente della pubblica forza può sempre, in dipendenza di reato o di pericolo di disordini, ordinare provVisoriamente la chiusura dell'esercizio. Art. 287. Per ogni licenza il concessionario paga, alla cassa del rispettivo commissariato o residenza, la tassa di cui all'art. 244. Art. 288. I pubblici esercizi non possono rimanere aperti oltre le ore 24 in Massaua ed in Asmara, ed oltre le ore 22 nelle altre località. Quelli condotti da indigeni non possono, in alcuna località, rimanere aperti oltre le ore 21. Giuoco. Art. 289. È proibito qualsiasi giuoco o fantasia per le vie e per le piazze, se non espressamente autorizzato dal commissario o dal residente previo avviso dei reali carabinieri. Questua. Art. 290. È proibita la questua; solo in casi eccezionali i commissari regionali ed i residenti possono autorizzarla agli indigeni quando trattisi, giusta le consuetudini locali, di raccogliere da affini per parentela somme destinate al pagamento di multe collettive o del tradizionale prezzo di sangue. Art. 291. A cura dei commissari regionali, dei residenti, degli agenti della pubblica forza, i mendicanti sono fatti accompagnare oltre confine se stranieri; sono consegnati ai notabili della loro stirpe, ai conventi, alle moschee, agli amministratori dei beni uacùf, secondo i casi, se nativi della Colonia. Passaporti e fogli di via. Art. 292. Nessuno può partire dalla Colonia per via di mare senza essere munito di regolare passaporto o foglio di via, rilasciato dal comandante dei reali carabinieri o dai suoi delegati. È fatta eccezione pei passeggieri di sambuchi che si recano nelle isole o nel litorale eritrei. La partenza di tali passeggieri è sorvegliata dalla capitaneria di porto. Art. 293. Agli indigeni non sono accordati passaporti. Non sono accordati fogli di via ad indigeni, se non dietro esibizione di nulla osta rilasciato dal competente commissario o residente. Art. 294. I commissari regionali ed i residenti rilasciano o rifiutano il nulla osta secondo le particolari direttive del Governo. Art. 295. Pellegrini per Gerusalemme. Trattandosi di pellegrini abissini diretti a Gerusalemme, i commissari od i residenti si accertano che sieno provveduti dei mezzi pel viaggio di andata e di ritorno e dei mezzi di sussistenza in Gerusalemme. Esigono che da ogni persona sia fatto un deposito di L. 200, che rimettono, a mezzo del Governo, al regio Consolato italiano in Gerusalemme. Ove il deposito non sia possibile, chiedono la costituzione di garanti solvibili, da tenersi responsabili pel caso di rimborsi di spese alle autorità. Durata dei passaporti e dei fogli di via. Art. 296. I passaporti sono valevoli per tre anni e de vono essere vistati ad ogni partenza dei titolari; i fogli di via si rilasciano volta per volta ad ogni partenza. Tasse. Art. 297. Ogni passaporto è gravato della tassa di L. 10 per le persone agiate; di L. 1 per le altre. Queste tasse sono esatte dai reali carabinieri, a mezzo dei bollettari regolamentari. Art. 298. Generalità dei nuovi arrivati. Le persone che arrivano in Colonia per soggiornarvi oltre otto giorni debbono, nel termine di 48 ore dal loro arrivo, fornire le indicazioni delle loro generalità e del loro domicilio all'arma dei reali carabinieri. Se sono indigeni del continente affricano od asiatico dovranno presentarsi in persona all'arma dei reali carabinieri per indicare le loro generalità ed il loro recapito. Attribuzioni delle autorità marittime. Art. 299. Il capo dei servizi di dogana e di porto ed il commissario regionale di Assab, funzionante da capitano di porto, esigono che le agenzie delle Compagnie di navigazione, comandanti di bastimenti o di barche di qualunque natura, non imbarchino persone non munite di regolare passaporto o foglio di via. |