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1867 o nel dominio dell' altra di esse Parti, non soltanto sarà prestata ogni sorta di assistenza, ed usata ogni facilitazione ai naufraghi, ma anche i legni e le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli og getti che a loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli effetti e le merci che fossero state gettate nel mare, e che venissero ricuperate, oppure il prodotto della vendita se fossero vendute, saranno integralmente restituite ai proprietari, dietro la loro domanda, o quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati, e tutto ciò senza altro pagamento che quello delle spese del ricupero e della conservazione, e di quegli eventuali diritti, e non altri, che in caso simile si pagherebbero per un bastimento nazionale.

In mancanza del proprietario o di speciale agente, sarà fatta la consegna ai Consoli, Vice-Consoli od Agenti Consolari rispettivi. beninteso, che in caso di qualche legale reclamo su di un tale naufragio, riguardo ai legni, effetti e mercanzie, la decisione sul medesimo sarà deferita ai Tribunali competenti del paese.

Le merci avariate o gettate dal mare sulla spiaggia che erano caricate su navigli di uno degli Stati contraenti, non saranno dall'altro Stato assoggettate ad imposta che quando passino in consumo, salvo l'eventuale compenso pel ricupero.

Articolo XXI.

I conduttori di navigli e di barche, appartenenti ad uno degli Stati contraenti saranno ammessi a navigare su tutte le vie di comunicazione per acque si naturali che artificiali situate nei territori delle Parti contraenti, sotto le stesse condizioni, e contro pagamento degli stessi diritti di nave o carico, come i conduttori di navigli e di barche nazionali.

Articolo XXII.

I sudditi di uno degli Stati contraenti potranno far uso, sotto le stesse condizioni, e contro il pagamento delle stesse competenze che i nazionali dell' altro Stato delle maggiori e minori strade, dei canali, delle chiuse, dei passi, ponti e ponti giranti, dei porti e piazze d'approdo, del segnalamento ed illuminazione delle acque navigabili, dei piloti, delle grue, dei pesi pubblici, dei magazzini, degli stabilimenti per il salvataggio e la conservazione dei carichi, dei navigli e simili altri oggetti, in quanto tali istituzioni o stabilimenti sieno destinati a benefizio del pubblico commercio, sia che vengano amministrati dallo Stato o da privati.

Non si potrà esigere alcun diritto se non nel caso che siasi realmente fatto uso di tali stabilimenti od istituzioni, salve le disposizioni particolari concernenti i fari, fanali, ed il pilotaggio.

Sulle strade che servono direttamente od indirettamente a porre in comunicazione gli Stati contraenti fra di loro o coll' estero, i

diritti di pedagio che si esigono pei trasporti che oltrepassano la 1867 frontiera non potranno essere maggiori in proporzione alla distanza percorsa, di quelli esatti per i trasporti limitati al proprio territorio dello Stato.

Pelle ferrovie non valgono le presenti disposizioni, ma quelle contenute negli articoli XXIII e XXIV.

Articolo XXIII.

Sulle strade ferrate i sudditi dell' altra Parte e le loro merci non saranno trattati meno favorevolmente dei sudditi propri, e delle loro merci, rispetto al tempo, al modo ed al prezzo del trasporto.

Per il transito da e verso il territorio dell' altra Parte, nessuno dei due Stati esigerà competenze di trasporto ferroviario più elevate di quelle cui sono proporzionalmente sottoposte sulla stessa linea ferroviaria le merci caricate o scaricate nel proprio territorio.

Articolo XXIV.

Le Parti contraenti procureranno di facilitare per quanto sia possibile la spedizione di merci sulle strade ferrate situate nel loro territorio, colla formazione di congiunzioni immediate a guide di ferro fra le linee che mettono capo nello stesso luogo. ed anche col trapasso di mezzi di trasporto da una linea all' altra.

Nei punti di confine dove già esistono congiunzioni immediate a guide di ferro e dove succede il trapasso dei mezzi di trasporto, le Parti contraenti esenteranno dalla dichiarazione, dallo scarico, e dalla visita di confine, come pure dal suggellamento dei colli, le merci che entrano in vagoni idonei alla suggellazione nel modo prescritto dai regolamenti, e vengono negli stessi vagoni spedite ad un luogo dell' interno in cui si trova un Ufficio Daziario o di imposte autorizzato al relativo trattamento, semprechè le dette merci sieno notificate per la entrata colla consegna delle polizze (liste) di carico, e delle lettere di porto.

Le merci che senza essere scaricate trasitano per il territorio di una delle Parti contraenti da o verso il territorio dell' altra nei vagoni delle strade ferrate atti ad essere suggellati giusta i regolamenti, saranno esentate dalla dichiarazione, dallo scarico, dalla revisione e dal suggellamento dei colli, tanto nell' interno che ai confini, semprechè dette merci sieno notificate pel transito colla consegna delle polizze (liste) di carico, e delle lettere di porto.

L'attivazione delle predette disposizioni è però vincolata alla condizione che le rispettive amministrazioni delle strade ferrate sieno tenute responsabili dell'arrivo in tempo utile dei vagoni col suggello intatto all' Ufficio di esaurimento nell' interno od al Ufficio di uscita.

In quanto da una delle Parti contraenti sieno state concertate con un terzo Stato riguardo al disbrigo delle operazioni doganali

1867 facilitazioni maggiori di quelle suespresse, tali facilitazioni saranno da applicarsi anche al commercio coll' altra Parte sotto condizioni di reciprocità.

Articolo XXV.

Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il diritto di nominare Consoli in tutti quei porti e piazze mercantili dell' altro Stato nei quali vengano ammessi Consoli di un terzo Stato.

Questi Consoli dell'una delle Parti contraenti godranno nel territorio dell' altra, sotto condizione di reciprocità, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni, di cui fruiscono o verranno a fruire i Consoli di un altro qualsiasi Stato.

I detti Agenti riceveranno dalle autorità locali tutta l'assistenza che viene effettivamente o verrà in seguito accordata agli Agenti della nazione più favorita, per la restituzione dei soldati o marinai appartenenti a navi da guerra o mercantili di uno dei due Stati contraenti, che abbiano disertato sull territcrio dell' altro.

Articolo XXVI.

Le Alte Parti contraenti si reservano di determinare in seguito, mediante apposite stipulazioni, i mezzi per accordare entro i loro territori reciproca protezione ai diritti degli autori di opere di letteratura e di belle arti.

Articole XXVII.

Il presente Trattato resterà in vigore pel periodo di nove anni a decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche; e qualora nessuna delle Alte Parti contraenti avrà notificato all' altra l'intenzione di farne cessare gli effetti dodici mesi prima della scadenza del detto periodo di nove anni, esso s'intenderà in vigore d'un anno per l'altro, e la denuncia del Trattato non produrrà la sua cessazione se non dopo un anno calcolato dal giorno dell' intimazione.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di introdurre nel presente Trattato quelle modificazioni che saranno giudicate conformi allo spirito ed ai principi del medesimo, e la cui opportunità sarà dimostrata dall' esperienza.

Articolo XXVIII.

Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate à Firenze entro il prossimo mese di giugno o prima, se ciò fosse possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti lo hanno fir mato, e vi hanno adposto i suggelli delle loro armi.

Fatto a Firenze il ventitre aprile mille ottocento sessanta sette.

(L. S.) Kübeck m. p.

(L. S.) Pretis m. p.

(L. S.) U. Rattazzi m. p.
(L. S.) F. de Blasiis m. p.

Articoli addizionali al Trattato di commercio e di navigazione. 1867

Articolo 1.

Per dare al traffico dei rispettivi distretti di confine quelle facilitazioni che esigono i bisogni del commercio giornaliero, le Alte Parti contraenti hanno convenuto di quanto segue:

1. Saranno esenti dal dazio tanto di entrata quanto di uscita pel commercio attraverso i confini Austro-Italiani in ambidue gli Stati: a) Tutte le quantità di merci, per le quali il totale dei diritti da riscuotersi importa meno di (cinque centesimi) un soldo austriaco

by le erbe da pascolo, il fieno, lo strame, il muschio per imballagio e per calafatare, i foraggi, i giunchi e canne comuni, le piante vive (piantoni e magliuoli di viti) i grani in covoni, i legumi in erba, il lino e la canapa non battuti, le patate;

c, gli alveari con api viventi;

d, il sangue di bestiame;

e, le uova di ogni genere;

fil latte, anche coagulato;

9 il carbone di legno, il carbon fossile, la torba, ed i carboni di torba;

h, le pietre la fabbrica e di cava, le pietre da lastricato e da mulino, e le pietre ordinarie da arrotare, le coti greggie da affilare falci o falciuoli, tutte quelle scalpellate o non, per altro non molate nè tagliate in lastre, la scoria, la ghiaja, la sabbia, la calce ed il gesso crudo, la marna, l'argilla, ed in generale ogni qualità di terre ordinarie da mattoni e pentole, le pipe, e le stoviglie; i, i mattoni;

k, la crusca, la sansa (feccia di olive intieramente secca) i panetti di noce, ed altre focacce fatte con rimasugli di vegetali, i frutti ed i semi oleosi, cotti o torchiati;

la cenere divanata e la cenere di carbone fossile, il concime anche il guano), i fondacci, le sciacquature, le vinaccie (grappo o feccia di uve), i resti di malto, i rottami di merci di pietra o di argilla, la calia d'oro e d'argento, il fango;

mil pane e la farina in quantità di 10 kgr.,

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2. Saranno esenti tanto dai diritti di entrata, quanto da quelli di uscita, e sarà pure accordato il libero passaggio fuori delle strade doganali per il bastiame da lavoro, gli strumenti rurali, i mobili e gli effetti che i contadini all'estremità della frontiera introducono od

1867 esportano attraverso la linea doganale per motivo di lavoro, o traslazione di domicilio.

3. Saranno pure esenti da dazi di entrata e di uscita i prodotti naturali di quella parte delle possessioni dei sudditi delle due Parti contraenti che fosse separata mediante la linea di confine AustroItaliana, dai rispettivi casali o fabbriche, nel loro trasporto a questi casali o fabbriche.

Sono però limitati i favori concessi nei N° 1 e 2 agli abitanti di un circondario di confine, che in Austria si estende fino alla distanza di una lega austriaca dalla frontiera, ed in Italia sino alla distanza di sei chilometri.

4. I Governi dei due Stati contraenti concerteranno i provvedimenti necessari a permettere per certe località, ove ciò sia riconosciuto necessario, il passaggio fuori delle strade doganali di quegli oggetti che in nessuno dei due Stati sono soggetti nè a dazio di entrata, nè a dazio di uscita, sotto l'osservanza però di apposito controllo, da stabilirsi per i singoli casi.

Articolo 2.

Per regolare e facilitare il movimento sulle strade ferrate Austriache ed Italiane, nei punti di congiunzione al confine AustroItaliano, e per agevolare il traffico coll'attivazione di Uffici misti di dogana e di ordine pubblico nelle stazioni di ricambio internazionali, le Alte Parti contraenti hanno conchiuso l'annessa Convenzione.

Firenze, li 23 aprile 1867.

(L. S.) Kübeck m. p.

(L. S.) Pretis m. p.

(L. S.) U. Rattazzi m. p.
(L. S.) F. de Blasiis m. p.

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