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DEI DANNI

DEL SODDISFACIMENTO

E RELATIVE BASI DI STIMA

AVANTI I TRIBUNALI CIVILI

DISSERTAZIONE

DI

MELCHIORRE GIOJA

AUTORE

DEL TRATTATO DEL MERITO

E DELLE RICOMPENSE.

L'invendicata ingiuria

Chiama da lungi le seconde offese.
SALVATOR ROSA.

TOMO I.

MILANO

PRESSO GIO. PIROTTA STAMPATORE-LIBRAJO

in Santa Radegonda n.o 964.

SETTEMBRE 1821.

1

Neque cuiquam mortalium injuriæ suæ parvæ videntur: multi cas gravius æquo habuere; sed alia aliis licentia est P. C. Qui demissi in obscuro vitam agunt, siquid iracundia deliquere, pauci sciunt; fama atque fortuna eorum pares sunt: qui, magno, imperio præditi, in excelso ætatem agunt, eorum facta cunctis mortalibus novere. Ita in maxuma fortuna minima licentia est: neque studere neque odisse, sed minume irasci decet: quæ apud alios iracundia dicitur, ea in imperio superbia atque crudelitas appellatur.

SALLUSTIO, De Bello Catilinario.

PREFAZIONE.

M'accingo a discutere un argomento che

sebbene vecchio come la specie umana, pre-senta tuttora inestricabili difficoltà. Le ingiurie, i danui, il soddisfacimento si rinovano tutti i giorni, e sono tuttora incerte le basi per calcolarli.

Esaminando con occhio attento le imperfezioni di quanto è stato fatto, si risvegliano talvolta idee che conducono a migliorarlo; quindi gli errori delle generazioni passate riescono così utili al legislatore come la storia de' naufragj al marinajo.

I. La sapienza romana non ha lasciato sopra questo argomento veruna massima degna di levare in ammirazione, la posterità, Giusta l'editto del pretore, come a tutti è noto l'offeso giurava che, piuttosto di soggiacere a tale ingiuria, avrebbe amato meglio di perdere tale somma. A questa esposizione del risentimento o dell' interesse il giudice

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apponeva quelle modificazioni che gli dettava il capriccio, ed ecco l'affare ultimato.

La speditezza del metodo lo fece prevalere in onta de' suoi inconvenienti, e quando dopo i secoli d'ignoranza tornarono alla luce le leggi romane, quel metodo fu ristabilito con esse, e tuttora è accolto con rispetto da più nazioni europee.

come

II. I legislatori de' popoli barbari che abbiano approvato l'uso del giuramento nelle cause civili e criminali, pure nol chiesero all' ingiuriato a conferma de' pretesi danni; e in caso di dubbio, al giudizio di persone probe ne rimisero la decisione.

Col doppio scopo di torre al giudice ogni occasione d'arbitrio, all' ingiuriato ogni occasione d'inganno, fecero que' legislatori ogni sforzo per prevedere ed indicare tutti i casi possibili. Ma quello spirito d'esattezza e proporzione che è ammirabile nel suo principio. resero ridicolo colle loro minutezze. Essi vollero nominare le parole che riuscivano più offensive, specificare tutti i punti più minuti del corpo, che potevano essere colpiti da ferite, indicarne l'estensione e la profondità in pollici e linee, e porvi sott' occhio, quasi come in un trattato d'anatomia, ossa, tendini, muscoli, vene, nervi e cartilagini.

In generale, giusta il metodo de' Germani, attestato da Tacito, ciascun delitto fu a pena pecuniaria sottomesso, parte della quale toccava al re come oltraggiato nella pace violata, parte all'ingiuriato od a' suoi parenti.

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