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REGIO DECRETO 20 dicembre 1908, n. 784, che sostituisce alcuni articoli del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Visto il regio decreto 22 novembre 1908 n. 693 (1), che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visto il regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato col regio decreto 14 ottobre 1906 n. 546 (2); Riconosciuta la necessità e l'urgenza di armonizzare e coordinare gli articoli 149 e 150 del regolamento organico anzidetto con le disposizioni della citata legge;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Sentito il consiglio d'amministrazione per le poste e pei telegrafi; Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

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a) un terzo ai militari di terra e di mare, in forza della legge 19 luglio 1906 n. 372 (3).

Gli altri due terzi per esame di concorso, cioè:

b) un terzo agli agenti subalterni di ruolo;

c) un terzo ai ricevitori ed ai supplenti maschi dei ricevitori, che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, abbiano prestato non meno di tre anni di effettivo e lodevole servizio.

Tutti i concorrenti non devono aver superato il trentacinquesimo anno di età, e quelli di cui alle lettere be c devono essere forniti almeno della licenza di scuola elementare, secondo l'ordinamento vigente all'epoca in cui fu conseguita, o del certificato di promozione dal primo al secondo corso di una scuola secondaria.

Le nomine hanno luogo secondo l'ordine dei gruppi sopraindicati. I militari di cui alla lettera a sono ammessi in servizio a titolo di esperimento per un periodo di almeno tre mesi e vengono nominati ufficiali d'ordine soltanto dopo di avere ottenuto dal superiore immediato una dichiarazione d'idoneità nel servizio postale o in quello telegrafico.

Disposizione transitoria.

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lati, in esecuzione dell'art. 6 n. 1o, della legge 12 gennaio 1909 n. 12, dalle seguenti disposizioni.

ART. 2. Spetta alle autorità civili e militari delegate al servizio di sicurezza pubblica regolare, vigilare e controllare il servizio di escavazione e ricupero dei beni mobili su richiesta degli interessati.

Esse identificheranno con i mezzi che sono possibili le persone richiedenti, e prenderanno nota, oltre che dei ricuperi avvenuti, del nome e della residenza delle persone che li hanno effettuati, e di quelle altre persone a loro note della cui attestazione si siano eventualmente servite per accertare l'identità dei richiedenti.

Sorgendo dubbio o contestazione sulla opportunità di consentire alla richiesta di procedere ad un'escavazione, le dette autorità rimetteranno gli interessati avanti la commissione di cui all'articolo seguente, sospendendo nel frattempo ogni operazione. La contestazione sarà decisa immediatamente senza formalità sull'esposizione verbale delle ragioni delle parti, e la decisione potrà essere comunicata anche verbalmente e alle sopraddette autorità.

ART. 3. Per quanto riguarda l'assegnazione del possesso dei beni mobili ricuperati, se si tratta di masserizie, utensili, mobili e arredi domestici di uso comune, vesti ed altri oggetti di uso giornaliero, le autorità di cui all'articolo precedente ne attribuiranno il possesso a chi risulti che vi abbia diritto. Sarà redatto processo verbale contenente una sommaria descrizione degli oggetti ricuperati, e il nome e la residenza delle persone che ne ottennero il possesso, come pure di tutte le altre la cui attestazione sia eventualmente servita per accertare il diritto e che abbiano in qualunque modo concorso all'attribuzione del possesso.

Nel caso di dubbio o contestazione sulla spettanza del possesso degli oggetti contemplati nel precedente capoverso, come pure nel caso che tali oggetti siano di valore rilevante, le predette autorità rimetteranno le parti avanti la commissione di cui all'articolo seguente, provvedendo intanto alla custodia degli oggetti medesimi.

ART. 4. È istituita una commissione composta di magistrati per l'attribuzione del possesso di beni non compresi nel primo capoverso dell'articolo precedente. La commissione sarà nominata con decreto del ministro di grazia e giustizia, il quale potrà a tal uopo destinare in missione temporanea magistrati di altri distretti e di qualunque grado. Il decreto designerà pure il magistrato chiamato a presiedere la commissione stessa. Le funzioni di segretario saranno esercitate dai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nominati nel decreto stesso. Con successivi decreti il numero dei commissari e del personale di segreteria potrà essere aumentato o diminuito.

ART. 5. La commissione è investita di poteri giurisdizionali e di polizia giudiziaria; essa può richiedere l'assistenza della forza pubblica alle sue operazioni e far eseguire per mezzo di essa, quando occorra, le sue deliberazioni. Essa potrà richiedere anche l'assistenza di persone del luogo, circondate di particolare stima pubblica, per le identificazioni e gli accertamenti occorrenti ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Il presidente potrà anche ripartire i singoli commissari nei singoli rioni o altre sezioni che saranno fatte nelle città distrutte.

La competenza della commissione può essere adita sia su istanza, anche verbale, di un interessato, sia su richiesta dell'autorità civile o militare.

ART. 6. I commissari agiscono individualmente per provvedere a quanto riguarda i possessi di beni mobili.

Le decisioni relative al possesso di beni immobili sono deliberate in collegio di tre membri.

Le distribuzioni del servizio fra i commissari e la formazione dei collegi sono regolate dal presidente della commissione. Il presidente può anche ordinare che le decisioni relative al possesso di beni mobili siano per ragione del loro valore e per altre ragioni deliberate collegialmente.

In tutte le operazioni e deliberazioni, individuali o collegiali, si procede, quanto alle forme ed alle prove, con criteri di equità e usando i mezzi più convenienti secondo le circostanze, per l'accertamento dello stato di fatto e di diritto anteriore.

(4) Inserita retro, col. 38.

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Le operazioni saranno condotte con la maggiore celerità e semplicità possibile, allo scopo di facilitare agli interessati il ristabilimento dei loro possessi e il ritorno della vita pubblica allo stato normale. Gli atti tutti della commissione sono esenti dalla tassa sul bollo. ART. 7. Delle sostanze mobiliari assegnate in possesso alle persone a cui ne sia riconosciuto il diritto senza contestazioni, verrà redatta descrizione sommaria qualitativa e quantitativa in processi verbali da custodirsi in originali negli uffici di segreteria. Chiunque potrà averne copia, come di atti giudiziari pubblici.

Nei processi verbali si indicherà, con la maggiore precisione possibile, oltre il nome e l'attuale dimora del ricuperante, nonchè delle persone a cui mezzo fu fatta l'identificazione, e di ogni altra persona che abbia concorso all'attribuzione del possesso. Sarà altresi indicata la località ove gli oggetti furono ricuperati, e se questi sono trovati fra le rovine di case divise in più abitazioni, sarà identificato possibilmente il piano e l'appartamento in cui si ritiene che fossero situati gli oggetti ricuperati.

ART. 8. Nascendo controversia sull'appartenenza del possesso delle sostanze mobiliari, il commissario può ordinare provvisoriamente la custodia giudiziale degli oggetti controversi, provvedendo ad essa nel modo conveniente e per il tempo strettamente necessario allo esame e alla risoluzione dell' insorto conflitto, sentirà le ragioni delle parti, esaminerà le prove, le presunzioni e ogni circostanza che valga ad illuminarle. Procurerà di conciliare i contendenti secondo criteri di equità, e riuscendovi ne farà menzione nel processo verbale. Non riuscendo la conciliazione, deciderà sull'attribuzione e ripartizione del possesso mediante decreto da custodirsi in originale nella segreteria dell'ufficio a norma della prima parte dell'articolo precedente. Nei casi più gravi, per il valore delle cose e per l'incertezza dei diritti, promuoverà la decisione del collegio, e di questo egli farà parte come relatore.

Le deliberazioni del collegio sono date n forma di decreti, come quelle del singolo commissario, e possono essere precedute da ulteriori indagini, anche d'ufficio.

Tanto i decreti dei singoli commissari, come quelli emessi collegialmente sono immediatamente esecutivi e non soggetti a verun reclamo. Potranno tuttavia essere revocate, in ogni tempo, precedenti decisioni, individuali o collegiali, su ricorso di terzi ai quali sia riconosciuto un diritto al possesso, maggiore o più certo di quello già riconosciuto.

L'esecuzione ha luogo anche d'ufficio.

ART. 9. Quando il reclamo del possesso dei beni mobili proviene da chi si qualifica erede del proprietario, si procederà in primo luogo ad una sommaria indagine tendente ad accertare la morte della persona indicata e l'identità, qualità e titolo della persona che si qualifica come erede.

Se apparisca sufficientemente fondato il diritto del defunto o di chi si presume defunto, o dell'erede reclamante, verrà a questo rilasciato il possesso dei beni, ma questo possesso avrà il carattere e gli effetti della immissione temporanea nei beni dell'assente di cui agli articoli 26-35 del codice civile.

Il commissario o la commissione potranno, secondo le circostanze, esonerare l'erede dalla cauzione, come dalle altre cautele di cui agli articoli 26 e 27 del detto codice. Non è necessario procedere all'inventario dei beni, che è supplito dalla descrizione prescritta dal precedente art. 7.

Il commissario o la commissione eserciteranno anche in seguito i poteri che gli articoli suddetti attribuiscono al tribunale civile.

ART. 10. La persona cui viene attribuita la qualità di possessore temporaneo avrå, verso le cose affidategli, gli stessi obblighi del depositario necessario di cui all'art. 1864 del cod. civile le eventuali appropriazioni saranno punite ai sensi dell'art. 417 del codice penale.

L'immissione temporanea di cui nel precedente articolo diventa definitiva dopo sei mesi, se l'erede sia ascendente o discendente del defunto o di chi si presume defunto, dopo un anno negli altri casi, quando nel tempo intermedio nessun reclamo sia stato presentato. ART. 11. Per i possessi attribuiti a titolo ereditario a norma dei due articoli precedenti sarà in facoltà del commissario e della commissione di disporre che l'esecuzione dei provvedimenti resti sospesa

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per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, durante il quale la notizia del decreto di attribuzione del possesso al presunto erede sarà pubblicata nel modo che si ravviserà più opportuno, ed anche a mezzo di giornali quotidiani.

In tutti i suoi giudizi per l'accertamento dei possessi il commissario o la commissione avranno sempre facoltà di dare provvedimenti interinali, disponendo nel tempo stesso quanto occorre per la conservazione dei beni di cui trattasi, ed anche nominando sequestratario giudiziario lo stesso richiedente.

ART. 12. I beni che il commissario o la commissione non abbia creduto di attribuire ai richiedenti pel difetto o insufficienza della prova offerta, ed i beni di cui non sia reclamato il possesso nell'atto del loro ricupero, saranno custoditi nel modo indicato nei precedenti articoli, redigendosi verbale del loro rinvenimento, con le indicazioni qualitative e quantitative atte a identificarli e con tutte quelle relative alla località del rinvenimento, aggiungendovi altresì tutte le informazioni che si saranno raccolte d'ufficio, e che i commissari hanno obbligo di ricercare per quanto possibile, sulle persone a cui presumibilmente appartenevano.

Secondo la qualità dei beni contemplati nel presente articolo, il presidente della commissione potrà disporre il trasporto e deposito in luoghi di cauta custodia, oppure la vendita e il deposito del denaro ricavato da questa. La vendita non potrà essere ordinata che dopo un mese dalla pubblicazione delle notizie relative, salvo che vi sia speciale motivo di urgenza.

Sulla destinazione definitiva dei beni non reclamati e del loro prezzo sarà provveduto con legge speciale.

ART. 13. Se fra i beni non attribuiti o non reclamati si trovano titoli di credito di cui occorra provvedere alla pronta esazione, il presidente della commissione ne dà incarico ad un istituto di credito. La delegazione fatta dal presidente investe l'istituto di credito di tutte le facoltà necessarie per esigere, quietanzare ed esercitare l'azione creditoria. Gli atti giudiziali occorrenti sono fatti senza spesa, con annotamento a debito delle relative tasse e spese, da rimborsare sulla somma che sarà riscossa.

Qualora l'istituto incaricato dell'esazione abbia fondato motivo di ritenere che il credito sia inesigibile o di molto difficile ricupero, ne informa il presidente della commissione, il quale, tenuto conto delle circostanze, då gli opportuni provvedimenti.

ART. 14. Negli uffici di segreteria della commissione saranno tenuti registri in cui giornalmente si annoterà il movimento dei beni mobili ricuperati, dei quali a qualunque titolo sia ordinata la provvisoria custodia giudiziale.

Per la custodia saranno responsabili rispettivamente i capi delle segreterie e gli altri funzionari che il presidente all'uopo delegherà secondo il bisogno.

Se l'importanza dei valori custoditi esigerà provvedimenti speciali, questi saranno presi d'accordo fra il presidente della commissione e l'autorità preposta al servizio di pubblica sicurezza.

ART. 15. La commissione procederà alle operazioni relative ai possessi immobiliari man mano che ne sia fatta richiesta dagli interessati, nel tempo stesso in cui attende alle operazioni relative ai possessi mobiliari, le quali avranno sempre la precedenza. Vi procederà d'ufficio quando queste ultime operazioni siano compiute, o talmente ridotte da permettere l'esecuzione delle altre.

ART. 16. Le istanze per il ricupero o attribuzione di possessi immobiliari devono essere presentate per iscritto.

Se i documenti o la notorietà pubblica non lasciano dubbio sul fondamento della domanda, il decreto di attribuzione del possesso è rilasciato immediatamente.

Ogni decreto contiene l'identificazione topografica precisa, per quanto possibile, del possesso a cui si riferisce indicandone l'ubicazione, l'estensione, i confini, la natura, lo stato e la destinazione precedente e le condizioni attuali.

La commissione potrà stabilire un modulo per tali identificazioni, salvo il riguardo dovuto a particolari contingenze e difficoltà dei singoli casi.

Valgono per la ricognizione e l'attribuzione dei possessi immobiliari le norme disposte negli articoli precedenti per i possessi mobiliari in quanto siano applicabili.

Giurispr. ital., vol. LXI, 1909 Supplemento legislativo.

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ART. 17. Quando vi sia motivo di ritenere l'esistenza di un condominio o comunione, anche a titolo ereditario, il possesso può essere attribuito al condomino che si presenta a reclamarlo, anche in assenza o mancanza di altri, conferendogli la qualità di amministratore nell'interesse di questi ultimi.

Trattandosi di edifici nei quali fosse divisa la proprietà dei singoli piani, o appartamenti, o altri locali, la commissione, sentite le parti reclamanti, provvederà per la determinazione proporzionale dei loro diritti possessorii con criteri di equità deliberando con i poteri degli arbitri amichevoli compositori, quando non riesca la conciliazione che essa avrà obbligo di tentare.

ART. 18. Quando chi reclama il possesso di beni mobili od immobili sia incapace per età o per malattia mentale, e non abbia una rappresentanza già costituita, sarà provveduto alla custodia dei beni fino alla nomina d'un tutore o amministratore provvisorio, il quale assuma la responsabilità dei beni e la cura della persona.

Il provvedimento sarà immediatamente comunicato in copia autentica all'autorità competente affinchè provveda all'ordinamento della tutela.

ART. 19. Nelle segreterie della commissione sono tenuti i registri divisi per comuni, e, occorrendo, per sezioni di comune, da compilarsi secondo le norme stabilite per i registri delle trascrizioni nel codice civile. In essi sono annotate tutte le operazioni definitive e le deliberazioni concernenti i possessi immobiliari, con i riferimenti agli atti di archivio relativi a ciascuna operazione.

Per i possessi a titolo ereditario indicherà nel registro tanto il nome del presunto autore come quello del possessore in qualità di erede.

I registri sono pubblici secondo le norme vigenti per i registri delle trascrizioni.

Essi saranno depositati nell'ufficio di conservazione delle ipoteche competenti, quando le operazioni della commissione saranno ultimate.

La responsabilità della regolare tenuta dei registri sarà attribuita ad un funzionario di cancelleria e segreteria giudiziaria da designarsi all'uopo per ciascun ufficiale dal presidente della commissione.

ART. 20. Tutte le autorità civili e militari del regno debbono prestarsi a fornire alla commissione le notizie di cui siano richieste. La commissione può richiedere per atti d'istruzione da eseguirsi fuori della residenza un magistrato del luogo.

I cittadini possono essere invitati anche d'ufficio a deporre come testimoni e a prestare l'opera come periti. I testimoni ed i periti possono essere sentiti con giuramento; anche gli interessati possono essere obbligati a prestare giuramento sui fatti che formano oggetto di controversia e di indagini.

Ai testimoni e ai periti sono applicabili le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216, 217 del codice penale e a chi li suborni o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso codice. Alle parti intese con giuramento è applicabile la disposizione dell'art. 221 del codice suddetto.

ART. 21. Con decreto reale sarà provveduto ai fondi necessari per le spese d'impianto degli uffici e dei relativi registri e archivi, e per le spese di viaggi e trasferte occorrenti all'adempimento degli incarichi della commissione. La tariffa delle indennità di trasferte sarà pure stabilita con decreto reale su proposta del ministro di grazia e giustizia.

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ART. 1. La protezione e la tutela dei minori rimasti abbandonati in seguito al terremoto della Sicilia e della Calabria è affidata alla istituzione sorta in Roma sotto il titolo Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto.

L'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » è eretta in corpo morale, ed è approvato il suo statuto annesso al presente decreto e visto d'ordine nostro dai detti ministri proponenti. Il comitato di vigilanza sarà nominato con decreto reale.

Si reputano abbandonati i minori che dal luogo del disastro sono stati condotti altrove senza i genitori o altro ascendente, nonchè i minori, dovunque si trovino, i cui genitori o tutori sono morti, o irreperibili, o non più in grado, per infermità o per altra causa, di esercitare la patria potestà o la tutela.

ART. 2. L'Opera nazionale di patronato sarà coadiuvata da tutte le autorità amministrative, giudiziarie e militari del regno nelle indagini che dovrà fare per accertare dove e presso chi si trovino, e quanti e quali siano i minori abbandonati ai sensi del precedente articolo, e per compilare i relativi elenchi.

Gli elenchi saranno formati colla maggiore possibile sollecitudine e verranno poscia man mano completati. Essi saranno corredati dalle fotografie dei minori abbandonati e conterranno l'indicazione dell'età approssimativa e possibilmente del nome di ciascuno di essi, nonchè l'indicazione dei loro connotati e segni particolari, degli indumenti che avevano al momento in cui furono salvati o trovati, e di quanto altro possa servire ad identificarli.

ART. 3. L'opera nazionale di patronato, sia direttamente, sia per mezzo di sotto-comitati istituiti, o che potrà istituire in Messina, Reggio Calabria, Napoli, Palermo, Catania, Palmi od in altre località, provvederà a raccogliere, identificare e collocare, purchè sempre nel regno, i minori abbandonati di cui nell'art. 1o.

Tutti coloro i quali hanno attualmente in custodia i minori di cui sopra e che non siano loro ascendenti dovranno nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del presente decreto darne comunicazione al comitato centrale e parimente nel termine suddetto tutte le autorità comunicheranno le notizie intorno ai minori ricoverati, che fossero a loro cognizione. Il comitato potrà chiederne l'immediata riconsegna o potrà anche lasciarli presso le persone o gli istituti che attualmente li custodiscono, prescrivendo così alle une come agli altri le condizioni e le garanzie che reputerà opportune nell'interesse dei minori. Dei sotto-comitati locali farà parte di diritto il procuratore del re del luogo, il quale potrà anche farsi rappresentare da un suo sostituto. ART. 4. Le donne possono far parte cosi del comitato di vigilanza come dei sotto-comitati e possono altresì esercitare le funzioni di tutela sui minori abbandonati, e se sono maritate non occorre l'autorizzazione maritale.

ART. 5. L'Opera nazionale di patronato rimarrà investita della tutela legale del minore abbandonato fino a quando non sia emanato il provvedimento di cui nel primo capoverso dell'art. 6 del presente decreto. Questa tutela sarà esercitata dal comitato di vigilanza. Ad essa si applicherà la disposizione dell'art. 262 del codice civile, intendendosi sostituito all'amministrazione dell'ospizio il comitato di vigilanza dell'Opera nazionale di patronato, il quale potrà delegare le funzioni di tutela ai sotto-comitati di patronato di cui nell'art. 3 del presente decreto.

ART. 6. Il padre, la madre e gli aventi diritto alla tutela legittima o testamentaria giusta l'art. 244 del codice civile, potranno sempre

(1) Inserita retro, col. 38.

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presentare istanza per la restituzione di un minore abbandonato, compreso negli elenchi di cui nell'art. 2 del presente decreto, al tribunale del luogo dove il minore stesso si trova.

L'istanza sarà comunicata all'Opera nazionale di patronato, e il tribunale, sentito il comitato di vigilanza o un suo rappresentante, nonché il pubblico ministero, ed assunte le opportune informazioni, qualora ritenga accertata l'identità del minore reclamato, ordinerà, con provvedimenti in camera di consiglio, la restituzione di esso al padre o alla madre o all'avente diritto alla tutela legittima o testamentaria.

Contro questo provvedimento hanno facoltà di ricorrere alla corte d'appello tanto il pubblico ministero, quanto il comitato di vigilanza dell'Opera nazionale di patronato, nel termine di giorni 30 dalla sua data e nei modi indicati dall'art. 781 del codice di procedura civile.

Negli stessi termini e modi hanno facoltà di ricorrere i genitori e gli aventi diritto alla tutela legittima o testamentaria contro il provvedimento che abbia respinto la loro istanza di restituzione del minore. Il ricorso sarà comunicato al pubblico ministero ed al comitato di vigilanza dell'Opera nazionale di patronato.

Le dichiarazioni circa l'identificazione del minore, contenute in tali provvedimenti, faranno stato fino a quando non risulti il contrario da sentenza passata in giudicato.

ART. 7. Nei luoghi dove sono costituiti sotto-comitati dell'Opera i prefetti dovranno sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza dei minori abbandonati, salvo a darne immediata comunicazione al comitato di vigilanza dell'Opera.

ART. 8. Tutti gli atti, giudiziali o stragiudiziali, ai quali procederà l'Opera nazionale di patronato nell'interesse dei minori abbandonati, saranno scritti su carta libera ed esenti da qualsiasi tassa. Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi 14 gennaio 1909.

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ART. 1. L'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » ha il fine di raccogliere gli orfani e i minorenni rimasti abbandonati dopo il terremoto della Calabria e della Sicilia per sovvenirli, educarli, sorvegliarli, ed esercitarne la tutela legale, fino a quando non avranno raggiunta la maggiore età, e non saranno restituiti ai genitori e agli aventi diritto alla tutela legittima o testamentaria.

ART. 2. Il patrimonio dell'Opera nazionale di patronato viene costituito :

a) dai contributi dei sottoscrittori, che si obbligano a versare annualmente, per dieci anni, una o più quote di lire venticinque ;

b) dall'assegnazione sui fondi raccolti dalla pubblica carità e dall'eventuale concorso dello Stato;

c) dai lasciti e sovvenzioni di opere pie, di altri istituti e di privati.

ART. 3. L'Opera nazionale di patronato ha sede in Roma, con filiali e sotto-comitati istituiti o da istituirsi nelle varie provincie del regno, ove se ne constati l'opportunità.

L'Opera nazionale di patronato, eretta in corpo morale, sarà amministrata da un consiglio formato dai componenti il comitato di vigilanza e di dodici membri, di cui la metà donne, eletti dai sottoscrittori o dalle quote decennali e dagli oblatori di somme non inferiori a lire mille.

Fino a tanto che i sottoscrittori ed oblatori non avranno eletto i loro rappresentanti, il comitato sarà formato dai componenti il comitato di vigilanza e dagli attuali componenti il comitato esecutivo dell'Opera stessa, cioè dei signori: presidente: Spalletti-Rasponi contessa Gabriella vice-presidente: Chimirri comm. Bruno, deputato Ascoli-Nathan donna Lilia Boncompagni-Di Venosa principessa Chiaraviglio-Giolitti donna Enrica De Renzis baronessa

Teresa

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Emmelina

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Frascara-Orsini donna Clarice Pasolini-Ponti contessa Maria Polito-Cornaz baronessa Eleonora - Tittoni donna Bice Borghese don Scipione, deputato Cavasola comm. Giannetto, senatore Finocchiaro-Aprile comm. Camillo, deputato Salandra comm. Antonio, deputato Stringher comm. Bonaldo Suardi conte Gianforte, deputato - Colonna Di Cesarò - De Filippo Filippo De Grazia barone Antonio, segretari.

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ART. 4. L'ufficio di consigliere è gratuito.

ART. 5. Con regolamento, da approvarsi con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le norme per l'amministrazione del patrimonio e pel funzionamento dell'Opera.

Dato a Roma, addi 14 gennaio 1909.

LEGGE 24 dicembre 1908 n. 744, che approva le tabelle per il riordinamento del ruolo organico dei ricevitori, aiuto-ricevitori e bollatori degli uffici del registro.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ART. 1. I ricevitori del registro e quelli degli uffici misti del registro e delle ipoteche sono ripartiti, secondo la tabella A, in classi, per ognuna delle quali i proventi, calcolati al netto delle spese effettive, sono garantiti rispettivamente in un minimo indicato nella tabella stessa.

Per determinare la somma da corrispondersi ad integrazione del minimo assicurato, saranno calcolati gli aggi sulle riscossioni, i premi e proventi diversi, esclusi solo i diritti di ricerca pel ramo registro, e l'assegno fisso degli emolumenti pel ramo ipotecario.

ART. 2. La liquidazione delle pensioni e delle indennità a favore dei ricevitori, che ne abbiano diritto a termini del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70 (1), sarà fatta sulla media dei minimi di aggio garantiti, giusta l'articolo precedente, secondo le classi cui il ricevitore ha appartenuto nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio.

L'eccedenza degli aggi e proventi, netti dalle spese effettive, che il ricevitore in ciascun esercizio del quinquennio abbia percetto in confronto del rispettivo minimo assicurato, sarà per gli effetti della pensione o dell'indennità computata soltanto per un quinto. Saranno esclusi dal computo anche agli effetti della pensione i diritti di ricerca pel ramo registro, e l'assegno fisso e gli emolumenti per il ramo ipotecario.

Quando una parte del quinquennio di effettivo servizio valutabile per la pensione sia anteriore all'attuazione della presente legge, si applicheranno per la detta parte le norme preesistenti.

Le disposizioni del regio decreto 10 agosto 1893 n. 492, non saranno applicabili a queste liquidazioni di pensioni.

ART. 3. Sono istituiti 150 posti di aiuto-ricevitore in conformità della tabella B.

La nomina al posto di aiuto-ricevitore conferisce qualità d'impiegato governativo ad ogni conseguente effetto. Gli aiuto-ricevitori concorrono coi volontari demaniali, nella proporzione da stabilirsi col regolamento, ai posti di ricevitore di ultima classe.

Alla prima attuazione della presente legge e fino ad esaurimento della graduatoria degli attuali commessi gerenti degli uffici di registro, sono ad essi riservati i posti di aiuto-ricevitore. Successivamente, le nomine saranno fatte secondo le condizioni e le norme da prescriversi col regolamento.

ART. 4. La ripartizione degli aiuto-ricevitori tra i diversi uffici è fatta e potrà essere successivamente modificata con decreti ministeriali. La commissione centrale di cui al successivo art. 6, udite le competenti commissioni provinciali di cui all'art. 5, determinerà le detrazioni che, per effetto dell'assegnazione del personale governativo, dovranno farsi dall'aggio lordo spettante ai ricevitori.

(1) Inserito in questa Raccolta, 1895, V, 36.

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Tali detrazioni saranno stabilite con riguardo alla spesa effettiva o presunta che, senza l'assegnazione di personale governativo, ciascun ricevitore avrebbe dovuto erogare.

ART. 5. In ciascuna intendenza di finanza è istituita una speciale commissione alla quale è deferito l'accertamento della congruità delle mercedi da corrispondersi ai commessi degli uffici di registro e degli uffici misti di registro ed ipoteche, che rimangono a carico dei ricevitori; e ciò anche allo scopo di determinare quale parte dell'eventuale aumento delle mercedi debba far carico ai ricevitori e quale debba essere sostenuta dallo Stato sotto forma di supplemento di aggio da corrispondersi ai ricevitori.

La commissione è composta dell'intendente di finanza, che la presiede, o di chi ne fa le veci, e di due ispettori demaniali da scegliersi con decreto ministeriale, e che potranno nella stessa forma essere sostituiti.

Con le stesse norme si procederà all'accertamento della congruità delle mercedi del personale sussidiario addetto agli uffici delle ipoteche, all'effetto di stabilire i compensi annui da corrispondersi per egual titolo ai conservatori.

La somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento d'aggio, in concorso delle spese dai medesimi sostenute per le mercedi ai commessi privati, non potrà annualmente superare le lire 370.000, e quella da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi non potrà superare le lire 160.000.

Le assegnazioni sopra indicate dovranno essere inscritte in capitoli distinti del bilancio del ministero delle finanze.

ART. 6. Sui risultati degli accertamenti compiuti dalle commissioni provinciali farà definitive proposte una commissione centrale istituita presso il ministero delle finanze e composta di un consigliere della corte dei conti, che la presiede, e di due funzionari superiori della direzione generale delle tasse sugli affari.

Per l'ufficio di segreteria possono essere distaccati presso il ministero, con decreto del ministro, due funzionari della carriera ispettiva o contabile demaniale.

Contro le deliberazioni adottate dal ministro delle finanze, in seguito al parere della commissione centrale, non è ammesso alcun ricorso, nè da parte dei contabili, nè da parte dei commessi.

ART. 7. Nel ruolo organico del personale d'ispezione del demanio e delle tasse sugli affari, approvato con la legge 30 giugno 1908 n. 304 (1), sono aggiunti un posto d'ispettore superiore di prima classe ed uno di seconda; sono soppressi gli undici posti assegnati alla classe terza del grado di sott'ispettore ed è aumentata di altrettanti posti la classe seconda del grado medesimo.

ART. 8. Sono dichiarati in franchigia i vaglia postali occorrenti ai ricevitori del registro ed ai conservatori delle ipoteche per il versamento delle riscossioni alla tesoreria provinciale.

ART. 9. È approvata l'annessa tabella C contenente il ruolo organico dei bollatori per il servizio del bollo straordinario e degli indicatori per accertamenti relativi a tasse sugli affari.

Col regolamento di cui al successivo art. 11 saranno determinate le norme per includere nel nuovo organico i bollatori e indicatori attualmente in servizio.

Con lo stesso regolamento verranno pure fissate le condizioni e le modalità pei successivi conferimenti dei posti di bollatore e d'indicatore con preferenza al personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali.

ART. 10. È istituito il posto di amministratore generale dei Canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) con l'annuo stipendio di lire 7000.

Nel ruolo organico del personale ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza è soppresso un posto d'ingegnere capo di seconda classe, ed è pure soppressa l'indennità di annue lire 1000 concessa con l'annotazione alla tabella E annessa alla legge 14 luglio 1907 n. 543.

ART. 11. Con disposizioni regolamentari, da approvarsi per decreto reale, previo parere del consiglio di Slato, modificabili nella stessa forma quando se ne riconosca l'opportunità, sarà provveduto a quanto

(1) Inserita in questa Raccolta, 1908, Suppl., 526.

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