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§. 4.

Ogni convoglio dovrà venire accompagnato da liste di carico. separate per ciascun luogo di destinazione. Queste liste o lettere di carico, a cui dovranno unirsi i documenti (ricapiti) necessari, verranno estese dalle Amministrazioni delle ferrovie dietro le norme in vigore negli Stati contraenti.

§. 5.

L'Amministrazione doganale di ciascuno degli Stati contraenti rispetterà i suggelli dell' altro dopo essersi assicurata che il chiudimento corrisponde alle condizioni volute dai regolamenti in vigore sul proprio territorio e dalle presenti stipulazioni.

Essa avrà però facoltà, se lo trovasse necessario, di far completare il chiudimento.

§. 6.

I carri chiusi ed i carri a copertone accennatinel 2o alinea del § 1 dovranno essere confezionati in modo da potervi applicare i piombi e lucchetti con chiave, e nel passare da un territorio all' altro dovranno trovarsi in tale stato che gli Uffici doganali, dopo essersi assicurati della loro buona condizione, possano effettivamente chiuderli ed impiombarli.

Sui piombi dovrà essere improntata la denominazione dell'Ufficio che li ha applicati.

§. 7.

L'amministrazione doganale di ciascheduno degli Stati contraenti deciderà se i convogli abbiano ad essere scortati da impiegati doganali.

H. Convogli passeggieri.

§. 8.

La facoltà accordata nel § 1 ai Convogli merci, di poter passare il confine di notte e nelle domeniche e giorni festivi, viene estesa anche ai convogli passeggieri.

§. 9.

Al passaggio del confine non potranno trovarsi nelle carrozze che quei piccoli oggetti che si possono tenere alla mano, e che i viaggiatori usano portare con sè, non imballati.

§. 10.

I bagagli dei viaggiatori saranno di regola visitati presso l'Ufficio doganale di confine. Tuttavia potranno accordarsi delle eccezioni, ove ciò venisse richiesto nell' interesse dei viagiatori.

1867

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I bagagli dei viaggiatori non visitati presso l'Ufficio di confine, dovranno, dopo di essere stati dichiarati alla Dogana, venire da essa annotati per forma e numero dei colli in specifiche separate per cias cuna destinazione. Questi bagagli verranno riposti in carri chiusi (con porte a coulisse) muniti di piombi o serrature.

§. 12.

Tutti gli oggetti passibili di dazio, ma non appartenenti ai bagagli di viaggiatori, inoltrati con Convoglio-Passeggieri saranno sottoposti alle stesse condizioni e formalità stabilite per la spedizione degli oggetti coi Convogli-Merci.

III. Disposizioni generali.
§. 13.

All' arrivo delle merci al luogo di destinazione dovranno esse venire depositate in luoghi a tal uopo offerti dalle Amministrazioni delle ferrovie trovati idonei dall' Amministrazione doganale e suscettibili di essere debitamente chiusi.

Le merci vi resteranno sotto la continua sorveglianza degli impiegati doganali, e potranno venirne levate, sia pel consumo nell' interno, sia per essere trasportate nei magazzini pubblici, ovvero pel transito all'estero soltanto dietro dichiarazione da farsi entro il tempo voluto e dopo che siano state adempiute le formalità prescritte. Lo scarico dei veicoli dovrà possibilmente effettuarsi tosto dopo l'arrivo dei convogli.

§. 14.

Nelle stazioni ove non esistessero ancora dei fabbricati con locali corrispondenti alle prescrizioni dell' articolo precedente, lo scarico dovrà effettuarsi, possibilmente, non più tardi di 36 ore dopo l'arrivo del convoglio.

§. 15.

Le Amministrazioni delle ferrovie sono in obbligo di informare al più presto possibile ed almeno 8 giorni prima, le Amministrazioni di dogana di ogni cambiamento che intendessero di apportare nelle ore di partenza, di passaggio pel confine e di arrivo dei convogli di giorno e di notte, sotto comminatoria di essere tenute altrimenti ad adempiere al confine tutte le formalità ordinarie di dogana.

Tale obbligo non si estende a convogli di merci, i quali venissero spediti straordinariamente o per forza maggiore o per casi eccezionali. Questi convogli godranno le convenute facilitazioni, quando

il passaggio ne sarà stato partecipato ai rispettivi Uffici doganali al- 1867 meno 12 ore prima.

§. 16.

La divisione di convogli viaggianti nella stessa direzione potrà generalmente, se domandata, venire accordata dei rispettivi Uffici di confine.

Nessuna parte di un convoglio diviso potrà però constare di meno di 10 vagoni. Una ulteriore suddivisione potrà però venire autorizzata dall' Impiegato superiore della Dogana locale in casi di necessità riconosciuta di concerto col Capo Stazione.

§. 17.

Le facilitazioni accennate nell' articolo 1o in generale non sono applicabili, che a merci trasportate dal confine al luogo di destinazione cogli stessi veicoli e senza che ne siano stati levati i suggelli.

In via eccezionale potrà però effettuarsi lo scarico e ricarico delle merci, senza bisogno di normale operazione doganale, qualora non fosse dato di giungere cogli stessi veicoli, che hanno passato il confine, al luogo di destinazione del carico, sia in causa della poca sicurezza dei trasporti (poca solidità dei veicoli), sia in causa di gravi complicazioni di servizio fra le diverse amministrazioni di ferrovia che dovranno fornire i veicoli.

§. 18.

Ove ostacoli materiali ovvero le leggi del paese non vi si opponessero, gli agenti di dogana incaricati di scortare i convogli potranno prendere gratuitamente posto sopra uno dei veicoli (vagoni).

In ogni caso questi incaricati saranno ammessi gratuitamente, tauto nell' andata che nel ritorno, in carrozze di IId" classe coi convogli passeggieri, e nel compartimento del conduttore coi convogli merei, possibilmente vicino ai carri delle medesime.

§. 19.

Le leggi degli Stati contraenti, in ciò che non fu qui contemplato, ed in quanto riguarda la penalità per defraudazioni o contravvenzioni di finanza, come pure quelle di proibizione o restrizione all'importazione, all' esportazione ed al transito restano in pieno vigore.

Resterà libero alle Amministrazioni di dogana rispettive in caso di grave sospetto di tentata defraudazione, di fare procedere alla verificazione delle merci ed alle altre formalità presso l'Ufficio di confine, ed, ove occorresse, anche presso altri Uffici.

Nos visis et perpensis omnibus et singulis quae in tractatu hoc ejusque adnexis continentur, ea rata grataque habere profitemur verbo

1867 Nostro Caesareo simul promittentes Nos illa omnia fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Vienna die vigesima sexta mensis Maji anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo septimo, Regnorum Nostrorum decimo nono.

Franciscus Josephus m. p. LS

Ferdinandus Liber Baro a Beust m. p.

Ad mandatum Sacrae Caes. et Reg. Apost. Majestatis proprium:
Maximilianus Liber Baro a Gagern m. p.,

C. R. Consiliarius aulicus et ministerialis.

420.

23 avril 1867.

Convention postale entre l'Autriche et l'Italie, conclue à Florence. Ratifiée par S. M. l'Empereur d'Autriche le 3 juillet 1867. Ratifications échangées à Florence le 17 juillet 1867.

(R. G. B. 1867, Nr. 109.)

Fostvertrag zwischen Oesterreich und Italien vom 23. April 1867. Abgeschlossen zu Florenz am 23. April 1867; von Seiner k. k. Apostolischen Majestät ratificirt am 3. Juli 1867. Die Auswechslung der beiderseitigen Ratificirungen hat zu Florenz am 17. Juli 1867 stattgefunden.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Hungariae, Bohemiae etc. etc. Rex.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum a Plenipotentiario Nostro atque illo Majestatis Suae Regis Italiae eo fine, ut relationes cursus publici mutuis commercii negotiorumque rationibus nunc existentibus convenienter regularentur, Florentiae die vigesimo tertio Aprilis anni 1867 conventio triginta sex articulis consistens inita et signata fuit tenoris ad verbum sequentis:

Postvertrag zwischen Oesterreich und Italien.

Abgeschlossen zu Florenz.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich und

Seine Majestät der König von Italien,

von dem gleichen Wunsche beseelt, durch eine neue Uebereinkunft den Correspondenzverkehr zwischen Oesterreich und Italien zu fördern, haben zu diesem Zwecke zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, und zwar:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich:

den Herrn Alois Freiherrn von Kübeck, Grosskreuz des kaiserlichen Leopold-Ordens etc. etc., Allerhöchstihren wirklichen geheimen Rath, ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem Könige von Italien, und

den Herrn Sisinio von Pretis-Cagnodo, Commandeur des kaiserlich französischen Ordens der Ehrenlegion, Doctor der Rechte, Sectionschef im kaiserlichen Ministerium für Handel und Volkswirthschaft;

Seine Majestät der König von Italien:

den Herrn Urban Rattazzi, Grosskreuz des Ordens der heiligen Mauritius und Lazarus etc. etc., Abgeordneten im Parlamente, Präsidenten des Ministerrathes, Allerhöchstihren MinisterStaatssecretär für die inneren Angelegenheiten, und

den Herrn Franz de Blasiis, Commandeur des Ordens der heiligen Mauritius und Lazarus etc. etc., Abgeordneten im Parlamente, Allerhöchstihren Minister - Staatssecretär für Ackerbau, Gewerbe und Handel;

welche nach Auswechslung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, über folgende Artikel übereingekommen sind:

Artikel 1.

Zwischen der österreichischen und der italienischen Postverwaltung wird eine periodische und regelmässige Auswechslung von geschlossenen Briefpacketen zur wechselseitigen Versendung von Briefen, Waarenproben, Zeitungen und Drucksachen jeder Art stattfinden, gleichviel, ob dieselben aus einem der beiden Staaten selbst oder aus solchen Ländern herrühren, welche sich der Vermittlung der Postverwaltungen der beiden vertragschliessenden. Theile bedienen, oder künftig bedienen werden.

Artikel 2.

Der Austausch geschlossener Briefpackete wird entweder mittelst der gewöhnlichen österreichischen und italienischen Postcurse zu Lande und zu Wasser, oder durch die Postcurse der Schweiz, wo

V. Recueil.

9

1867

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