Art. 300. - Stabilimenti carcerari. Gli stabilimenti carcerari nella Colonia sono le carceri di Massaua, di Asmara e di Assab. Queste ultime sono adibite anche a reclusorio. Nelle carceri sono rinchiusi: a) i detenuti in attesa di giudizio; b) i detenuti condannati; c) i detenuti di passaggio. Art. 302. Nelle carceri di Asmara si scontano le pene non superiori ad un anno. In quelle di Massaua, le pene non superiori a due anni. La durata della pena si calcola tenendo conto soltanto del periodo che, al giorno della condanna, resta ancora a scontare. Art. 303. Nelle località, ove non esistono carceri, le pene superiori ad un mese, calcolate come nell'articolo precedente, sono scontate nelle camere di sicurezza dei reali carabinieri, o presso le sedi dei commissariati o delle residenze, se ivi esistono locali adatti, anche se custoditi da soli gre gari di bande. Art. 304. Nelle carceri di Assab, adibite a reclusorio, scontano la pena inflitta, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, tutti i condannati che, a partire dal giorno della condanna, debbano scontare una pena superiore a due anni. Art. 305. In casi eccezionali però, il Governo può auto rizzare, volta per volta, che le pene eccedenti i limiti di tempo di cui agli articoli precedenti sieno scontate anche nelle carceri di Massaua o di Asmara. Art. 306. I militari sottoposti a procedimento penale, e quelli condannati, sono custoditi negli stabilimenti di cui all'art. 300. Art. 307. Negli stabilimenti carcerari della Colonia sono rinchiusi tanto gli europei ed assimilati, quanto gli indigeni. Questi ultimi sono custoditi in distinti locali, in modo da evitare qualsiasi contatto con gli europei ed assimilati. I militari italiani, se i locali lo permettono, sono rinchiusi in camere separate da quelle dei detenuti europei. Così pure in locali separati sono rinchiuse le donne e i ragazzi. Art. 308. I condannati europei, compresi i militari italiani, che dopo la sentenza di condanna debbano scontare più di un anno di pena restrittiva della libertà personale, sono tradotti in Italia per ivi essere rinchiusi in uno degli sta bilimenti carcerari. Attribuzioni dei commissari regionali. Art. 309. Il servizio carcerario nella Colonia, salvo speciali disposizioni, dipende dai commissari regionali. Art. 310. Spetta ai commissari regionali di prendere gli accordi necessari con l'autorità militare locale circa quanto riguarda la custodia esterna degli stabilimenti carcerari. Art. 311. Il commissario regionale si assicura con improvvise visite allo stabilimento del buon andamento del servizio. Alla fine di ogni trimestre rimette al Governo una particolareggiata relazione circa il servizio carcerario nel proprio territorio, presentando quelle proposte che crede del caso, circa il personale di custodia, i locali ed il servizio interno, per un miglior funzionamento del servizio stesso. Alla relazione unisce una statistica numerica dei detenuti entrati ed usciti dal carcere durante il trimestre secondo l'annesso modello n. 13 (1). Nei primi giorni del mese di gennaio rimette al Governo (1) V. allegato III. la relazione annuale sull'andamento del servizio carcerario: ad essa, oltre una tabella statistica come quella trimestrale, è annessa una tabella dimostrativa delle spese sostenute durante l'anno pel servizio carcerario. Delegato delle carceri. Art. 312. Uno degli impiegati del commissariato regionale, è delegato al servizio del carcere locale. Egli attende al disimpegno delle proprie attribuzioni circa il servizio carcerario sotto la dipendenza del commissario regionale, al quale spetta di sovraintendere al servizio stesso. Art. 313. Il delegato alle carceri è il capo dello stabilimento; egli invigila con frequenti visite diurne e notturne su tutti i rami del servizio e provoca nel caso gli opportuni provvedimenti dal commissario regionale. Si assicura con frequente intervento personale dell'osservanza delle leggi, delle prescrizioni del presente regolamento e di tutte le istruzioni e le disposizioni emanate dalla competente autorità; sorveglia il modo come il personale di custodia compie il proprio dovere, provvede alla regolare tenuta dei registri, degli atti et dei documenti prescritti e sottopone alla firma del commissario regionale tutta la corrispondenza d'ufficio con le varie autorità; assiste alla distribuzione del vitto; visita almeno una volta per settimana tutti i detenuti, ascoltandone le domande ed i reclami, ed interessandosi in particolar modo dei detenuti europei. Tali domande e reclami riferisce tosto al commissario regionale per i relativi provvedimenti. Sorveglia in modo speciale che fra i detenuti europei o assimilati europei ed indigeni non siavi contatto di sorta. Oltre a ciò è suo obbligo: a) Ammonire il detenuto che manchi ai propri doveri e lodare quello che si distingua per buona condotta. b) Leggere la corrispondenza dei detenuti, apponendo il visto a tutte le lettere in arrivo ed in partenza, non dando corso a quelle che egli reputa non doversi comunicare, trasmettendole al commissario regionale o all'autorità giudiziaria a seconda che le lettere appartengano a condannati o ad inquisiti. c) Vietare che all'esterno dello stabilimento, anche nella parte destinata agli alloggi, si facciano illuminazioni in occasione di pubbliche solennità o che in questi ultimi abbiano luogo trat tenimenti clamorosi. d) Proporre le riparazioni ai locali e qualsiasi altra opera di manutenzione occorrente allo stabilimento. e) Amministrare i fondi che gli sono dati in consegna per le spese del carcere, rimettendo quindicinalmente al commissario regionale le note delle spese stesse. f) Rimettere al primo d'ogni mese al commissario regionale la tabella dimostrativa numerica dei detenuti entrati ed usciti dal carcere durante il mese precedente, giusta l'unito modello n. 14 (1). Il delegato delle carceri deve inoltre: Art. 314.1 1° Disporre il servizio di custodia interno in guisa che 1 detenuti rimangano sempre sotto una continua vigilanza. 2° Sorvegliare che il servizio di custodia esterna sia regularmente eseguito, riferendone le irregolarità od i rilievi al commissario o provvedendo egli immediatamente qualora si tratti di fatti che richieggano urgenti provvedimenti, dandone però subito avviso al commissario. 3o Ricevere i documenti che accompagnano i detenuti alla loro entrata in carcere, accertandosi della loro regolarità e ricevere gli oggetti che i detenuti posseggono, rilasciandone ricevuta agli agenti che ne eseguiscono la consegna. 4° Non accettare in carcere i detenuti che non sieno accompagnati da regolare ordine di carcerazione, o dalla (1) V. allegato III. copia del mandato di cattura o dalla copia della sentenza di condanna e del foglietto statistico. Così pure non dimettere dalle carceri i detenuti se non dietro regolare ordine di scarcerazione rilasciato dalla competente autorità. 5° Custodire il danaro e tutti gli altri oggetti di proprietà dei detenuti, formando della roba di ognuno un involto, apponendovi su il nome del proprietario. Sia le somme di danaro che gli oggetti dei detenuti sono inscritti nell'apposita colonna del registro d'entrata in carcere, danaro ed oggetti che all'atto dell'uscita dal carcere sono consegnati ai proprietari, facendo risultare l'effettuata consegna con annotazione nell'apposita colonna del registro d'uscita dal carcere. 6° Perquisire spesso, in ore ed in giorni non determinati i dormitori, le celle ed i detenuti, nonchè, in caso di gravi sospetti, anche gli agenti di custodia. 7° Chiedere in caso di ribellione al capo posto l'intervento della forza militare della guardia al carcere, facendone immediato rapporto al commissario, ed all'autorità giudiziaria. 8° Riunire almeno una volta la settimana i sorveglianti spiegando loro quali sieno i doveri che hanno per la vigilanza sui detenuti e quale la grave responsabilità e l'importanza del loro servizio, comunicando altresi loro gli ordini e le disposizioni emanate dalla superiore autorità. 9° Obbligare i detenuti alla nettezza personale, assicu randosi che il carcere sia sempre provvisto della quantità d'acqua a tal uopo occorrente. 10° Assegnare nelle varie stanze il posto a ciascun detenuto, tenendoli divisi secondo l'età, il sesso, la razza e secondo le altre condizioni personali. 11o Destinare ai servizi interni, dietro autorizzazione del commissario, i condannati che ne sieno meritevoli ed abbiano i requisiti necessari. 12° Aver cura che i detenuti da porre in viaggio sieno in grado da poterlo intraprendere e che non vestano abiti |