CLXXXV. REGIO DECRETO 10 gennaio 1907, n. 14. Tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell' Eritrea per l'esercizio 1906-907. Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 9 febbraio 1907, n. 6). VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere intorno all' imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia; Sentito il Consiglio coloniale; Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Art. 1. ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Nell'esercizio finanziario 1906-907 le popolazioni indigene della Colonia Eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella. Art. 2. I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato. Art. 3. Il governatore della Colonia ha facoltà di decretare esenzioni o diminuzioni come pure aumento di tributi entro il limite di un terzo, riferendone immediatamente al Ministero degli affari esteri. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1907. VITTORIO EMANUELE. TITTONI. Visto, Il guardasigilli: GALLO. Tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea, durante l'esercizio 1906-907. CLXXXVI. AVVISO DI CONCORSO, 12 gennaio 1907, ad un posto di ostetrica per la città di Asmara. (Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea, 12 gennaio 1907, n. 2). È aperto per conto del Governo della Colonia Eritrea il concorso ad un posto di ostetrica per la città di Asmara. Il concorso è per titoli; però dall'aspirante che verrà prescelta prima che essa venga dichiarata vincitrice del concorso, potranno esigersi anche prove di esame. Le concorrenti dovranno presentare al regio Ministero degli affari esteri (ufficio coloniale), non più tardi del giorno. 30 aprile 1907, le loro domande corredate dai seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza italiana; b) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante non abbia ancora compiuti i 30 anni; c) diploma di abilitazione in ostetricia conseguito in una delle università del Regno; d) certificato degli esami sostenuti nei corsi universitari e delle votazioni riportate; e) titoli comprovanti l'esercizio legale della professione da almeno due anni; f) certificati di penalità e di buona condotta aventi date anteriori di non più di tre mesi a quella della domanda; g) certificato di sana e robusta costituzione fisica avente data anteriore di non più di un mese a quella della domanda. L'ostetrica dichiarata vincitrice del concorso dovrà essere pronta a partire per la Colonia 15 giorni dopo la parteci pazione della sua nomina, che riceverà pel tramite del regio Ministero degli affari esteri, e dovrà prendere imbarco il giorno che con la partecipazione medesima le sarà indicato. Essa s'intenderà assunta in servizio dal Governo della Colonia Eritrea alle condizioni qui appresso specificate, che, col solo fatto dell'accettazione della nomina, s'intenderanno da lei pienamente e senz'alcuna riserva accettate. Condizioni del servizio. Art. 1.- - L'impegno tra il Governo della Colonia e l'ostetrica avrà la durata di due anni, a partire dal giorno dell'imbarco di questa in Italia. Dopo di che s'intenderà tacitamente rinnovato, sempre di anno in anno, quando da una delle parti non sia intervenuta disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza. Art. 2. L'ostetrica dipenderà direttamente dal commissario regionale dell'Hamasèn e dal medico condotto di Asmara per quello che riguarda la parte tecnica del servizio. Essa sarà tenuta all'esatta osservanza del regolamento sull'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con regio decreto 23 febbraio 1890, n. 6678, e delle istruzioni che lo accompagnano. Art. 3. L'ostetrica avrà inoltre l'obbligo della cura gratuita a domicilio delle persone di famiglia degli aiutanti, degli aiutanti coloniali e degli altri personali che ne coprono le cariche, nonchè delle persone povere non indigene. Agli effetti di quanto precede sono considerate povere le persone di famiglia di coloro che non sono iscritti sui ruoli dei contribuenti per insufficienza di reddito, e quelle munite di speciale certificato di povertà rilasciato dai commissari regionali o dai residenti. Sarà pure tenuta a prestar servizio nell'ambulatorio medico-chirurgico o nell'ospedale, sempre quando il medico con dotto crederà di chiamarvela, e a visitare, su richiesta del commissario regionale, le persone di famiglia pei capi indigeni e le inferme degenti nelle carceri. Art. 4. Per le cure a pagamento, l'onorario da percepirsi dall'ostetrica sarà limitato in un massimo di L. 3 per visita, da ridursi però a L. 2 quando si tratti di cure lunghe. Per ogni assistenza completa, avrà inoltre diritto a percepire L. 25. Art. 5. In compenso di tutti i servizi che l'ostetrica è obbligata a prestare, le verrà corrisposto un assegno unico, complessivo, di L. 200 mensili, più L. 30 mensili per indennità d'alloggio. Le sarà inoltre provveduto un biglietto di 2a classe pel viaggio dal comune di sua residenza all'Asmara. Le spese del viaggio di ritorno, anche in 2a classe, le saranno dovute solo in caso di disdetta dell'impegno da parte del Governo. Art. 6. Il trattamento personale dell'ostetrica per ciò che si riferisce alla disciplina, alle licenze ed alla esenzione dalle tasse sarà quello stabilito per gli aiutanti coloniali col regio decreto 22 settembre 1905, n. 507. Essa non potrà però mai invocare le disposizioni del detto decreto a proposito di diritti che non le sono espressamente attribuiti con le presenti condizioni. |