laceri od indecenti e che tra i documenti che li accompagnano siavi sempre la dichiarazione medica. Il delegato alle carceri non può ritardare per qualsiasi causa, eccetto quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti richiesti dalla competente autorità. 13° Visitare i detenuti giornalmente riferendo al commissario per gli opportuni provvedimenti, sui loro reclami e sulle loro domande. 14° Accertarsi che sieno regolarmente scontate le punizioni disciplinari inflitte dal commissario. 15° Verificare e controllare tutto quanto viene introdotto nello stabilimento. 16° Proporre in tempo le riparazioni ai locali e qualsiasi altra opera di manutenzione occorrente allo stabilimento. 17o Esaminare che i generi del vitto sieno sani e sufficienti, disponendo egli stesso giornalmente per l'acquisto dei generi pel confezionamento del vitto. 18° Sorprendere in ore diverse di giorno e di notte i Sorveglianti che sono in servizio per accertarsi che adempiano al loro dovere. 19° Presentarsi ogni giorno al commissario in quell'ora che gli è fissata per informarlo dell'andamento del servizio e della disciplina del personale di custodia, nonchè dei detenuti, informandolo altresì di tutte le novità occorse nelle 24 ore precedenti e più particolarmente circa lo stato dei locali e circa il numero dei detenuti entrati ed usciti dallo stabilimento. 20° Far perquisire alla sua presenza i detenuti ogni qual volta entrano od escono dallo stabilimento. 21° Custodire durante la notte tutte le chiavi dello stabilimento, potendo esse durante il giorno esser tenute da uno dei sorveglianti di servizio. 22° Vegliare che si proceda entro le 24 ore a cinque visite almeno di tutti i locali dello stabilimento, fissandone egli stesso Tora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai piu lungo di cinque ore; avvertire che sieno accuratamente battute le inferriate e visitate tutte le porte, le finestre e le serramenta, nonchè i tavolacci e gli altri oggetti di casermaggio, le mura ed i pavimenti. 23° Eseguire personalmente non meno di due di dette visite, una delle quali durante la notte. 24 Invigilare che da tutti i sorveglianti si eseguiscano con esattezza le disposizioni dei regolamenti e quelle date dalle competenti autorita, rimanendo responsabile dei rifiuti. delle neg igenze, dei ritardi che si verificassero nel servizio e che non fossero da lui immediatamente denunziati al com missario. 25 Accertarsi che i permessi pei colloqui con i detenuti sieno sempre regolarmente muniti del visto dell'autorita giudiziaria o del commissario secondo che trattisi d'inquisiti o di condannati, ed invigilare affinche ai colloqui dei dete nuti indigeni presenzi uno degli agenti di custodia che ne comprenda la lingua. Ai colloqui dei detenuti europei deve assistere personalmente 26 Sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo in vigilanza dei sorveglianti, di far passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti e far sospendere, secondo i casi, le visite ed i colloqui 2o Eseguire al mattino dopo la sveglia, a mezzogiorno ed alla sera prima del riposo, i accertamento del numero de: detenuti per assicurarsi che tutt, si trovino al loro posto. 28" Presentarsi ad ogn, richiesta, neg) uffici della procitra de Rue deli avvoentura fiscale militare per ricevere Lä ording er, ave: comunica zone → tutt: 1 mutamenti che fossero Decorsi nella situazione gin idien de: detenuti esistenti del Cineere Giornalmente presentare a defte autorite la tabella de, movimenta de, detenut relativa al giorno antecedente. 20° Avvenendo la morte di qualche detenuto, miɔr marne immediatamente il commissario e se trattisi d'inquisiti anche la competente autorità giudiziaria, eseguendo le occorrenti annotazioni sui registri del carcere. 30° Conservare scrupolosamente ed in apposito casellario alfabetico i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed alla uscita dei detenuti dal carcere, e conservare in apposita busta, distinti per mesi, i permessi di colloquio rilasciati dalle com. petenti autorità. Il delegato deve altresì tenere al corrente: a) I registri di entrata e di uscita dei detenuti nel carcere nonchè le relative rubriche alfabetiche. b) Il verbale di consegna degli oggetti di proprietà del l'Amministrazione esistenti nello stabilimento. c) Il registro delle punizioni dei sorveglianti. d) Il registro delle punizioni dei detenuti. 31° Vigilare in modo speciale sui detenuti infermi, assistere alla visita medica giornaliera ed a quelle straordinarie, ricevere gli ordini del medico e curarne la regolare esecuzione. 32° Badare in modo scrupoloso alla nettezza dei locali dell'infermeria, degli oggetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti ammalati. 33° Oltre all'adempimento degli speciali doveri descritti ai numeri precedenti, il delegato alle carceri adempie a tutte le altre incombenze che nell'interesse del servizio gli sono affidate dal commissario. Sorveglianti. Art. 315. Per ogni carcere sono destinati dei sorveglianti indigeni, alla dipendenza diretta del delegato alle carceri. Essi sono nominati dal commissario, nel numero determinato dal Governo secondo i bisogni. Fra i sorveglianti è scelto un capo guardiano. I sorveglianti sono incaricati della sorveglianza e del servizio interno del carcere. Essi non hanno alcuna autorità sui detenuti europei ed assimilati europei; di qualunque cosa questi abbisognino, o qualunque infrazione alla disciplina commettano, debbono limitarsi ad informarne il delegato alle carceri. Solo nel caso d'imminente possibilità d'evasione o per impedire il compimento di qualche reato da parte di detenuti europei o assimilati europei, essi possono subito intervenire facendone contemporaneamente dare avviso al delegato alle carceri. Art. 316. I sorveglianti hanno più particolarmente per dovere: a) Sorvegliare costantemente i detenuti sia che trovinsi nelle celle, nelle camere comuni, nell'infermeria, nei cortili o altrove. b) Eseguire esattamente le ronde che sono ordinate ed esaminare diligentemente le inferriate, le porte, le serramenta, i ta volacci, le bussole, i muri ed i pavimenti tutte le volte che è prescritto. c) Portare speciale attenzione sui detenuti ammalati e su quelli che trovansi in punizione. d) Impedire che i detenuti commettano disordini, facciano questioni o in qualsiasi modo turbino l'ordine interno con chiasso o schiamazzi. e) Invigilare che i detenuti osservino le prescrizioni igieniche e di pulizia personali, e che in nessun modo imbrattino i locali del carcere o che scrivano sui muri. f) Impedire che i detenuti sieno in possesso di coltelli, temperini, rasoi, forbici o altri strumenti od oggetti atti a nuocere alle persone od a forzar serrature, sollevar chiodi ed in qualsiasi modo atti ad arrecare deterioramento ai locali, alle chiusure, ai tavolacci ed agli oggetti di casermaggio. Nel caso di rinvenimento di qualcuno der detti oggetti, questi sono subito sequestrati e consegnati al delegato alle carceri g) Impedire che i detenuti europei od assimilati europei ed i detenuti indigeni abbiano relazione fra loro e sorvegliare che i detenuti che debbono essere tenuti separati non abbiano contatto con gli altri detenuti. Art. 317. Servizio interno. Allorchè un individuo si costituisce con rego. lare ordine di carcerazione, o è accompagnato dalla forza pubblica in uno stabilimento carcerario, egli è invitato dal delegato alle carceri: a) a declinare le sue generalità; b) a dichiarare ed a depositare le carte, i valori e tutti gli altri oggetti che ha indosso; c) a dichiarare se gli occorra far ritirare dal di fuori documenti, valori od altri oggetti di sua pertinenza, per essere conservati dal delegato al carcere, o essere dati in consegna a chi egli indicherà. Art. 318. Il detenuto, nel giorno stesso dell'entrata in carcere o al più tardi nel giorno seguente, è sottoposto a visita medica e quando dalla visita risultino circostanze che possano interessare la giustizia, il delegato alle carceri, a mezzo del commissario, ne informa l'autorità giudiziaria, rimettendo il certificato medico. Art. 319. Per quanto i locali delle carceri giudiziarie lo consentano, gl'inquisiti son tenuti separati dai condannati; cost pure son rinchiusi in locali distinti quei detenuti per i quali l'autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza avrà dato tale disposizione. Art. 320. Il commissario regionale stabilisce tutto ciò che riguarda l'ordine interno, nonchè il servizio di sorvegilanza interno ed esterno; fissa l'orario per la sveglia, per la pulizia dei locali, per la distribuzione del vitto, per l'uscita nei cortili dei detenuti, per i colloqui, per il riposo. |