Comentario allo statuto italiano per Pasquale CastagnaG. Barbera, 1865 - 147 pages |
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Fréquemment cités
Page 72 - La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.
Page 129 - I ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro.
Page 34 - Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato ; comanda tutte le forze di terra e di mare : dichiara la guerra : fa i trattati di pace...
Page 100 - I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti.
Page 63 - Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà. Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio...
Page 71 - Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Page 134 - Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
Page 89 - Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria. Art. 34. I Principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente. Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.
Page 141 - E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana vogliamo che le Nostre truppe entrando nel territorio della Lombardia e della Venezia portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana».
Page 49 - Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.