c) collauda, introduce in magazzino e dà in carico ai consegnatari i materiali acquistati; a) liquida i conti dei fornitori ed ordina il pagamento delle somme loro dovute. Art. 114. Le dotazioni di vestiario e di equipaggiamento ed eventualmente quella di altri materiali che sieno in consegna al deposito a titolo di riserva, debbono costantemente essere tenute al completo ed in buone condizioni sotto la responsabilità del Consiglio d'amministrazione del deposito, il quale prende le disposizioni che ritiene opportune allo scopo di evitare deterioramenti, e si riferisce al Consiglio d'amministrazione del regio corpo di truppe coloniali, quando, in circostanze speciali od urgenti, avesse dovuto impiegare una parte di detti materiali. Art. 115. Per il servizio di pagamento e riscossioni per conto del Consiglio d'amministrazione del regio corpo di truppe coloniali, funzionano presso il deposito una cassa di riserva ed una corrente, alla Direzione e sotto la responsabilità del Consiglio d'amministrazione di distaccamento. I fondi ed i titoli di credito sono conservati nella cassa di riserva, munita di tre chiavi tenute dai membri del Consiglio. La cassa corrente ha due chiavi, tenute dal relatore e dal cassiere, serve per contenere i fondi pei bisogni della giornata e non può chiudersi seralmente con una rimanenza superiore a L. 5000. Il rifornimento della cassa presso il deposito è fatto dal Consiglio d'amministrazione del regio corpo di truppe coloniali, che richiede all'uopo al Governo della Colonia l'emissione di ordini di pagamento d'importo corrispondente ai bisogni presunti di un mese. Gli ordini sono alla Tesoreria coloniale comunicati in vaglia del tesoro pagabili in Napoli al Consiglio d'amministrazione del deposito con quietanza del Consiglio stesso o delle persone all'uopo delegate sulla presentazione del libretto di riscossione. I movimenti di fondi nella cassa di riserva sono deliberati dal Consiglio, e sono annotati sopra apposito registro da tenersi nella cassa di riserva. Le riscossioni ed i pagamenti sono ordinati dal relatore, che firma, insieme al cassiere, i vari titoli e sono annotati su speciale registro di cassa. Il deposito della Colonia mensilmente compila e trasmette al Consiglio d'amministrazione del regio corpo di truppe coloniali il rendiconto di cassa. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Art. 116. Entro il mese di luglio 1906 i capi degli uffici ed autorità civili della Colonia, rimetteranno all'ufficio di ragioneria il prospetto dei quadrupedi loro in consegna al 1° detto mese, con le indicazioni di cui all'art. 92. Art. 117. — I materiali da costruzione e di consumo d'uso comune e gli attrezzi e strumenti da lavoro che, a mente dell'art. 153 del decreto governatoriale n. 525 bis del 25 giugno 1889, furono riuniti in uno speciale magazzino, siccome esuberanti ai bisogni dei vari servizi, continueranno ad essere geriti da un consegnatario responsabile, alla dipendenza diretta della direzione di finanza, il quale renderà i conti secondo le norme ed istruzioni date dalla predetta direzione. Lo speciale magazzino, di cui sopra, cesserà di funzionare allorchè i vari materiali ivi esistenti saranno completamente esitati. CLXVI. AVVISO 5 luglio 1906. Tassa delle lettere scambiate fra l'Eritrea ed il Benadir e l'Egitto ed il Sudan (1). (Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 7 luglio 1906, n. 27). Per effetto della Convenzione 15 maggio 1906 tra l'Italia e l'Egitto, a datare dal 1° corrente, la tassa delle lettere scambiate fra i due paesi, compresa l'Eritrea, il Benadir ed il Sudan, è ridotta a centesimi 15 (quindici) per ogni porto di 15 grammi. Asmara, 5 luglio 1906. (1) Vedi il testo dell'Accordo allegato al regio decreto 10 settembre 1906 che gli da precisa ed intera esecuzione. CLXVII. LEGGE 15 luglio 1906, n. 361. Proroga al 1° luglio 1907 dei termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205 (1). (Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 4 agosto 1906, n. 31). VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'Italia Il Senato e la Camera dei dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, già prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, sono prorogati al 1° lu glio 1907. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Racconigi, addi 15 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE ΤΙΤΟΝΙ. (1) Prorogati di nuovo i termini al 1° luglio 1909, con legge 27 feb braio 1908, n. 75. CLXVIII. REGIO DECRETO 22 luglio 1906, n. 461. Approvazione delle tabelle organiche del regio corpo di truppe coloniali per l'esercizio finanziario 1906-907. (Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 8 settembre 1906, n. 36). VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA Visti gli articoli 6 e 7 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea; Visto l'art. 19 dell'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea approvato col nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507; Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col Ministro della guerra; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO : Articolo unico. -- Sono approvate le annesse tabelle organiche del regio corpo di truppe coloniali per l'esercizio finanziario 1906-907. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi 22 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. TITTONI. VIGANÒ. |